Tribunale, Ordinanza T-136/22
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 13 December 2023. — Alaa Hamoudi v European Border and Coast Guard Agency. — Non-contractual liability – Regulation (EU) 2019/1896 – Frontex’s obligations relating to the protection of fundamental rights – Actual and certain damage – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-136/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto l’azione risarcitoria proposta contro Frontex per asserite violazioni dei diritti fondamentali in un presunto respingimento in mare. La decisione si fonda esclusivamente sull’insufficienza della prova del danno: il ricorrente non ha dimostrato in modo certo la propria presenza e il proprio coinvolgimento nei fatti allegati. Di conseguenza, il Tribunale non ha esaminato gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese.
Azione risarcitoria contro Frontex per asserite violazioni dei diritti fondamentali durante un presunto pushback: il Tribunale respinge il ricorso per mancanza di prova di un danno certo e attuale.
La questione giuridica
Se il ricorrente avesse fornito prova sufficiente, ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ex articolo 268 TFUE e articolo 340, secondo comma, TFUE, di un danno non materiale certo e attuale, causalmente ricollegato a un asserito comportamento illecito di Frontex connesso a un presunto respingimento alle frontiere greche e alla mancata protezione dei diritti fondamentali.
Principio di diritto
Per ottenere il risarcimento del danno da parte dell’Unione o di un’agenzia come Frontex, il ricorrente deve provare in modo concludente un danno effettivo e certo, oltre al comportamento illecito e al nesso causale; se la prova del danno manca, il ricorso va respinto senza esaminare gli altri presupposti. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi prodotti non dimostrassero che il ricorrente fosse effettivamente presente o coinvolto nell’asserito incidente del 28 e 29 aprile 2020, né che i documenti, le immagini e i video avessero sufficiente valore probatorio, sicché la domanda è stata dichiarata manifestamente infondata in diritto.
Norme richiamate
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 126 del Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del Regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 1 del Regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 37 del Regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 46 del Regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 80 del Regolamento (UE) 2019/1896
- Articolo 97, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2019/1896
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Responsabilità extracontrattuale contro Frontex per un presunto pushback
Il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza del 13 dicembre 2023 nella causa T-136/22, ha esaminato un’azione di risarcimento danni proposta da un cittadino siriano contro Frontex. Il ricorrente sosteneva di essere stato vittima di un respingimento in mare da parte delle autorità greche, nell’ambito di attività di Frontex nella zona del Mar Egeo, e chiedeva il risarcimento del danno non materiale asseritamente subito.
Fatti allegati e pretesa risarcitoria
Secondo il ricorrente, il 28 aprile 2020 sarebbe sbarcato sull’isola di Samo con altri 21 migranti per chiedere asilo. Dopo l’intervento della polizia greca, il gruppo sarebbe stato riportato in mare e, il giorno seguente, recuperato dalla guardia costiera turca. Il ricorrente affermava inoltre che, durante tali eventi, un aeroplano di sorveglianza privato operante per Frontex avrebbe sorvolato l’area due volte.
Il danno dedotto era esclusivamente non materiale e veniva articolato in due componenti:
- il pregiudizio derivante dalle asserite violazioni di diritti fondamentali durante e dopo l’incidente;
- i sentimenti di ingiustizia e frustrazione causati dal fatto che l’autore o coautore dei fatti sarebbe stato un organo dell’Unione.
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale richiama, in particolare:
- l’articolo 268 TFUE e l’articolo 340, secondo comma, TFUE, quali basi della responsabilità extracontrattuale dell’Unione;
- il regolamento (UE) 2019/1896, in particolare gli articoli 1, 37, 46, 80 e 97, paragrafo 4;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, richiamata dal ricorrente tra le norme asseritamente violate;
- le disposizioni processuali che consentono di decidere con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato in diritto, in particolare l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale.
Regola sulla responsabilità extracontrattuale
Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza consolidata secondo cui la responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone cumulativamente:
- un comportamento illecito dell’istituzione o dell’agenzia;
- un danno effettivo e certo;
- un nesso causale diretto tra comportamento e danno.
Tali condizioni si applicano anche alle agenzie dell’Unione, come Frontex, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896. Se anche solo una di queste condizioni manca, l’azione va respinta nel suo complesso.
Valutazione della prova del danno
Il Tribunale sceglie di esaminare anzitutto la condizione relativa al danno, ritenendola decisiva. Ricorda che il danno deve essere non solo allegato, ma provato in modo concludente dal ricorrente; la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, ma il Tribunale ne valuta liberamente l’attendibilità e il valore probatorio.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva prodotto:
- una propria dichiarazione testimoniale, redatta oltre un anno e mezzo dopo i fatti;
- un articolo giornalistico di Bellingcat con link a due video YouTube;
- quattro fotografie estratte da quei video.
Il Tribunale osserva che la dichiarazione personale aveva un valore probatorio limitato, perché proveniva dallo stesso interessato, era tardiva e conteneva affermazioni poco specifiche su punti essenziali, come la data del viaggio e l’identificazione degli altri partecipanti.
Quanto alle fotografie, il Tribunale rileva che le immagini erano di qualità insufficiente, mostravano persone in gran parte non identificabili, non consentivano di riconoscere il ricorrente e non erano datate né riferibili con certezza ai fatti allegati.
Valore probatorio dell’articolo e dei video
Il Tribunale ammette in linea di principio che un articolo giornalistico possa essere prodotto anche tramite link a un sito web, senza che ciò ne comporti l’inammissibilità. Tuttavia, il suo valore probatorio dipende dal contenuto oggettivo e dalle fonti concrete su cui si basa.
Nel caso di specie, i due video richiamati nell’articolo non fornivano elementi sufficienti per stabilire:
- la data esatta degli eventi;
- il luogo preciso;
- la continuità temporale e geografica delle immagini;
- l’identità delle persone riprese.
Le ricostruzioni fondate su coordinate geografiche, immagini satellitari e confronti visivi con Google Earth sono state giudicate troppo imprecise e non supportate da evidenze concrete. Anche lo screenshot di post su Facebook è stato ritenuto privo di valore probatorio, perché non indicava con certezza la data, la fonte, il luogo o l’identità dei soggetti coinvolti.
Esito: ricorso manifestamente infondato in diritto
Poiché il ricorrente non ha dimostrato, secondo il livello richiesto, l’effettiva esistenza dell’evento lesivo e del danno dedotto, il Tribunale conclude che il presupposto del danno certo e attuale non è soddisfatto. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto come manifestamente privo di fondamento in diritto, senza esaminare la sussistenza degli altri requisiti della responsabilità extracontrattuale.
Spese
In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente, rimasto soccombente, è stato condannato alle spese.
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