Tribunale, Sentenza T-409/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 13 December 2023. — Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) v European Research Executive Agency. — Arbitration clause – Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) – Grant agreement – The SANAD Project – Staff costs – Burden of proof – Eligible costs – Recovery demand – Debit note – Counter-claim. — Case T-409/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Glonatech contro la REA relativo al progetto SANAD del Settimo programma quadro. Ha ritenuto legittimo l’audit finanziario ex post e ha confermato che, anche per costi finanziati a forfait, il beneficiario deve provare in modo adeguato l’effettività delle spese e dei secondamenti. È stata quindi confermata l’inammissibilità di parte dei costi di personale e accolto il controcredito della REA per EUR 202.883,48, con condanna alle spese della società ricorrente.
Disputa contrattuale su grant agreement del Settimo programma quadro: ammissibilità di costi di personale per secondée, prove richieste in audit finanziario e recupero delle somme indebitamente percepite.
La questione giuridica
Se, nell’ambito di un ricorso ex articolo 272 TFUE fondato su una grant agreement del Settimo programma quadro, la REA potesse: (i) sottoporre a audit ex post costi forfettari relativi a secondamenti di ricercatori; (ii) richiedere prove ulteriori rispetto alle dichiarazioni e ai rapporti periodici, anche a distanza di anni; (iii) ritenere inammissibili taluni costi per difetto di prova; (iv) recuperare, mediante debit note, le somme considerate indebitamente versate; e se la sua condotta violasse il principio di buona fede, di proporzionalità o invertisse il burden of proof.
Principio di diritto
In una controversia contrattuale relativa a una grant agreement UE, il pagamento di costi forfettari o a forfait non esonera il beneficiario dall’obbligo di conservare e produrre, in sede di audit finanziario, prove precise, complete ed efficaci dell’effettivo sostenimento delle spese e del verificarsi dei secondamenti che ne costituiscono il presupposto. La REA può effettuare controlli ex post, chiedere documentazione aggiuntiva e, se la prova è insufficiente, escludere i costi e recuperare le somme indebitamente versate; non vi è violazione della buona fede, né della proporzionalità, né una indebita inversione dell’onere della prova, che resta a carico del beneficiario.
Norme richiamate
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 280 TFUE
- Articolo 299 TFUE
- Articolo 317 TFUE
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 41
- Codice civile belga, articoli 1134, 1156, 1161, 1162, 1163, 1315
- Codice civile belga, articolo 8.4 (nuovo)
- Grant Agreement, articoli II.17, II.21, II.25.1, III.1.1, III.2.2, III.2.3(a), III.4
Recupero di costi di secondamento nel progetto SANAD e audit finanziario ex post
La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE da Glonatech contro la REA nell’ambito di una grant agreement del Settimo programma quadro per il progetto SANAD. La controversia verte sulla legittimità del rifiuto di alcuni costi dichiarati, in particolare costi di living e mobility allowances connessi a secondamenti di ricercatori, nonché sul recupero delle somme asseritamente indebitamente percepite.
Fatti e procedimento principale
La società ricorrente aveva concluso nel 2012, quale coordinatrice di un consorzio, la Grant Agreement n. 324443 per l’esecuzione del progetto SANAD. Dopo la chiusura del progetto, la REA ha rilevato irregolarità documentali, ha avviato un audit finanziario e ha contestato varie voci di spesa, concludendo nella relazione finale che una parte degli importi dichiarati era inammissibile. Successivamente ha emesso una debit note e, poi, una nuova debit note, chiedendo il recupero di EUR 202.883,48 dalla ricorrente.
Normativa applicabile
Il Tribunale richiama anzitutto il quadro contrattuale e normativo: la grant agreement, il Regolamento finanziario 2012 (Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012) per il profilo sostanziale, il Regolamento finanziario 2018 (Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046) per i controlli e le verifiche, nonché il diritto belga richiamato in via sussidiaria. Di particolare rilievo sono gli articoli II.17 e II.21 delle condizioni generali della grant agreement, che disciplinano il finanziamento forfettario, la conservazione dei documenti, gli audit e le misure di recupero.
Primo motivo: limiti dell’audit e natura forfettaria del finanziamento
La ricorrente sosteneva che l’audit fosse fuori dal perimetro contrattuale, perché i costi contestati erano finanziati a forfait e non sarebbero stati soggetti a verifiche ex post della stessa intensità. Il Tribunale respinge l’argomento: la natura forfettaria del finanziamento non elimina il potere della REA di effettuare un audit finanziario, né l’obbligo del beneficiario di conservare e produrre documenti giustificativi. L’audit può verificare se i costi che danno diritto al forfait siano effettivamente maturati e se siano rispettate le condizioni della grant agreement.
Secondo motivo: onere della prova e modalità di verifica delle spese
Il Tribunale afferma che non vi è stata alcuna inversione dell’onere della prova. In base all’articolo II.21.2 della grant agreement e alla giurisprudenza richiamata, spetta al beneficiario dimostrare che i costi dichiarati soddisfano le condizioni di eleggibilità. La REA poteva quindi chiedere documenti integrativi, come biglietti di viaggio, boarding passes o ricevute di alloggio, perché i rapporti periodici o le dichiarazioni interne non bastavano a provare in modo sufficiente l’effettivo svolgimento dei secondamenti e le relative spese.
Terzo motivo: buona fede, affidamento e interpretazione del contratto
La ricorrente invocava la buona fede, sostenendo che la REA avrebbe modificato tardivamente e unilateralmente i requisiti probatori e che avrebbe agito in modo incoerente rispetto a precedenti comunicazioni. Il Tribunale esclude la violazione: la lettera del 2018 non eliminava il diritto della REA di richiedere ulteriori prove in sede di audit, e non risultava alcuna assicurazione idonea a fondare un legittimo affidamento nel senso prospettato dalla ricorrente. Il riferimento alla Carta, in particolare all’articolo 41, viene ritenuto non utilmente invocabile in un contenzioso contrattuale ex articolo 272 TFUE, in assenza di un’azione di annullamento ex articolo 263 TFUE contro un atto esecutivo formalmente costitutivo del credito.
Quarto motivo: proporzionalità
Quanto al principio di proporzionalità, il Tribunale osserva che non è sproporzionato escludere costi quando il beneficiario non dimostra che essi siano stati effettivamente sostenuti secondo le condizioni contrattuali. Il fatto che il progetto abbia raggiunto i suoi obiettivi scientifici o tecnici non basta a fondare automaticamente il diritto alla sovvenzione: l’Unione finanzia solo spese realmente sostenute e debitamente giustificate. Poiché le prove ulteriori non consentivano di confermare integralmente i secondamenti e le spese connesse, la REA poteva legittimamente recuperare la parte indebita.
Decisione sul controcredito e forza esecutiva
Poiché tutti i motivi sono stati respinti, il Tribunale accoglie la domanda riconvenzionale della REA e condanna Glonatech al pagamento di EUR 202.883,48. Precisa inoltre che la sentenza è esecutiva ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE, sicché non occorre pronunciare formalmente sull’ulteriore richiesta di declaratoria di esecutività del credito.
Spese
La società ricorrente è stata condannata alle spese, non ravvisandosi ragioni per applicare una deroga fondata sulla complessità della causa. Il Tribunale rileva che le questioni affrontate erano risolte da una giurisprudenza chiara e consolidata.
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