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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-56/23

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 13 December 2023. — Laboratorios Ern, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark A’PEAL – Earlier national word mark APIRETAL – Relative grounds for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – No link between the marks at issue – No damage to reputation – Article 8(5) of Regulation 2017/1001. — Case T-56/23

Giurisprudenza europea62023TJ0056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Laboratorios Ern contro la decisione EUIPO che aveva mantenuto la registrazione del marchio A’PEAL. Pur riconoscendo la reputazione del marchio anteriore APIRETAL per alcuni prodotti antipiretici, il Tribunale ha escluso sia la probabilità di confusione sia il nesso necessario per la tutela rafforzata del marchio rinomato. La diversa struttura dei segni, la loro limitata somiglianza e l’assenza di elementi concreti di pregiudizio hanno portato al rigetto integrale dell’azione.

Marchio UE A’PEAL contro APIRETAL: esclusa sia la probabilità di confusione sia il nesso richiesto per la tutela rafforzata del marchio anteriore rinomato.

La questione giuridica

Se la domanda di marchio dell’Unione europea A’PEAL dovesse essere respinta per opposizione del titolare del marchio spagnolo anteriore APIRETAL, in base: 1) all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, per asserita probabilità di confusione; 2) all’articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento, per asserito agganciamento indebito o pregiudizio alla reputazione/distinzione del marchio anteriore rinomato.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, nonostante l’identità o somiglianza di taluni prodotti e la maggiore distintività del marchio anteriore APIRETAL per i prodotti antipiretici, i segni A’PEAL e APIRETAL presentano un grado molto basso di somiglianza visiva e fonetica, tale da escludere la probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Ha inoltre affermato che, per applicare l’articolo 8, paragrafo 5, occorre un nesso tra i segni percepibile dal pubblico; nel caso di specie, la scarsa somiglianza dei segni e la limitata pertinenza dei prodotti impediscono di ritenere tale nesso, sicché non è provato nemmeno un indebito vantaggio o un pregiudizio alla reputazione o alla capacità distintiva del marchio anteriore.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE A’PEAL contro APIRETAL: opposizione respinta per assenza di confusione e di nesso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso opponeva il richiedente del marchio A’PEAL e il titolare del marchio nazionale anteriore APIRETAL, invocando i motivi relativi di cui all’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Ahlberg-Dollarstore AB aveva chiesto la registrazione del segno denominativo A’PEAL per prodotti delle classi 3 e 5 della classificazione di Nizza, tra cui cosmetici, detergenti, preparazioni per l’igiene e preparazioni sanitarie. Laboratorios Ern, titolare del marchio spagnolo anteriore APIRETAL, registrato per preparazioni farmaceutiche e veterinarie, prodotti dietetici a fini medici, materiali per medicazioni, disinfettanti, insetticidi e pesticidi, aveva proposto opposizione per tutti i prodotti rivendicati. L’opposizione era stata respinta dalla divisione di opposizione e, successivamente, la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo non integrata né la probabilità di confusione né la tutela rafforzata del marchio rinomato.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla probabilità di confusione;
  • l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), per la nozione di marchio anteriore nazionale;
  • l’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, relativo ai marchi con reputazione;
  • l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
  • l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, per la decisione senza fase orale;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in materia di spese.

Primo motivo: assenza di probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale ricorda che la valutazione della probabilità di confusione deve essere globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti, nonché della percezione del pubblico di riferimento. Nel caso concreto, ha confermato gli apprezzamenti della commissione di ricorso sul pubblico pertinente, individuato nel pubblico generale spagnolo, con livello di attenzione variabile a seconda dei prodotti: medio per taluni prodotti di classe 3 e superiore alla media per taluni prodotti di classe 5, in ragione dell’incidenza sulla salute umana. Ha inoltre confermato che i prodotti erano identici, simili o al più simili in misura limitata, ma ha ritenuto decisiva la scarsissima somiglianza dei segni.

