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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1030

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1030 della Commissione del 15 luglio 2020 che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l’anno di riferimento 2021 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le specifiche tecniche da applicare nel 2021 per la rilevazione armonizzata dei dati su uso delle TIC e commercio elettronico nell'ambito delle statistiche europee sulle imprese. Definisce variabili obbligatorie e facoltative, popolazione statistica, unità di misura, classificazioni NACE, disaggregazioni e termine di trasmissione dei dati. Impone inoltre scadenze per le relazioni annuali sui metadati e sulla qualità da trasmettere a Eurostat.

Specifiche tecniche per la raccolta e trasmissione dei dati statistici relativi all'uso delle TIC e al commercio elettronico per l'anno di riferimento 2021.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono trasmettere a Eurostat i dati statistici sulla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" ai sensi del regolamento (UE) 2019/2152. Riguarda le imprese rientranti nella popolazione statistica definita dall'allegato, in particolare quelle con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti; l'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. La copertura settoriale comprende le attività economiche delle sezioni NACE da C a J e da L a N, nonché il gruppo 95.1, con disaggregazioni ulteriori per il calcolo degli aggregati nazionali e dei soli totali europei. Sono previste variabili obbligatorie e facoltative, con filtri specifici per imprese che usano Internet, vendono via web, acquistano cloud computing o utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale.

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l’anno di riferimento 2021

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1030 della Commissione dà attuazione al regolamento (UE) 2019/2152 sulle statistiche europee sulle imprese, precisando per il 2021 i requisiti tecnici della rilevazione nella tematica «uso delle TIC e commercio elettronico». La finalità è quella di assicurare dati comparabili e armonizzati tra gli Stati membri, anche con riferimento alla qualità e ai metadati trasmessi a Eurostat.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2152. Nei considerando si precisa che la definizione puntuale di variabili, unità di misura, popolazione statistica, classificazioni, disaggregazioni e termine di trasmissione è necessaria per garantire una corretta applicazione della tematica inserita nell'allegato I del regolamento di base.

Ambito soggettivo e settoriale

La rilevazione riguarda gli Stati membri, tenuti a trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat). Dal punto di vista statistico, la popolazione comprende le imprese appartenenti alle sezioni NACE da C a J e da L a N, nonché il gruppo 95.1. La copertura obbligatoria riguarda le imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti; l'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa.

Struttura delle informazioni richieste

L'allegato distingue tra variabili obbligatorie e facoltative, articolate per filtri di popolazione. Per tutte le imprese sono richiesti, tra l'altro, l'attività economica principale, il numero medio di addetti, il fatturato totale e l'incidenza degli addetti con accesso a Internet per motivi professionali. Per le imprese che dispongono di addetti con accesso a Internet o che effettuano vendite via web, il regolamento richiede informazioni sull'uso di social media, e-commerce, EDI, ERP, CRM, cloud computing, Internet of Things e tecnologie di intelligenza artificiale.

Vendite via web, EDI e mercati digitali

Per le imprese che hanno effettuato vendite via web nell'anno civile precedente, sono rilevati il valore delle vendite o la percentuale del fatturato, la ripartizione per tipologia di clientela (B2C, B2B e B2G) e la destinazione geografica (stesso paese, altri Stati membri, resto del mondo). Ulteriori variabili distinguono le vendite realizzate tramite siti o app dell'impresa rispetto a quelle effettuate tramite mercati elettronici gestiti da più imprese. Per le vendite via web in altri Stati membri sono inoltre previste domande sulle difficoltà incontrate, quali costi di consegna, gestione dei reclami, adattamento delle etichette, barriere linguistiche, restrizioni dei partner commerciali e problematiche IVA.

Cloud computing, Internet of Things e intelligenza artificiale

Per le imprese che acquistano servizi di cloud computing sono richieste informazioni sulle tipologie di servizi utilizzati, dalle e-mail al software d'ufficio, dalle applicazioni finanziarie e CRM fino a storage, potenza di calcolo e piattaforme di sviluppo. Per l'Internet degli oggetti sono previste finalità d'uso come gestione energetica, sicurezza, produzione, logistica, manutenzione e assistenza clienti. La parte più articolata riguarda l'intelligenza artificiale: il regolamento elenca le tecnologie rilevanti (text mining, riconoscimento vocale, generazione linguistica, riconoscimento immagini, machine learning, automazione robotica dei processi, robot autonomi) e ne richiede la classificazione per scopo d'uso, ad esempio marketing, produzione, processi amministrativi, gestione aziendale, logistica, sicurezza ICT e risorse umane.

