Circolare numero 38 del 14-03-2013
Premessa e quadro normativo Disciplina della indennità ai collaboratori coordinati e continuativi 1.1. Beneficiari 1.2. Requisiti e condizioni 1.3. Domanda 1.4. Prestazione 1.5. Domande di prestazione riferite ad eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2012 2. Finanziamento e monitoraggio 3. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la nuova indennità introdotta dalla legge n. 92/2012 per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, applicabile dal 1° gennaio 2013. Vengono chiariti i beneficiari, i requisiti da possedere con riferimento all’anno precedente e all’anno di riferimento, i termini per la presentazione della domanda, la misura della prestazione e il regime transitorio per gli eventi di fine lavoro fino al 31 dicembre 2012. La circolare illustra inoltre il finanziamento della misura, il monitoraggio della spesa e le relative istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti e codici di bilancio.
Indennità per collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata: requisiti, domanda, misura, finanziamento e istruzioni contabili
Indennità per collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata
La circolare illustra la disciplina della nuova indennità introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. La prestazione opera a regime dal 1° gennaio 2013, con una disciplina transitoria per il triennio 2013-2015 sia sul piano dei requisiti sia su quello del finanziamento.
Quadro normativo di riferimento
La base normativa è individuata nell’art. 2, commi 51-56, della legge n. 92/2012, che riconosce l’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003. La circolare richiama anche i chiarimenti interpretativi del Ministero del lavoro forniti con circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012, in quanto la riforma ha modificato il contenuto della disciplina contrattuale di riferimento.
Beneficiari ed esclusioni
Sono destinatari della prestazione i collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti esclusivamente alla Gestione separata. Restano esclusi:
- i titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 1, comma 212, legge n. 662/1996;
- i soggetti iscritti alla Gestione separata ma non inquadrabili nei contratti di collaborazione a progetto;
- gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio e, più in generale, coloro che svolgono un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003;
- i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali, già titolari di pensione o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.
Ai collaboratori co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata si applicano le aliquote contributive previste dall’art. 1, comma 79, della legge n. 247/2007, come modificato dalla legge di riforma; per il 2013 l’aliquota indicata è pari al 27%. Resta inoltre confermata l’ulteriore aliquota dello 0,50%, incrementata di 0,22%, destinata a finanziare le tutele per maternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e malattia.
Requisiti di accesso
L’indennità è riconosciuta solo in presenza congiunta dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 51, della legge n. 92/2012. La circolare distingue tra “anno precedente” e “anno di riferimento”: il primo coincide con l’anno solare immediatamente precedente a quello in cui si presenta la domanda, mentre il secondo è l’anno in cui il collaboratore matura il requisito contributivo della lettera c) e presenta l’istanza.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
- aver operato nell’anno precedente in regime di monocommittenza;
- aver conseguito nell’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20.000 euro, rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- avere, con riguardo all’anno di riferimento, almeno un mese accreditato presso la Gestione separata;
- avere avuto nell’anno precedente un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 181/2000;
- risultare accreditate nell’anno precedente almeno quattro mensilità presso la Gestione separata, ridotte a tre in via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Chiarimenti applicativi sui requisiti
La monocommittenza, a differenza della disciplina previgente, non è riferita all’ultimo rapporto ma all’intero anno precedente: deve quindi sussistere con lo stesso datore di lavoro/committente per tutto l’anno, pur potendo il lavoratore aver avuto più rapporti di collaborazione nel corso dello stesso anno, purché con il medesimo committente.
Quanto al reddito, la circolare precisa che per “reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale” deve intendersi il reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo.
Con riferimento alla disoccupazione, viene richiamata la nozione di cui al d.lgs. n. 181/2000: il soggetto deve essere privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa, con attestazione presso il servizio competente del domicilio e dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000. Per l’anno di riferimento 2013, il periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi deve sussistere nel 2012. La circolare sottolinea inoltre che, poiché la nuova disciplina richiede il requisito con riferimento all’anno precedente e non all’evento fine lavoro, la domanda può essere presentata anche in costanza di rapporto.
