Regolamento (UE) 2020/1033
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1033 della Commissione del 15 luglio 2020 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 e all’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 1139/2007 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 e autorizza la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, sulla base delle valutazioni positive dell’EFSA sulla sicurezza e sull’efficacia. Il testo stabilisce condizioni tecniche di impiego, obblighi di etichettatura e misure di protezione per gli utilizzatori, distinguendo tra uso nutrizionale e uso come sostanza aromatizzante. Viene inoltre introdotto un regime transitorio per lo smaltimento delle scorte e abrogato il precedente regolamento (CE) n. 1139/2007.
Rinnova l’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 e autorizza la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 come additivi per mangimi per tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso ed etichettatura.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti, importatori e utilizzatori di additivi, premiscele, materie prime per mangimi e mangimi composti destinati a tutte le specie animali. Riguarda sia la L-arginina come additivo nutrizionale (aminoacidi, loro sali e analoghi) sia, per il ceppo KCCM 80182, anche come additivo organolettico nella categoria delle sostanze aromatizzanti. Include l’uso nei mangimi e, per il ceppo KCCM 80182, anche nell’acqua di abbeveraggio per la funzione nutrizionale; l’uso come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non è autorizzato. Prevede disposizioni transitorie per prodotti già immessi sul mercato prima di specifiche date del 2020 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; la validità dell’autorizzazione è fino al 5 agosto 2030.
Rinnovo e autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne definisce le condizioni di rilascio e rinnovo. Sulla base dei pareri favorevoli dell’EFSA del 3 aprile 2019 e del 14 maggio 2019, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per la L-arginina prodotta dai ceppi indicati.
Ambito soggettivo e funzionale
Il regolamento riguarda la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870, per la quale è rinnovata l’autorizzazione, e la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182, che viene autorizzata ex novo. Entrambe sono ricondotte alla categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi; per il ceppo KCCM 80182 è prevista anche la classificazione nella categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale sostanze aromatizzanti. Il campo di applicazione comprende tutte le specie animali.
Valutazione di sicurezza e considerazioni dell’EFSA
La Commissione richiama che, alle condizioni d’uso proposte, l’EFSA ha concluso che la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum NITE SD 00285 e da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, dei consumatori o sull’ambiente. L’EFSA segnala però profili di pericolosità per gli utilizzatori: la sostanza prodotta dal ceppo NITE SD 00285 è irritante per la pelle, corrosiva per gli occhi e pericolosa per inalazione; quella prodotta dal ceppo KCCM 80182 è corrosiva per pelle e occhi. Per questo motivo il regolamento impone misure di protezione adeguate, incluse procedure organizzative e, se necessario, dispositivi di protezione individuale.
Uso nutrizionale: condizioni tecniche e impiego nell’acqua di abbeveraggio
Per l’uso nutrizionale la L-arginina è autorizzata in polvere con un contenuto minimo del 98 % di L-arginina sulla sostanza secca. Per il ceppo ATCC 13870 è previsto un contenuto massimo di acqua del 15 %; per il ceppo KCCM 80182 il massimo è dello 0,5 %. Il ceppo KCCM 80182 può essere somministrato anche nell’acqua di abbeveraggio, mentre per l’uso come sostanza aromatizzante ciò non è consentito. Le istruzioni per l’uso devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico; per il ceppo KCCM 80182 impiegato come nutriente devono essere indicate anche la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.
Obblighi di etichettatura e avvertenze
L’allegato introduce specifici obblighi informativi. Per il ceppo ATCC 13870 l’etichetta dell’additivo deve indicare il tasso di umidità. Per il ceppo KCCM 80182, quando usato come additivo nutrizionale, l’etichetta deve contenere un avvertimento secondo cui, in particolare nell’eventuale supplementazione nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare l’apporto complessivo di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri. Quando il ceppo KCCM 80182 è usato come sostanza aromatizzante, l’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato di 25 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %; se tale soglia è superata, sull’etichetta delle premiscele devono comparire gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Per entrambe le forme autorizzate il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi di inalazione, per la pelle e per gli occhi. Se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati in modo sufficiente, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
Metodo di analisi e controlli
L’allegato richiama i metodi di analisi per l’identificazione e la quantificazione dell’arginina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi. Viene utilizzata la monografia "L-arginine" del Food Chemical Codex per l’identificazione, mentre per la quantificazione è prevista la cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS), con riferimento anche al regolamento (CE) n. 152/2009 per la quantificazione in premiscele, mangimi composti e materie prime.
Regime transitorio e abrogazione del precedente atto
Poiché non vi sono motivi di sicurezza che impongano un’applicazione immediata delle nuove condizioni, il regolamento prevede un regime transitorio per le scorte già prodotte ed etichettate secondo la normativa precedente. La L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 e le premiscele contenenti tale sostanza, se prodotte ed etichettate prima del 5 febbraio 2021, possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento; per le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati ad animali da produzione alimentare il termine è il 5 agosto 2021, mentre per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 5 agosto 2022. Contestualmente, il regolamento (CE) n. 1139/2007 è abrogato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e stabilisce come data di fine autorizzazione il 5 agosto 2030 per gli additivi disciplinati dall’allegato.
Disposizioni principali
Rinnovo e nuova autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. Lo stesso articolo autorizza la L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 sia come additivo nutrizionale sia come additivo organolettico, gruppo funzionale sostanze aromatizzanti, alle condizioni dell’allegato.
Condizioni generali di impiego per il ceppo ATCC 13870
L’allegato prevede L-arginina in polvere con almeno il 98 % di sostanza secca e massimo 15 % di acqua. Può essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato per tutte le specie animali. Devono essere indicate nelle istruzioni d’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; il tasso di umidità deve figurare in ეტichetta. Gli operatori devono adottare misure organizzative per prevenire rischi da inalazione e contatto con pelle e occhi e, se necessario, usare DPI. Il periodo di autorizzazione termina il 5 agosto 2030.
Condizioni per il ceppo KCCM 80182 come additivo nutrizionale
La L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 è autorizzata come additivo nutrizionale per tutte le specie animali, con polvere contenente almeno il 98 % di L-arginina e massimo 0,5 % di acqua. Può essere somministrata anche nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni d’uso devono indicare condizioni di conservazione, stabilità al trattamento termico e stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta deve riportare un avvertimento sull’esigenza di considerare l’apporto complessivo di aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, soprattutto in caso di supplementazione nell’acqua. Gli operatori devono prevenire i rischi per pelle e occhi e, se necessario, ricorrere a DPI. Autorizzazione fino al 5 agosto 2030.
Condizioni per il ceppo KCCM 80182 come sostanza aromatizzante
Per l’uso come additivo organolettico, la L-arginina deve essere incorporata nei mangimi sotto forma di premiscela e non è autorizzata nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo deve indicare il tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12 %: 25 mg/kg. Se tale tenore è superato, l’etichetta delle premiscele deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva. Devono essere adottate misure per evitare rischi per pelle e occhi e, se necessario, DPI. Autorizzazione fino al 5 agosto 2030.
Regole transitorie per le scorte esistenti
Le merci prodotte ed etichettate prima del 5 febbraio 2021 secondo le norme precedenti possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per materie prime per mangimi e mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2021 per animali da produzione alimentare, e prima del 5 agosto 2022 per animali non da produzione alimentare, è consentita la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento delle scorte.
Abrogazione del regolamento precedente
Il regolamento (CE) n. 1139/2007 è abrogato a decorrere dall’applicazione del presente regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1028
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1029
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1030
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1031
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1032
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1034
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →