Cassazione Civile, Ordinanza n. 29757/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di restituzione di somme versate a titolo di addizionali alle accise sull’energia elettrica per gli anni 2010-2011. La società che aveva corrisposto tali importi in via di rivalsa, convenuta in giudizio dalla controparte, sosteneva che la pretesa restitutoria fosse infondata perché, in sostanza, la disciplina nazionale era stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione e la ripetizione avrebbe dovuto essere indirizzata, semmai, verso lo Stato. Con il ricorso per cassazione la società fornitrice deduceva tre censure: 1) violazione della Direttiva 2008/118/CE e dell’art. 111 Cost., lamentando che la corte d’appello avesse ritenuto disapplicabile la normativa italiana e riconosciuto la ripetizione in una lite tra privati; 2) violazione dell’art. 2033 c.c. e delle norme del d.lgs. n. 504/1995, sostenendo che non vi fosse indebito oggettivo perché la rivalsa sarebbe stata legittimamente esercitata; 3) violazione dell’art. 1284 c.c. e dell’art. 1 d.l. n. 192/2012, contestando l’applicazione degli interessi legali maggiorati dal momento della domanda, assumendo che la disciplina degli interessi moratori non si applicasse a una ripetizione di indebito e che, comunque, la buona fede escludesse la mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, richiamando i propri precedenti sull’addizionale provinciale all’energia elettrica e affermando che, quando il consumatore finale abbia pagato al fornitore somme indebitamente addebitate in rivalsa per un tributo contrastante con il diritto UE, può agire direttamente nei confronti del fornitore per la ripetizione ex art. 2033 c.c., ferma la possibile rivalsa del fornitore verso lo Stato. Ha inoltre confermato la correttezza dell’applicazione degli interessi legali di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo anche nell’azione di ripetizione di indebito, precisando che la buona fede dell’accipiens incide sulla decorrenza e non sul titolo degli interessi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione del sopravvenuto intervento della pronuncia di illegittimità costituzionale richiamata in motivazione. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
regola la ripetizione dell’indebito e comprende anche la debenza degli interessi sull’importo da restituire; nella fattispecie consente l’azione del cliente finale contro il fornitore che ha riscosso la somma in rivalsa.
art. 1282 c.c.
i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo diversa previsione di legge o del titolo.
art. 1284 c.c.
il saggio maggiorato decorre dalla domanda giudiziale e si applica anche alle obbligazioni restitutorie; la clausola iniziale non ne limita l’ambito applicativo.
art. 14 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamato insieme alle norme sulle accise per il quadro normativo dell’addebito contestato.
art. 53 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ripetizione delle somme addebitate in rivalsa.
art. 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle accise e della rivalsa.
art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988
norma sull’addizionale provinciale all’energia elettrica, poi abrogata; la Corte richiama la giurisprudenza che ne ha affermato il contrasto con il diritto UE.
art. 5 d.lgs. n. 26 del 2007
richiamato come disposizione che aveva sostituito la disciplina dell’addizionale provinciale.
art. 2, comma 6, d.lgs. n. 23 del 2011
richiamato nel quadro dell’abrogazione della disciplina dell’addizionale.
art. 18, comma 5, d.lgs. n. 68 del 2011
richiamato nel quadro dell’abrogazione della disciplina dell’addizionale.
art. 4, comma 10, d.l. n. 16 del 2012
disposizione abrogativa richiamata per segnare la cessazione della disciplina contestata dal 1° aprile 2012 per le regioni a statuto speciale.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disapplicazione della normativa interna.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla doglianza sugli interessi e sulla tutela giurisdizionale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per la statuizione sul pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato solo per rilevare l’impropria istanza di decisione depositata dalla ricorrente.
art. 118, comma 1, ult. inciso, disp. att. c.p.c.
richiamato per consentire il rinvio alla motivazione di precedenti della Corte.
Direttiva 2008/118/CE
richiamata come fonte UE in tema di accise; il contrasto con la normativa interna è la base della ripetizione delle somme indebitamente addebitate.
L. n. 44 del 2012
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 16 del 2012.
D.Lgs. n. 231/2002
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inapplicabilità degli interessi moratori alle ripetizioni di indebito.
Massime di principio
- Il consumatore finale che abbia pagato al fornitore, in via di rivalsa, un’addizionale su accise poi riconosciuta incompatibile con il diritto dell’Unione può chiedere la ripetizione dell’indebito direttamente al fornitore, nel termine ordinario di prescrizione decennale.
- La declaratoria di illegittimità della norma interna per contrasto con il diritto UE fa venir meno ex tunc la causa giustificatrice del pagamento tra solvens e accipiens, con conseguente ripetibilità delle somme.
- Nell’azione di ripetizione di indebito, la buona fede dell’accipiens non esclude il debito di interessi, ma può incidere solo sulla decorrenza degli stessi.
- L’art. 1284, comma 4, c.c. si applica anche alle obbligazioni restitutorie e non solo ai crediti di fonte contrattuale: il riferimento alla possibilità delle parti di determinarne la misura non delimita l’ambito oggettivo della norma.
- Il fornitore che abbia riversato l’addizionale all’Erario può eventualmente rivalersi verso lo Stato, ma tale profilo non incide sul rapporto civilistico con il cliente finale che ha pagato l’importo in fattura.
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