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Circolare

Circolare numero 39 del 14-03-2013

Chiarimenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna l’interpretazione dell’art. 31 della legge n. 300/1970 e supera il precedente orientamento del 2011, estendendo l’accredito della contribuzione figurativa anche ai dipendenti pubblici nominati assessori regionali, non solo agli eletti. Vengono indicati destinatari, termini e modalità per presentare domanda, nonché le regole per il versamento dell’onere contributivo e per il calcolo della base imponibile e delle aliquote applicabili. La disciplina si riferisce anche alle posizioni pregresse e ai periodi di aspettativa già fruiti per nomine di assessore regionale in tutte le legislature, comprese quelle ancora vigenti.

Accredito della contribuzione figurativa per i dipendenti pubblici nominati assessori regionali

Accredito figurativo per i dipendenti pubblici nominati assessori regionali

La circolare interviene per aggiornare la disciplina dell’accredito della contribuzione figurativa nei casi di aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o assimilate. In particolare, l’Istituto recepisce un’interpretazione estensiva dell’art. 31 della legge n. 300/1970, superando il precedente orientamento del 2011 e includendo anche i dipendenti pubblici nominati assessori regionali tra i soggetti che possono ottenere l’accredito figurativo durante il mandato.

Quadro normativo di riferimento

La circolare ricostruisce l’evoluzione della materia a partire dall’art. 31 della legge n. 300/1970, che consente ai lavoratori eletti in Parlamento o in assemblee regionali, ovvero chiamati a funzioni pubbliche elettive, di essere collocati in aspettativa non retribuita e di richiedere l’accredito figurativo. La previsione, originariamente riferita al settore privato, è stata estesa ai dipendenti pubblici dalla legge n. 724/1994. Successivamente il d.lgs. n. 564/1996 ha previsto, ai fini dell’accreditamento, che i provvedimenti di aspettativa siano assunti con atto scritto.

La circolare richiama inoltre la legge costituzionale n. 1/1999 e l’art. 38 della legge n. 488/1999, che hanno introdotto l’obbligo, dal 1° gennaio 2000, di corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici a carico del lavoratore per i periodi di aspettativa non retribuita, quando l’elezione o la nomina comporti il maturare di un vitalizio o di un incremento pensionistico.

Estensione ai nominati assessori regionali

Alla luce del mutato contesto istituzionale, l’Istituto afferma che l’art. 31 della legge n. 300/1970 va interpretato in modo logico-sistematico ed estensivo, così da comprendere anche i dipendenti pubblici nominati assessori regionali. La motivazione si fonda anche sul fatto che le norme antecedenti non potevano considerare questa figura, non ancora presente nell’ordinamento al momento della loro emanazione. Viene pertanto riconosciuto il diritto all’accredito figurativo anche per chi sia chiamato a ricoprire la funzione in base a una nomina disposta da un organo elettivo.

Destinatari della disciplina

La circolare individua come destinatari della contribuzione figurativa tutti i dipendenti, pubblici e privati, eletti membri del Parlamento nazionale o europeo, di assemblee regionali, ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche. Il focus operativo è però sui dipendenti pubblici iscritti alla Gestione ex INPDAP nominati assessori regionali, per i quali viene disciplinata la procedura di regolarizzazione dei periodi di aspettativa.

Domanda di accredito figurativo

I lavoratori iscritti alla Gestione ex INPDAP, nominati assessori regionali, possono valorizzare ai fini pensionistici i periodi di aspettativa senza assegni presentando, entro 90 giorni dalla pubblicazione/emanazione della circolare, domanda cartacea di accredito figurativo. La domanda deve essere indirizzata alla Gestione ex INPDAP - Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, Ufficio 1, Via Ballarin n. 42, 00142 Roma. Il modello è disponibile sul sito istituzionale ed è allegato alla circolare.

Le istanze già presentate in precedenza e definite con diniego non devono essere riproposte, perché saranno riesaminate d’ufficio ai fini di un eventuale riconoscimento. La regolarizzazione riguarda i periodi di aspettativa fruiti per nomine di assessore regionale relativi a tutte le legislature regionali precedenti e a quelle ancora in corso.

Versamento dell’equivalente contributivo

Per i soggetti che, in forza della nomina, abbiano maturato il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione, la circolare ribadisce l’obbligo di versare, entro lo stesso termine di 90 giorni, l’equivalente dei contributi pensionistici a carico del lavoratore per i periodi di aspettativa non retribuita che si intendono valorizzare. Il pagamento può avvenire tramite modello F24 elementi identificativi, se effettuato per il tramite dell’organo elettivo, oppure tramite F24 ordinario, se provvede direttamente l’interessato.

Per garantire la tracciabilità dei versamenti, devono essere utilizzati i codici di causale corrispondenti alla cassa pensionistica di appartenenza:

  • CTPS: P138 con F24 elementi identificativi, P101 con F24 ordinario;
  • CPDEL: P238 con F24 elementi identificativi, P202 con F24 ordinario;
  • CPI: P338 con F24 elementi identificativi, P303 con F24 ordinario;
  • CPUG: P438 con F24 elementi identificativi, P404 con F24 ordinario;
  • CPS: P538 con F24 elementi identificativi, P538 con F24 ordinario;
  • CREDITO: P938 con F24 elementi identificativi, P909 con F24 ordinario.

Misura dell’onere e base di calcolo

L’onere da assolvere consiste nel versamento dell’equivalente dei contributi pensionistici nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore, in relazione ai periodi di aspettativa fruiti. La circolare precisa che l’onere si riferisce ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano dal 1° gennaio 2000.

La base imponibile deve essere calcolata sulla retribuzione virtuale, cioè su quella che l’interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio. Tale retribuzione deve corrispondere alla categoria e qualifica possedute al momento del collocamento in aspettativa e va aggiornata secondo la dinamica contrattuale della categoria stessa.

Documentazione e aliquote applicabili

Alla domanda deve essere allegato, a cura dell’interessato, un prospetto autocertificato con l’ammontare delle retribuzioni di riferimento. Su tale imponibile si applicano le aliquote contributive pensionistiche previste per le diverse gestioni:

  • per i dipendenti assicurati presso la CTPS, 8,75% fino al 31 dicembre 2006 e 8,80% dal 1° gennaio 2007;
  • per i dipendenti assicurati presso CPDEL, CPS, CPI e CPUG, 8,55% fino al 31 dicembre 2006 e 8,85% dal 1° gennaio 2007.

Per i medesimi periodi è dovuto inoltre il contributo dello 0,35% destinato al Fondo Credito, a carico di tutte le categorie di iscritti alla Gestione ex INPDAP.

Effetti pratici della circolare

In sintesi, la circolare consente di recuperare, ai fini pensionistici, i periodi di aspettativa non retribuita fruiti dai dipendenti pubblici nominati assessori regionali, anche per posizioni pregresse e per legislature precedenti. Stabilisce una procedura di regolarizzazione con termini perentori, modalità di domanda, regole di versamento e criteri di calcolo dell’onere contributivo, offrendo un inquadramento operativo utile per la gestione delle posizioni assicurative e previdenziali interessate.

Punti principali

Evoluzione normativa e nuovo orientamento

La circolare ricostruisce il quadro normativo formatosi a partire dall’art. 31 della legge n. 300/1970, esteso ai dipendenti pubblici dalla legge n. 724/1994 e successivamente disciplinato dal d.lgs. n. 564/1996. Richiama poi le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1/1999 e dall’art. 38 della legge n. 488/1999. Alla luce di tale evoluzione, l’Istituto adotta un’interpretazione estensiva che consente l’accredito figurativo anche ai dipendenti pubblici chiamati a svolgere funzioni di assessore regionale tramite nomina, superando il precedente orientamento della nota operativa n. 19 del 2011.

Soggetti destinatari

Sono destinatari della contribuzione figurativa tutti i dipendenti, pubblici e privati, eletti membri del Parlamento nazionale o europeo, di assemblea regionale, ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche. La circolare pone l’accento, in particolare, sui dipendenti pubblici nominati assessori regionali, per i quali viene ora riconosciuta la possibilità di valorizzare ai fini pensionistici i periodi di aspettativa non retribuita.

Domanda di accredito e termini

I lavoratori iscritti alla Gestione ex INPDAP, nominati assessori regionali, possono presentare domanda cartacea di accredito figurativo entro 90 giorni dalla data di emanazione della circolare, anche per periodi già trascorsi. La domanda va indirizzata alla Gestione ex INPDAP - Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, Ufficio 1, Via Ballarin n. 42, 00142 Roma. Il modello è disponibile sul sito istituzionale ed è allegato alla circolare.

Posizioni già definite e periodi interessati

Le istanze già presentate in passato e concluse con provvedimenti di diniego non devono essere riproposte, poiché saranno riesaminate d’ufficio. La regolarizzazione riguarda gli accrediti figurativi relativi ai periodi di aspettativa fruiti per nomine di assessore regionale in tutte le legislature regionali precedenti e in quelle tuttora vigenti.

Versamento dell’equivalente dei contributi pensionistici

I soggetti che, in virtù della nomina, hanno maturato il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione devono versare, se non già assolto, entro il medesimo termine di 90 giorni, l’equivalente dei contributi pensionistici a loro carico per i periodi di aspettativa non retribuita utili all’accredito figurativo. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 elementi identificativi per il tramite dell’organo elettivo, oppure con modello F24 ordinario se paga direttamente l’interessato.

Codici causale e tracciabilità dei pagamenti

Ai fini della tracciabilità deve essere indicato il codice identificativo della causale corrispondente alla cassa pensionistica di iscrizione. La circolare elenca i codici da utilizzare: P138/P101 per CTPS, P238/P202 per CPDEL, P338/P303 per CPI, P438/P404 per CPUG, P538/P538 per CPS, P938/P909 per CREDITO, distinguendo tra F24 elementi identificativi e F24 ordinario.

Misura dell’onere e base imponibile

L’onere da versare corrisponde alla quota dei contributi pensionistici a carico del lavoratore, secondo la normativa vigente, con riferimento ai ratei di pensione maturati dal 1° gennaio 2000. La base imponibile è rappresentata dalla retribuzione virtuale, cioè quella che l’interessato avrebbe percepito restando in servizio, in corrispondenza della categoria e qualifica possedute al momento del collocamento in aspettativa, adeguata nel tempo secondo la dinamica contrattuale.

Documentazione da allegare e aliquote contributive

Alla domanda deve essere allegato un prospetto autocertificato con l’indicazione delle retribuzioni di riferimento per il calcolo. All’imponibile si applica l’aliquota pensionistica prevista: per gli iscritti CTPS è pari all’8,75% fino al 31 dicembre 2006 e all’8,80% dal 1° gennaio 2007; per gli iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG è pari all’8,55% fino al 31 dicembre 2006 e all’8,85% dal 1° gennaio 2007. Per tutti gli iscritti alla Gestione ex INPDAP è inoltre dovuto il contributo dello 0,35% destinato al Fondo Credito.

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