Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-407/23

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2023. — Hera Luce Srl contro Comune di Trieste e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito relativo alla presentazione del contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale nonché dei motivi che rendono necessaria una risposta alla questione pregiudiziale – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-407/23

Giurisprudenza europea62023CO0407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in composizione di ottava sezione, ha respinto senza esame nel merito la domanda pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato italiano nella controversia Hera Luce/Comune di Trieste sulla prima fase di una procedura di finanza di progetto. Ha ritenuto che l’ordinanza di rinvio fosse troppo lacunosa quanto ai fatti, al diritto nazionale e al collegamento con il diritto dell’Unione, impedendo ogni risposta utile. Per questo la domanda è stata dichiarata manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Rinvio pregiudiziale in materia di finanza di progetto: domanda del Consiglio di Stato dichiarata manifestamente irricevibile per insufficiente esposizione del contesto fattuale e normativo e del nesso con il diritto UE.

La questione giuridica

Se l’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016, nella disciplina della procedura di finanza di progetto per la concessione di servizi, sia contrario ai principi UE di pubblicità, imparzialità e non discriminazione, in particolare ove consentirebbe trattamenti discriminatori senza predeterminazione e comunicazione dei criteri di valutazione, almeno allo spirare del termine di tre mesi per l’esame delle proposte.

Principio di diritto

La Corte dichiara manifestamente irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale quando l’ordinanza di rinvio non espone in modo sufficiente il contesto di fatto e di diritto, non chiarisce perché le disposizioni UE invocate sarebbero rilevanti per la controversia e non indica il necessario collegamento tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile; inoltre, se il giudice non fornisce dati essenziali, come il valore stimato della concessione e l’eventuale interesse transfrontaliero certo, non è possibile verificare l’applicabilità della direttiva 2014/23/UE o delle libertà del TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Direttiva 2014/23/UE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articoli 49 e 56 TFUE

Rinvio pregiudiziale sulla finanza di progetto e sui principi UE di non discriminazione

La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Ottava Sezione, resa su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano nella controversia tra Hera Luce Srl e il Comune di Trieste, relativa a una proposta di finanza di progetto per la concessione di servizi di illuminazione pubblica e servizi connessi. La Corte non entra nel merito della compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione, ma si limita a verificare la ricevibilità della domanda.

Fatti e procedimento principale

Nel maggio 2019 Hera Luce aveva presentato una proposta di finanza di progetto per la gestione del servizio di illuminazione pubblica, della rete semaforica, dell’assistenza alla viabilità cittadina, dei servizi Smart City e delle luminarie natalizie del Comune di Trieste. La procedura, secondo l’ordinanza di rinvio, si articola in due fasi: una prima fase di selezione della proposta di interesse pubblico e una eventuale seconda fase di gara basata sul progetto prescelto.

In primo grado il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia aveva respinto il ricorso di Hera Luce contro la dichiarazione di fattibilità tecnico-economica e di interesse pubblico della proposta di un’altra società, ritenendo che la prima fase non avesse natura concorsuale in senso stretto e che il superamento del termine di tre mesi previsto dall’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 non ne compromettesse la regolarità.

In appello, Hera Luce ha insistito sulla lesione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte. Il Consiglio di Stato ha poi sollevato la questione, ma la Corte ha rilevato gravi carenze nella motivazione dell’ordinanza di rinvio.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza, se l’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 fosse contrario al diritto dell’Unione e, in particolare, ai principi di pubblicità, imparzialità e non discriminazione, nella misura in cui la procedura di attribuzione del diritto di prelazione consentirebbe trattamenti discriminatori senza predefinizione e comunicazione dei criteri di valutazione a tutti i concorrenti, almeno allo spirare del termine di tre mesi per l’esame della proposta.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama anzitutto l’articolo 267 TFUE, che fonda il meccanismo del rinvio pregiudiziale, e gli articoli 53, paragrafo 2, e 94 del proprio regolamento di procedura. Quest’ultimo impone che la domanda contenga:

  • un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia e dei fatti rilevanti;
  • il contenuto delle norme nazionali applicabili e, se del caso, la giurisprudenza nazionale;
  • l’illustrazione dei motivi che rendono necessaria l’interpretazione del diritto dell’Unione e il collegamento con la normativa nazionale.

Sono inoltre menzionati l’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia, la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni, la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, nonché gli articoli 49 e 56 TFUE, richiamati dalla giurisprudenza sulle concessioni di servizi.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ricorda che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione tra giudici nazionali e Corte di giustizia e che le informazioni contenute nella decisione di rinvio devono consentire sia una risposta utile sia la presentazione di osservazioni da parte degli Stati membri e degli interessati.

Nel caso concreto, la Corte evidenzia quattro profili di insufficienza:

  • l’ordinanza di rinvio descrive in modo estremamente sommario il contesto di fatto e in modo lacunoso il quadro giuridico nazionale; il testo dell’articolo 183, comma 15, del decreto legislativo n. 50/2016 non è nemmeno riprodotto;
  • il giudice nazionale non spiega perché i principi UE invocati sarebbero pertinenti, limitandosi a richiamare l’argomento della parte privata sulla natura "comparativa" della procedura, senza chiarire il fondamento dell’applicabilità del diritto dell’Unione;
  • manca il necessario collegamento tra i principi UE e la normativa nazionale, in particolare non è spiegato perché il termine di tre mesi per la valutazione delle proposte sarebbe decisivo ai fini della compatibilità della disciplina interna con il diritto UE;
  • non vi sono dati sufficienti per stabilire se la concessione rientri nella direttiva 2014/23/UE o nella direttiva 2006/123/CE, anche perché non è indicato il valore stimato della concessione né risulta accertato un interesse transfrontaliero certo, elemento necessario per l’eventuale applicazione delle libertà fondamentali del TFUE fuori dall’ambito delle direttive.

La Corte rileva inoltre che lo stesso giudice del rinvio aveva affermato, in motivazione, che la prima fase della procedura non costituiva un modulo di confronto concorrenziale sottoposto ai principi di evidenza pubblica, ma uno strumento per definire con il privato un obiettivo di interesse pubblico, con riconoscimento al promotore di una mera aspettativa non giuridicamente tutelata. Questo rendeva ancora meno comprensibile il nesso con i principi invocati.

Decisione e dispositivo

Alla luce di tali carenze, la Corte conclude che la domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile. In applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, statuisce con ordinanza motivata senza proseguire il procedimento.

Principio emergente

La pronuncia ribadisce che il rinvio pregiudiziale deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di comprendere la controversia, verificare l’applicabilità del diritto dell’Unione e offrire una risposta utile. In mancanza di fatti, diritto nazionale, collegamento logico con le norme UE e dati indispensabili sull’eventuale applicabilità di direttive o libertà fondamentali, la domanda è manifestamente irricevibile.

Indicazioni pratiche per l’operatore

Per i difensori e i giudici nazionali, l’ordinanza conferma l’importanza di motivare in modo completo il rinvio pregiudiziale, soprattutto quando si invochino principi generali o discipline dell’Unione in materie tecniche come concessioni e procedure di project financing. Occorre fornire il testo e la portata della norma nazionale, spiegare perché la questione è rilevante nel giudizio principale e indicare tutti i dati utili a verificare la competenza della Corte e l’ambito di applicazione del diritto UE.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialeconcessioni di serviziappalti pubbliciservizi nel mercato internoprincipi di parità di trattamento e trasparenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.