Circolare numero 40 del 14-03-2013
1 Premessa e quadro normativo 2 Ambito di applicazione 2.1 Congedo obbligatorio 2.2 Congedo facoltativo 2.3 Padre adottivo o affidatario 3 Trattamento economico, normativo e previdenziale 4 Modalità di fruizione 5 Compatibilità con le prestazioni a sostegno del reddito 6 Trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il nuovo congedo obbligatorio di un giorno e il congedo facoltativo di uno o due giorni per il padre lavoratore dipendente, introdotti dalla legge n. 92/2012 e regolati dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2012. Vengono chiariti ambito di applicazione, termini di fruizione, rapporti con il congedo della madre, trattamento economico e previdenziale, modalità di richiesta e compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito. La disciplina si applica agli eventi di parto, adozione e affidamento dal 1° gennaio 2013, con specifiche precisazioni per i casi di adozione, parto plurimo, congedo di paternità ex d.lgs. 151/2001 e contribuzione figurativa.
Congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente
Congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente
La circolare illustra la disciplina del congedo obbligatorio di un giorno e del congedo facoltativo di uno o due giorni riconosciuti al padre lavoratore dipendente dalla legge n. 92/2012, come attuata dal decreto ministeriale 22 dicembre 2012. L’obiettivo è favorire una maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli e la conciliazione tra vita familiare e lavoro.
Quadro normativo e finalità
L’art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto due istituti distinti: un congedo obbligatorio di un giorno per il padre e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, di uno o due giorni. Il decreto ministeriale 22 dicembre 2012 ha definito criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica agli eventi di parto, adozione e affidamento verificatisi a partire dal 1° gennaio 2013. Il congedo è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio; tale limite resta fermo anche nel caso di parto prematuro. La circolare precisa inoltre che la disciplina non è direttamente applicabile ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, fino all’adozione di una specifica normativa di armonizzazione. Nei casi di parto plurimo, la durata dei congedi non subisce variazioni.
Congedo obbligatorio del padre
Il congedo obbligatorio consiste in un giorno ed è fruibile entro il quinto mese di vita del bambino, anche durante il congedo di maternità della madre o successivamente, purché entro il termine massimo previsto. Si tratta di un diritto autonomo del padre, aggiuntivo rispetto a quello della madre e spettante indipendentemente dalla fruizione del congedo di maternità da parte di quest’ultima. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisca del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 151/2001.
Congedo facoltativo
Il congedo facoltativo consiste in uno o due giorni, anche continuativi, ed è subordinato alla scelta della madre di non fruire di pari giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum. La circolare sottolinea che questa fattispecie non costituisce un diritto autonomo del padre, ma un diritto derivato dalla posizione della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata, la quale deve trovarsi in astensione dall’attività lavorativa.
Il congedo facoltativo può essere fruito anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve comunque essere utilizzato entro il quinto mese dalla nascita del figlio, indipendentemente dalla durata residua del congedo della madre. Spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.
Adozione e affidamento
Le stesse regole si applicano al padre adottivo o affidatario. In caso di adozione nazionale, il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso del minore in famiglia; in caso di adozione internazionale, decorre dall’ingresso del minore in Italia.
Trattamento economico
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo spetta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata secondo modalità che saranno rese note con successivo messaggio, salvo i casi in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come già avviene per l’indennità di maternità in generale.
Trattamento previdenziale e contribuzione figurativa
Alla disciplina dei congedi si applicano le disposizioni previste per il congedo di paternità dagli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 151/2001. La circolare precisa che, per il solo congedo obbligatorio del padre, la contribuzione figurativa è riconosciuta anche per il periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro, analogamente a quanto previsto per il congedo obbligatorio della madre, a condizione che il richiedente possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.
Tale contribuzione è valorizzata secondo le disposizioni vigenti e rileva sia ai fini del diritto sia della misura della pensione, fatte salve le norme che ne limitino o escludano l’efficacia. Inoltre, se il lavoratore si trova in congedo di paternità ex art. 28 del d.lgs. n. 151/2001, può chiedere anche il congedo obbligatorio previsto dalla legge n. 92/2012; in tal caso la scadenza del congedo di paternità si sposta di un giorno. La contribuzione figurativa spetta anche nei casi di applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 151/2001 richiamati dalla circolare.
Modalità di fruizione e adempimenti
Per usufruire dei congedi, il padre deve comunicare per iscritto al datore di lavoro le date prescelte con un preavviso di almeno 15 giorni; se la richiesta è legata all’evento nascita, la comunicazione va resa sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro trasmette all’INPS le giornate di congedo fruite tramite il flusso UniEmens.
Nel caso di congedo facoltativo, il padre deve allegare alla domanda una dichiarazione della madre di non fruire di un corrispondente numero di giorni di congedo di maternità, con conseguente riduzione del suo periodo post partum. Tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre da uno dei due genitori. L’INPS effettuerà le verifiche necessarie sulla correttezza delle fruizioni. La riduzione del congedo della madre deve essere operata nei giorni finali del suo congedo obbligatorio, tenendo conto della possibilità di fruizione contemporanea da parte dei genitori. La circolare precisa infine che i congedi non possono essere frazionati ad ore.
Compatibilità con altre prestazioni e assegni familiari
Il congedo obbligatorio e quello facoltativo sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro e anche nelle ipotesi previste dall’art. 24 del d.lgs. n. 151/2001. Possono dunque essere richiesti anche durante periodi indennizzati da ASpI, mini ASpI, mobilità e integrazione salariale; in tali casi l’indennità di congedo prevale sulle altre prestazioni, che sono incumulabili. Per entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare (ANF).
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La disciplina deriva dall’art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, che introduce misure per favorire la condivisione dei compiti di cura dei figli e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Il decreto ministeriale 22 dicembre 2012, pubblicato in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2013, definisce criteri di accesso e modalità di utilizzo dei congedi.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
I congedi spettano al padre lavoratore dipendente entro il quinto mese di vita del figlio. La disciplina si applica agli eventi di parto, adozione e affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2013. Non si applica direttamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex d.lgs. n. 165/2001 fino all’adozione di una specifica normativa di armonizzazione. La durata dei congedi non cambia nei casi di parto plurimo.
Congedo obbligatorio del padre
Il congedo obbligatorio è pari a un giorno ed è fruibile entro il quinto mese di vita del bambino, anche durante il congedo di maternità della madre o successivamente, purché nel termine previsto. Si tratta di un diritto autonomo e aggiuntivo rispetto a quello della madre, spettante indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Il giorno spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità ex art. 28 del d.lgs. n. 151/2001.
Congedo facoltativo del padre
Il congedo facoltativo consiste in uno o due giorni, anche continuativi, ed è subordinato alla rinuncia della madre a corrispondenti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum. La fattispecie non configura un diritto autonomo ma derivato dalla posizione della madre, che deve essere in astensione dal lavoro; tuttavia il padre può fruirne anche contemporaneamente all’astensione della madre. Deve comunque essere fruito entro il quinto mese dalla nascita, anche se la madre non utilizza il congedo di maternità pur avendone diritto.
Adozione e affidamento
Gli istituti del congedo obbligatorio e facoltativo si applicano anche al padre adottivo o affidatario. Nel caso di adozione nazionale il termine di cinque mesi decorre dall’effettivo ingresso del minore in famiglia; nel caso di adozione internazionale decorre dall’ingresso del minore in Italia.
Trattamento economico
Per entrambi i congedi spetta un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata secondo modalità che saranno comunicate con successivo messaggio, salvo i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS già previsti per l’indennità di maternità.
Trattamento previdenziale e contribuzione figurativa
Ai congedi si applicano le regole del congedo di paternità di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 151/2001. Per il congedo obbligatorio, essendo un diritto autonomo e aggiuntivo, è riconosciuta la contribuzione figurativa anche nel periodo fuori dal rapporto di lavoro, alle condizioni previste dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001, ossia con almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto. La contribuzione vale ai fini del diritto e della misura della pensione, salve eventuali limitazioni di legge. Se il padre è già in congedo di paternità ex art. 28 del d.lgs. n. 151/2001, può chiedere anche il congedo obbligatorio ex legge n. 92/2012, con spostamento di un giorno della scadenza del congedo di paternità. La contribuzione figurativa spetta anche nei casi di applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 151/2001 richiamati dalla circolare.
Modalità di fruizione e adempimenti
Il padre deve comunicare per iscritto al datore di lavoro, con almeno 15 giorni di anticipo, le date di utilizzo dei congedi e, se richiesto in relazione alla nascita, la comunicazione deve basarsi sulla data presunta del parto. Per il congedo facoltativo va allegata una dichiarazione della madre di non fruire di un pari numero di giorni di congedo di maternità; la dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate fruite tramite flusso UniEmens. La riduzione del congedo della madre va operata nei giorni finali del suo congedo obbligatorio, tenendo conto della possibile fruizione contemporanea da parte dei genitori. I congedi non possono essere frazionati ad ore.
Compatibilità con altre prestazioni e ANF
I congedi sono fruibili in costanza di rapporto di lavoro e nelle ipotesi di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 151/2001. Possono quindi essere richiesti anche durante il periodo indennizzato di ASpI, mini ASpI, nel periodo transitorio di mobilità e durante il trattamento di integrazione salariale. In tali casi l’indennità per i congedi prevale sulle altre prestazioni, che risultano incumulabili. Per entrambi i congedi spettano gli assegni per il nucleo familiare (ANF).
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