Regolamento (UE) 2020/1032
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1032 della Commissione del 15 luglio 2020 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per l’alimentazione animale, limitatamente a vitelli da allevamento e suini da ingrasso. L’autorizzazione discende dalla valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, pur segnalando il potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori. Il testo stabilisce inoltre condizioni d’impiego, metodo di analisi e misure di protezione per gli operatori, con autorizzazione valida fino al 5 agosto 2030.
Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato e utilizzano il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343, classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’autorizzazione riguarda esclusivamente i mangimi per vitelli da allevamento e suini da ingrasso, con limiti e condizioni d’uso specifici riportati nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è rilevante ai fini SEE. Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 5 agosto 2030.
Autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e suini da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1032 della Commissione autorizza l’impiego del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La decisione si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA e riguarda un additivo classificato come additivo zootecnico, nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale.
Contesto normativo e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento richiama il quadro generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce motivi e procedure. La Commissione osserva che sono state presentate due domande di autorizzazione conformemente all’articolo 7 del regolamento n. 1831/2003, corredate della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La valutazione del dossier ha condotto alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del medesimo regolamento.
Valutazione EFSA e profili di sicurezza
Secondo i pareri EFSA del 6 marzo 2018, 4 luglio 2019 e 15 maggio 2019, l’additivo non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’EFSA ha però ritenuto il preparato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e non ha potuto trarre conclusioni definitive sulla sensibilizzazione cutanea. Per tale ragione la Commissione ritiene necessarie misure di protezione adeguate, soprattutto per la tutela degli utilizzatori dell’additivo.
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
L’autorizzazione riguarda il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343, identificato nell’allegato con il numero 4b1825 e attribuito al titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG. L’additivo è autorizzato per l’alimentazione di:
- vitelli da allevamento;
- suini da ingrasso.
L’impiego per i vitelli da allevamento è espressamente limitato ai sostituti del latte. L’allegato indica anche il tenore minimo di impiego per le due specie, espresso in CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%.
Composizione, identificazione e metodo di analisi
L’allegato descrive il prodotto come un preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 con tenore minimo di 1x10^10 CFU/g di additivo, in forma solida. La sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus subtilis DSM 28343.
Per l’identificazione dell’additivo, delle premiscele e degli alimenti per animali è prevista l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Per il conteggio, il regolamento rinvia al metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar, norma EN 15784.
Condizioni d’uso e misure di protezione
L’allegato impone alcune condizioni operative rilevanti per gli operatori del settore dei mangimi. In particolare:
- nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
- gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori;
- se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione termina il 5 agosto 2030. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione precisa infine che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
Il preparato di Bacillus subtilis DSM 28343, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni indicate nell’allegato.
Fondamento della decisione e valutazione scientifica
La Commissione prende atto che, secondo i pareri EFSA del 6 marzo 2018, 4 luglio 2019 e 15 maggio 2019, l’additivo non comporta effetti negativi per salute degli animali, sicurezza dei consumatori o ambiente; rileva tuttavia il possibile rischio di sensibilizzazione delle vie respiratorie e l’incertezza sulla sensibilizzazione cutanea.
Condizioni d’uso per le specie interessate
L’additivo è destinato a vitelli da allevamento e suini da ingrasso. Per i vitelli da allevamento l’uso è limitato ai sostituti del latte. Nell’allegato sono indicati i tenori minimi di impiego pari a 1x10^9 CFU/kg per i vitelli da allevamento e 2x10^8 CFU/kg per i suini da ingrasso, calcolati sul mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Requisiti per etichettatura, conservazione e protezione degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale.
Metodo di analisi
Per l’identificazione del Bacillus subtilis DSM 28343 nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi è prevista l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Per il conteggio è previsto il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar, EN 15784.
Durata dell’autorizzazione
Il periodo di autorizzazione termina il 5 agosto 2030.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1028
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1029
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1030
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1031
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1033
- Regolamento · 15 lug 2020Regolamento (UE) 2020/1034
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →