Regolamento (UE) 2020/1031
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1031 della Commissione del 15 luglio 2020 relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, dopo valutazione positiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è concessa con condizioni specifiche di impiego, requisiti di composizione e metodi analitici, oltre a misure di tutela per gli utilizzatori. L’atto è direttamente applicabile negli Stati membri e decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, con condizioni d’uso, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano l’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici. L’autorizzazione riguarda il territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento ha altresì rilevanza SEE. Restano fermi gli obblighi specifici indicati nell’allegato, incluse le limitazioni d’uso e le condizioni tecniche di impiego.
Autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1031 della Commissione autorizza l’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, nell’ambito della disciplina degli additivi per l’alimentazione animale dettata dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’adozione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso effetti nocivi per salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, riconoscendo al contempo l’efficacia zootecnica dell’additivo.
Base giuridica e presupposti della decisione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, come base per l’adozione dell’atto. Considera inoltre che la domanda di autorizzazione è stata presentata conformemente all’articolo 7 del medesimo regolamento e corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. Dalla valutazione complessiva risulta soddisfatta la condizione di autorizzazione prevista all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’autorizzazione riguarda il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". L’impiego consentito è limitato ai mangimi per suini da ingrasso. Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il testo è inoltre qualificato come rilevante ai fini del SEE.
Specifiche dell’additivo e metodi di analisi
L’allegato identifica il prodotto come acido benzoico, autorizzato dal titolare DSM Nutritional Products Ltd, rappresentato da DSM Nutritional Products Sp. z o.o., con numero di identificazione 4d210. La composizione dell’additivo è definita come acido benzoico con purezza pari ad almeno il 99,9%; sono riportati il nome chimico, la formula C7H6O2 e il numero CAS 65-85-0. Sono inoltre specificate le impurità massime ammissibili: acido ftalico e bifenile non oltre 100 mg/kg ciascuno.
Per il controllo ufficiale e la verifica di conformità, l’allegato prevede:
- per l’additivo per mangimi: titolazione con idrossido di sodio secondo la Farmacopea europea, monografia 0066;
- per premiscele e mangimi: cromatografia liquida in fase inversa con rivelazione UV (RP-HPLC/UV), basata sulla norma ISO 9231:2008.
Condizioni di impiego nei mangimi per suini da ingrasso
Per i suini da ingrasso il tenore autorizzato è compreso tra 3 000 e 10 000 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. L’allegato impone inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Avvertenze, limitazioni e misure di sicurezza
Il regolamento contiene precise limitazioni all’uso dell’additivo. In particolare:
- l’additivo non deve essere usato insieme ad altre fonti di acido benzoico o benzoati;
- deve essere riportata l’istruzione: "Non somministrare a suini da ingrasso mangimi complementari contenenti acido benzoico se non dopo averli accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera."
Quanto alla tutela degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire o ridurre i rischi. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo in altro modo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 5 agosto 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’acido benzoico, indicato nell’allegato, è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", limitatamente ai mangimi destinati a suini da ingrasso e alle condizioni stabilite nell’allegato.
Presupposti dell’autorizzazione
La Commissione fonda l’autorizzazione sulla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sul parere EFSA del 15 maggio 2019, che conclude per l’assenza di effetti negativi per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, nonché per l’efficacia dell’additivo nel migliorare il rendimento zootecnico.
Composizione, specifiche e metodo di analisi
L’additivo è descritto come acido benzoico con purezza pari ad almeno il 99,9%. Sono indicati il nome chimico, la formula C7H6O2, il numero CAS 65-85-0 e i livelli massimi di impurità per acido ftalico e bifenile pari a 100 mg/kg ciascuno. L’allegato stabilisce i metodi analitici per la quantificazione nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi.
Condizioni di impiego e livelli autorizzati
Per i suini da ingrasso sono fissati un tenore minimo di 3 000 mg e un tenore massimo di 10 000 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo al 12% di umidità. L’allegato prescrive inoltre di indicare nelle istruzioni d’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Divieti e avvertenze d’uso
L’additivo non può essere usato insieme ad altre fonti di acido benzoico o benzoati. Deve inoltre essere riportata l’avvertenza secondo cui i mangimi complementari contenenti acido benzoico non devono essere somministrati a suini da ingrasso se non dopo accurato mescolamento con altre materie prime della razione giornaliera.
Tutela degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, pelle e occhi.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 5 agosto 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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