Regolamento (UE) 2020/1034
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1034 della Commissione del 15 luglio 2020 relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché sull’efficacia nel migliorare la produzione di uova. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso, prescrizioni di protezione degli utilizzatori e specifiche di analisi, con applicazione diretta negli Stati membri.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, nell’alimentazione animale, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372), classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione è specificamente riferita alle galline ovaiole e vale nell’Unione europea; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Non sono previste autorizzazioni per altre specie o categorie animali nel testo fornito.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi per galline ovaiole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1034 autorizza un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha valutato sicurezza ed efficacia del prodotto.
Quadro normativo e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama la disciplina generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che definisce motivi e procedure per l’autorizzazione degli additivi per mangimi. La domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento quadro ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3; la valutazione ha condotto a ritenere soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5.
Valutazione EFSA e profili di sicurezza
Nei pareri del 26 settembre 2017 e del 13 novembre 2019, l’EFSA ha concluso che il preparato non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. È stato tuttavia evidenziato che l’additivo deve essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie, mentre non è stato possibile stabilire se abbia un potenziale di sensibilizzazione cutanea. Per questo motivo la Commissione prevede misure di protezione per gli utilizzatori.
Efficacia e assenza di requisiti di monitoraggio specifici
L’EFSA ha inoltre ritenuto dimostrata l’efficacia dell’additivo nel migliorare la produzione di uova. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato, elemento che riduce gli oneri post-autorizzativi per gli operatori.
Condizioni autorizzate nell’allegato
L’allegato qualifica il prodotto come additivo zootecnico del gruppo funzionale dei promotori della digestione e ne indica il numero di identificazione 4a1607i. La specie bersaglio è costituita dalle galline ovaiole. Il tenore minimo autorizzato è pari a 100 FXU per kg di mangime completo con umidità al 12%; non è indicato un tenore massimo.
Sono riportate anche le caratteristiche tecniche del preparato:
- forma solida: attività minima 1 000 FXU/g;
- forma liquida: attività minima 650 FXU/ml.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Metodi di analisi e controllo
L’allegato specifica i metodi di analisi da utilizzare per quantificare l’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372):
- nell’additivo per mangimi, mediante metodo colorimetrico basato sull’acido dinitrosalicilico (DNS) e sulle parti xilosiliche rilasciate dall’azione della xilanasi sull’arabinoxilano;
- nelle premiscele e negli alimenti per animali, mediante metodo colorimetrico basato sul colorante idrosolubile rilasciato dalla xilanasi a partire dall’azo-xilano di pula di avena marcata con un colorante.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione termina il 5 agosto 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo per mangimi nell’alimentazione animale conformemente alle condizioni dell’allegato.
Base giuridica e condizioni per l’autorizzazione
Il regolamento è adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 e che la valutazione ha accertato il rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento.
Valutazione scientifica e sicurezza
L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre rilevato che il preparato è un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea; per questo la Commissione richiede misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.
Efficacia e monitoraggio
L’EFSA ha ritenuto dimostrata l’efficacia dell’additivo nel migliorare la produzione di uova. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Condizioni d’uso e protezione degli utilizzatori
L’allegato prevede che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o minimizzati, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Dosaggio, specie destinataria e caratteristiche tecniche
L’allegato indica come specie destinataria le galline ovaiole, con tenore minimo di 100 FXU per kg di mangime completo al 12% di umidità e senza tenore massimo indicato. Sono riportate le caratteristiche del preparato: forma solida con attività minima di 1 000 FXU/g e forma liquida con attività minima di 650 FXU/ml.
Metodi di analisi
L’allegato stabilisce metodi colorimetrici per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM 26372) sia nell’additivo per mangimi sia nelle premiscele e negli alimenti per animali, basati rispettivamente su DNS/arabinoxilano e su azo-xilano di pula di avena marcata con un colorante.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Termine di autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 5 agosto 2030.
Come è indicizzato
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