Variabili facoltative e cause del mancato utilizzo dell'IA

Tra le variabili facoltative figurano la fornitura di dispositivi portatili con connessione mobile, la presenza di un sito web e alcune funzionalità del sito (descrizione prodotti, ordinazione online, personalizzazione, tracciamento ordini, contenuti personalizzati, link ai social media). Sono inoltre facoltative informazioni sul numero di mercati di commercio elettronico utilizzati e sulla concentrazione del fatturato su un solo mercato. Per le tecnologie di intelligenza artificiale, il regolamento consente di rilevare anche se i sistemi siano sviluppati internamente, acquistati, modificati o affidati in outsourcing, nonché le ragioni del mancato utilizzo: costi elevati, mancanza di competenze, incompatibilità tecnica, problemi di dati, timori sulla protezione dei dati e sulla privacy, incertezza giuridica, considerazioni etiche o assenza di utilità per l'impresa.

Unità di misura, disaggregazioni e termini di trasmissione

I dati sono espressi in valori assoluti, salvo le variabili relative al fatturato che possono essere presentate in migliaia di valuta nazionale o come percentuale del fatturato totale. L'allegato prevede specifiche disaggregazioni per il calcolo degli aggregati nazionali e dei soli totali europei, con dettagli fino alle sezioni, divisioni, gruppi e aggregati NACE indicati. Le classi dimensionali previste sono 10+, 10-49, 50-249 e 250+, con ulteriori classi facoltative 0-9, 0-1 e 2-9. Il termine per la trasmissione dei dati è fissato al 5 ottobre 2021.

Metadati, qualità ed entrata in vigore

Oltre ai dati statistici, gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat una relazione annuale sui metadati entro il 31 maggio 2021 e una relazione annuale sulla qualità entro il 5 novembre 2021. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e base giuridica

Il regolamento attua l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2152, specificando per l'anno di riferimento 2021 i requisiti tecnici relativi alla tematica "uso delle TIC e commercio elettronico".

Trasmissione dei dati statistici

Gli Stati membri devono trasmettere i dati conformemente alle specifiche tecniche contenute nell'allegato, che definisce variabili obbligatorie e facoltative, filtri di popolazione, classificazioni e disaggregazioni.

Relazioni su metadati e qualità

La relazione annuale sui metadati per la tematica "uso delle TIC e commercio elettronico" deve essere trasmessa a Eurostat entro il 31 maggio 2021. La relazione annuale sulla qualità deve essere trasmessa entro il 5 novembre 2021.

Popolazione statistica e copertura settoriale

La copertura riguarda le sezioni NACE da C a J e da L a N e il gruppo 95.1. La classe dimensionale obbligatoria è costituita dalle imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti; la rilevazione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa.

Variabili obbligatorie

Le variabili obbligatorie comprendono dati di base sull'impresa (attività principale, addetti, fatturato, accesso a Internet), uso di social media, vendite via web ed EDI, utilizzo di ERP e CRM, servizi cloud, Internet of Things e numerose applicazioni di intelligenza artificiale, incluse le finalità di utilizzo.

Variabili facoltative

Le variabili facoltative riguardano, tra l'altro, la fornitura di dispositivi mobili con accesso a Internet, le funzionalità del sito web, il numero di mercati di commercio elettronico utilizzati, elementi aggiuntivi sull'adozione dell'intelligenza artificiale e i motivi del mancato utilizzo delle tecnologie di IA.

Unità di misura, disaggregazioni e termini

I dati sono espressi in valori assoluti, salvo le variabili sul fatturato che possono essere in migliaia di valuta nazionale o in percentuale del fatturato. Sono previste disaggregazioni per attività economica e classi dimensionali. Il termine per la trasmissione dei dati è il 5 ottobre 2021.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatisticheuso delle ticcommercio elettronicoimpresesocietà dell'informazione

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