Regolamento (UE) 2020/1029
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1029 della Commissione del 15 luglio 2020 che fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/595
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/1029 della Commissione chiude la finestra temporale per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine prevista dal regolamento (UE) 2020/595. Stabilisce come termine ultimo il 17 luglio 2020 e, per ragioni di certezza del diritto, abroga il regolamento 2020/595 con effetto dalla stessa data, salvaguardando però i contratti già stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo atto. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per evitare comportamenti speculativi.
Fissazione del termine ultimo per presentare domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine e abrogazione del precedente regolamento di concessione.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine presentate nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2020/595. Rileva per gli operatori del settore ovino e caprino che intendono beneficiare del regime di aiuto nell'Unione europea. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento abrogato continua tuttavia ad applicarsi ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente atto.
Fissazione del termine ultimo per le domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1029 interviene nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione motiva l'adozione dell'atto richiamando gli effetti positivi del precedente regime di aiuto all'ammasso privato sulle carni ovine e caprine, la sospensione temporanea delle domande disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1007 e l'esigenza di porre fine alla concessione dell'aiuto con un termine certo, nonché di evitare speculazioni mediante entrata in vigore immediata.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente le domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/595. È quindi rilevante per gli operatori del settore che avevano avviato o intendevano avviare contratti nell'ambito di tale regime di sostegno. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente efficace dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Termine finale per la presentazione delle domande
La disposizione centrale è contenuta nell'articolo 1, che fissa al 17 luglio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto. Ne consegue che, decorso tale termine, non è più possibile presentare nuove istanze nell'ambito del regime disciplinato dal regolamento 2020/595.
Abrogazione del precedente regime e salvaguardia dei contratti già conclusi
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 con effetto dal 17 luglio 2020. Tuttavia, per evitare effetti retroattivi pregiudizievoli, il regolamento abrogato continua ad applicarsi ai contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento. In questo modo viene preservata la disciplina dei rapporti già perfezionati prima della chiusura del regime.
Entrata in vigore
Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La scelta di un'entrata in vigore immediata risponde all'esigenza, espressamente indicata nei considerando, di evitare comportamenti speculativi sul mercato delle carni ovine e caprine.
Disposizioni principali
Termine ultimo per le domande di aiuto
L'articolo 1 fissa al 17 luglio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto all'ammasso privato di carni ovine e caprine previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/595.
Abrogazione del regolamento (UE) 2020/595 e regime transitorio
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 con effetto dal 17 luglio 2020. Il regolamento abrogato continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati nel suo quadro anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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