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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1032

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1032 della Commissione del 15 luglio 2020 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per l’alimentazione animale, limitatamente a vitelli da allevamento e suini da ingrasso. L’autorizzazione discende dalla valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, pur segnalando il potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori. Il testo stabilisce inoltre condizioni d’impiego, metodo di analisi e misure di protezione per gli operatori, con autorizzazione valida fino al 5 agosto 2030.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato e utilizzano il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione riguarda esclusivamente i mangimi per vitelli da allevamento e suini da ingrasso, con limiti e condizioni d’uso specifici riportati nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è rilevante ai fini SEE. Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 5 agosto 2030.

Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1032 della Commissione autorizza l’impiego del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La decisione si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA e riguarda un additivo classificato come additivo zootecnico, nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale.

Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento richiama il quadro generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce motivi e procedure. La Commissione osserva che sono state presentate due domande di autorizzazione conformemente all’articolo 7 del regolamento n. 1831/2003, corredate della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La valutazione del dossier ha condotto alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del medesimo regolamento.

Valutazione EFSA e profili di sicurezza

Secondo i pareri EFSA del 6 marzo 2018, 4 luglio 2019 e 15 maggio 2019, l’additivo non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA ha però ritenuto il preparato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e non ha potuto trarre conclusioni definitive sulla sensibilizzazione cutanea. Per tale ragione la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate, soprattutto per la tutela degli utilizzatori dell’additivo.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

L’autorizzazione riguarda il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343, identificato nell’allegato con il numero 4b1825 e attribuito al titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG. L’additivo è autorizzato per l’alimentazione di:

  • vitelli da allevamento;
  • suini da ingrasso.

L’impiego per i vitelli da allevamento è espressamente limitato ai sostituti del latte. L’allegato indica anche il tenore minimo di impiego per le due specie, espresso in CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%.

Composizione, identificazione e metodo di analisi

L’allegato descrive il prodotto come un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 con tenore minimo di 1x10^10 CFU/g di additivo, in forma solida. La sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus subtilis DSM 28343.

Per l’identificazione dell’additivo, delle premiscele e degli alimenti per animali è prevista l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Per il conteggio, il regolamento rinvia al metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar, norma EN 15784.

Condizioni d’uso e misure di protezione

L’allegato impone alcune condizioni operative rilevanti per gli operatori del settore dei mangimi. In particolare:

  • nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori;
  • se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il periodo di autorizzazione termina il 5 agosto 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione precisa infine che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

Il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell’allegato.

Fondamento della decisione e valutazione scientifica

La Commissione prende atto che, secondo i pareri EFSA del 6 marzo 2018, 4 luglio 2019 e 15 maggio 2019, l’additivo non comporta effetti negativi per salute degli animali, sicurezza dei consumatori o ambiente; rileva tuttavia il possibile rischio di sensibilizzazione delle vie respiratorie e l’incertezza sulla sensibilizzazione cutanea.

Condizioni d’uso per le specie interessate

L’additivo è destinato a vitelli da allevamento e suini da ingrasso. Per i vitelli da allevamento l’uso è limitato ai sostituti del latte. Nell’allegato sono indicati i tenori minimi di impiego pari a 1x10^9 CFU/kg per i vitelli da allevamento e 2x10^8 CFU/kg per i suini da ingrasso, calcolati sul mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Requisiti per etichettatura, conservazione e protezione degli utilizzatori

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale.

Metodo di analisi

Per l’identificazione del Bacillus subtilis DSM 28343 nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi è prevista l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Per il conteggio è previsto il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar, EN 15784.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione termina il 5 agosto 2030.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute animale

Testo integrale

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