Contribuzione utile
Ai fini del requisito contributivo si considerano utili i contributi effettivi accreditati nella Gestione separata, sia nell’anno precedente sia nell’anno di riferimento. Sono considerati utili anche i contributi figurativi per maternità nel periodo di astensione obbligatoria relativi al rapporto di collaborazione, in quanto equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Se il requisito contributivo di cui alla lettera c) è maturato nel mese di dicembre, il termine è prorogato al 31 gennaio dell’anno successivo. Al momento della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione.
La circolare informa che il nuovo modello di domanda sarà reso disponibile sul sito dell’Istituto una volta completate le modifiche. Fino al 31 dicembre 2012 resta utilizzabile il modello SR92 per la richiesta dell’indennità riferita agli eventi di fine lavoro disciplinati dalla normativa previgente.
Misura della prestazione e modalità di erogazione
La prestazione è determinata in misura pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate nell’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
L’erogazione avviene:
- in un’unica soluzione se l’importo è pari o inferiore a 1.000 euro;
- in rate mensili non superiori a 1.000 euro se l’importo complessivo è superiore a 1.000 euro.
Per effetto della disciplina transitoria contenuta nel comma 56 dell’art. 2 della legge n. 92/2012, per gli anni 2013, 2014 e 2015 l’importo dell’indennità è elevato dal 5% al 7%.
Regime transitorio per gli eventi fino al 31 dicembre 2012
Per gli eventi di fine lavoro verificatisi entro il 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi i requisiti e la misura vigenti a quella data, secondo l’art. 2, comma 54, della legge n. 92/2012 e l’art. 19, comma 2, del d.l. n. 185/2008. I collaboratori il cui rapporto termini entro il 31 dicembre 2012 possono presentare domanda dopo almeno due mesi di assenza di contratto di lavoro, entro i trenta giorni successivi.
Il termine dei 30 giorni è espressamente qualificato come ordinatorio e non perentorio. Per quanto non specificato nella circolare, si rinvia alle precedenti istruzioni e al messaggio n. 20803 del 18 dicembre 2012.
Finanziamento, monitoraggio e possibili revisioni
La prestazione è finanziata a regime, dal 2013, nei limiti delle risorse previste dal d.l. n. 185/2008 e dal Decreto interministeriale 19 maggio 2009 n. 46441, pari a 200 milioni di euro. Per il triennio 2013-2015 la legge prevede un’integrazione di 60 milioni di euro per ciascun anno.
Durante il periodo transitorio l’Istituto deve monitorare lo stato di attuazione della misura e verificare la sua corrispondenza alle finalità di tutela, anche in relazione alle caratteristiche della tipologia contrattuale e all’effettivo onere finanziario. La circolare richiama la possibilità di valutare eventuali correzioni della misura stessa, inclusa la sostituzione con altre tipologie di intervento previste, come la mini ASpI. È previsto un costante monitoraggio della spesa con report periodici ai Ministeri vigilanti.
Istruzioni contabili
Gli oneri derivanti dalla prestazione sono posti a carico dello Stato e devono essere rilevati nella Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. Per la contabilizzazione dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto è istituito il conto GAU30168.
Sono inoltre previsti specifici conti e codici di bilancio per la gestione di riaccrediti, recuperi e crediti inesigibili:
- riaccrediti al conto GPA10031 con codice bilancio 03114;
- recuperi al conto GAU24168 e al conto GAU00030;
- utilizzo del codice bilancio 01118 per il recupero dell’indennità e per evidenziare i crediti divenuti inesigibili nel partitario del conto GPA00069.
La circolare richiama infine la variazione al piano dei conti riportata nell’allegato n. 1.
Punti principali
Quadro normativo e decorrenza
La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha riformato il mercato del lavoro e introdotto, all’art. 2, commi 51-56, una indennità per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS. La prestazione è riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2013; per il triennio 2013-2015 sono previsti requisiti e finanziamenti integrativi in via transitoria.
Beneficiari ed esclusioni
Sono beneficiari i collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Sono esclusi i titolari di redditi di lavoro autonomo ex art. 1, comma 212, legge n. 662/1996, i soggetti iscritti alla Gestione separata ma non inquadrabili nei contratti di collaborazione a progetto, nonché i soggetti assicurati presso altre casse o già titolari di pensione o iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie. Sono richiamati anche i chiarimenti ministeriali sulla tipologia contrattuale forniti con circolare MLPS n. 29 dell’11 dicembre 2012.