Somiglianza visiva

Il Tribunale osserva che i segni coincidono solo nella lettera iniziale "a" e nelle ultime due lettere "a" e "l", ma differiscono per lunghezza e struttura: A’PEAL è composto da cinque lettere ed è spezzato dall’apostrofo, mentre APIRETAL è percepito come un’unica parola di otto lettere. La presenza di "i", "r" e "t" altera la sequenza comune e l’apostrofo, raro nella lingua spagnola, richiama l’attenzione del consumatore, facendo percepire A’PEAL come composto da due elementi. Ne deriva un grado di somiglianza visiva molto basso.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, anche adottando la pronuncia più favorevole proposta dalla ricorrente, i segni differiscono per numero di sillabe, ritmo e intonazione. Il Tribunale rileva che tali differenze permangono anche ipotizzando una pronuncia diversa di A’PEAL, poiché in ogni caso sarebbe comune solo la prima sillaba. Anche qui la somiglianza è dunque molto bassa.

Somiglianza concettuale

Il Tribunale prende atto che non esiste un significato specifico dei segni per il pubblico spagnolo e quindi non è possibile un confronto concettuale rilevante.

Esito sul rischio di confusione

Pur considerando la maggiore distintività del marchio anteriore per i prodotti antipiretici, il Tribunale ritiene che la differenza tra i segni sia tale da escludere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. La mera identità o somiglianza dei prodotti non basta, in assenza di un livello sufficiente di somiglianza tra i segni.

Secondo motivo: assenza dei presupposti dell’articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale ricorda che la tutela dell’articolo 8, paragrafo 5, richiede cumulativamente: marchio anteriore registrato, somiglianza tra i segni, reputazione nel territorio pertinente e rischio che l’uso del marchio posteriore tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio alla capacità distintiva o alla reputazione del marchio anteriore. La mancanza di una sola di tali condizioni è sufficiente a escluderne l’applicazione.

Reputazione del marchio anteriore

La commissione di ricorso aveva riconosciuto che APIRETAL gode di reputazione almeno per i prodotti antitermici/antipiretici. Il Tribunale non rimette in discussione tale punto, ma osserva che i nuovi elementi probatori prodotti per la prima volta dinanzi a sé sono irricevibili. In particolare, documenti e attestazioni non presentati in sede amministrativa non possono essere esaminati.

Il nesso tra i segni

Pur essendo sufficiente, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, una somiglianza minore rispetto a quella richiesta dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale sottolinea che deve comunque esistere un nesso che consenta al pubblico di collegare mentalmente i segni. Nel caso di specie tale nesso è escluso: la scarsissima somiglianza dei segni, unita al fatto che i prodotti della classe 5 coperti da A’PEAL sono solo in parte vicini ai prodotti per cui il marchio APIRETAL è rinomato, rende il collegamento meramente speculativo.

Assenza di indebito vantaggio o pregiudizio

Poiché il pubblico non stabilirebbe il nesso tra i segni, viene meno anche il presupposto per ravvisare indebito vantaggio, diluizione o pregiudizio alla reputazione/distintività del marchio anteriore. Il Tribunale rileva inoltre che la ricorrente non ha fornito, nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, elementi concreti o almeno prima facie idonei a dimostrare un danno diverso da un’ipotesi astratta.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. Quanto alle spese, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente alle spese solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, che invece non si è tenuta.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in materia di opposizione tra marchi, la somiglianza globale dei segni resta decisiva anche in presenza di prodotti identici o simili e di un marchio anteriore più distintivo o rinomato: se i segni presentano differenze percepibili e significative, la probabilità di confusione va esclusa. Inoltre, per la tutela rafforzata del marchio rinomato è indispensabile che il pubblico stabilisca un nesso tra i segni; in difetto, non può ritenersi provato né l’agganciamento indebito né un pregiudizio alla reputazione o alla distintività del marchio anteriore.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazioneprobabilità di confusionemarchio rinomatotutela della proprietà intellettuale

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