Aliquote contributive
Ai lavoratori co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata si applicano le aliquote contributive previste dall’art. 1, comma 79, legge n. 247/2007, come modificato dalla legge di riforma; per il 2013 l’aliquota è pari al 27%. Rimane ferma l’ulteriore aliquota dello 0,50%, incrementata di 0,22%, destinata al finanziamento delle tutele per maternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e malattia.
Requisiti per l’accesso alla prestazione
L’indennità spetta solo se tutti i requisiti sono soddisfatti congiuntamente. I requisiti delle lettere a), b), d) ed e) si riferiscono all’anno precedente, mentre il requisito della lettera c) riguarda l’anno di riferimento, cioè l’anno in cui il collaboratore matura il requisito e presenta la domanda. In particolare occorrono: monocommittenza nell’anno precedente; reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a 20.000 euro, rivalutati ISTAT; almeno un mese accreditato nell’anno di riferimento; un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente; almeno quattro mensilità accreditate nell’anno precedente, ridotte a tre per il triennio 2013-2015.
Chiarimenti su monocommittenza, reddito e disoccupazione
La monocommittenza deve sussistere con lo stesso datore/committente per tutto l’anno precedente; è compatibile con più rapporti nello stesso anno se riferiti al medesimo committente. Il reddito considerato è quello lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo. Lo stato di disoccupazione richiesto è quello di cui al d.lgs. n. 181/2000, con iscrizione presso il servizio competente e dichiarazione di immediata disponibilità. Per l’anno di riferimento 2013, la disoccupazione di almeno due mesi deve risultare nell’anno 2012; solo per la domanda relativa al 2013 è richiesta la dichiarazione di assenza di contratto per almeno due mesi nel 2012.
Contribuzione utile al requisito
Sono utili i contributi effettivi accreditati nella Gestione separata, sia nell’anno precedente sia nell’anno di riferimento. Sono inoltre considerati utili i contributi figurativi relativi all’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, poiché equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro.
Domanda di prestazione e termini
La domanda va presentata dal collaboratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Se il requisito contributivo della lettera c) viene maturato nel mese di dicembre, il termine è prorogato al 31 gennaio dell’anno successivo. Al momento della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione. Il nuovo modello di domanda sarà disponibile sul sito dell’Istituto; fino al 31 dicembre 2012 resta utilizzabile il modello SR92 per gli eventi fine lavoro previgenti.
Misura e modalità di pagamento
La prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito di cui all’art. 1, comma 3, legge n. 233/1990, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate nell’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. È liquidata in un’unica soluzione se non supera 1.000 euro; se supera tale soglia, è erogata in rate mensili non superiori a 1.000 euro. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 l’importo è elevato transitoriamente dal 5% al 7%.
Regime transitorio per gli eventi fino al 31 dicembre 2012
Per gli eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2012 restano fermi i requisiti di accesso e la misura vigenti a quella data, ai sensi dell’art. 2, comma 54, della legge n. 92/2012, con applicazione dell’art. 19, comma 2, del d.l. n. 185/2008. I collaboratori il cui rapporto termini entro il 31 dicembre 2012 possono presentare domanda, dopo almeno due mesi di assenza di contratto di lavoro, nei trenta giorni successivi; il termine di 30 giorni è ordinatorio e non perentorio.
Finanziamento e monitoraggio
La prestazione è finanziata a regime, dal 2013, nei limiti delle risorse già previste dal d.l. n. 185/2008 e dal D.I. 19 maggio 2009 n. 46441, pari a 200 milioni di euro. Per il triennio 2013-2015 la legge prevede un’integrazione di 60 milioni di euro per ciascun anno. L’Istituto deve monitorare costantemente la spesa e trasmettere report periodici ai Ministeri vigilanti, anche per valutare eventuali correzioni della misura o la sua sostituzione con altri interventi, come la mini ASpI.
Istruzioni contabili
Gli oneri sono a carico dello Stato e vanno rilevati nella Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. È istituito il conto GAU30168 per l’erogazione dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto ex art. 2, commi 51-56, legge n. 92/2012. Gli eventuali riaccrediti si registrano al conto GPA10031 con codice bilancio 03114; i recuperi al conto GAU24168 e al conto GAU00030, con codice bilancio 01118 anche per i crediti inesigibili. È richiamata la variazione al piano dei conti riportata nell’allegato n. 1.
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