Circolare numero 36 del 14-03-2013
Premessa e quadro normativo Disciplina della indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi 1.1 Sospensioni per crisi aziendali o occupazionali 1.2 Beneficiari 1.3 Requisiti e condizioni 1.4 Base di calcolo e misura 1.5 Durata dell’indennità 1.6 Prestazioni accessorie 1.7 Intervento integrativo degli Enti bilaterali 1.8 Domanda 2. Finanziamento della prestazione e monitoraggio della spesa 3. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, in via sperimentale per il periodo 2013-2015, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione collegata all’ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, a condizione che intervenga un’integrazione minima del 20% a carico dei Fondi bilaterali o dei Fondi di solidarietà. Vengono richiamati i requisiti soggettivi, le condizioni di accesso, il calcolo della prestazione, la durata massima di 90 giornate nel biennio mobile, le prestazioni accessorie e le modalità di domanda telematica. La circolare tratta inoltre il finanziamento della misura, il monitoraggio della spesa e le istruzioni contabili per la rilevazione degli oneri e dei rapporti finanziari con gli enti bilaterali.
ASpI per lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali
Indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali
La circolare disciplina la tutela sperimentale prevista dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 per i lavoratori sospesi nell’ambito di crisi aziendali o occupazionali nel periodo 2013-2015. La prestazione è collegata all’ASpI, richiede un contributo integrativo minimo da parte dei Fondi bilaterali o dei Fondi di solidarietà e opera entro il limite di spesa complessivo fissato dalla legge.
Quadro normativo e coordinamento con la disciplina previgente
La legge di riforma del mercato del lavoro ha introdotto all’art. 3, comma 17, una specifica tutela per i lavoratori sospesi, mentre l’art. 2, comma 55, ha abrogato dal 1° gennaio 2013 le precedenti disposizioni del decreto-legge n. 185/2008 che prevedevano prestazioni per i lavoratori sospesi e per gli apprendisti. Per quanto non espressamente disciplinato dalla circolare e in quanto compatibile con la nuova legge, continuano a trovare applicazione le regole attuative del decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, fino a nuovi indirizzi ministeriali.
Ambito di applicazione: crisi aziendali o occupazionali
La tutela è limitata alle sospensioni determinate da crisi aziendali o occupazionali. Tali situazioni, secondo la definizione richiamata dalla disciplina attuativa, consistono in eventi transitori e temporanei di mercato o naturali che provochino mancanza di lavoro, commesse, ordini o clienti per qualsiasi tipologia di datore di lavoro privato.
La circolare richiama, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie ricomprese nella nozione di crisi:
- crisi di mercato, desumibile dall’andamento negativo o involutivo degli indicatori economico-finanziari;
- mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini, incluse le richieste di missioni per le agenzie di somministrazione;
- mancanza di materie prime o contrazione di attività non dovuta a inadempimenti o inerzia datoriale;
- sospensioni o riduzioni per scelte economiche, produttive o organizzative dell’impresa dominante;
- eventi improvvisi e imprevisti, quali incendio, calamità naturali o condizioni meteorologiche incerte.
Beneficiari ed esclusioni
I beneficiari sono i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. La platea comprende i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di cassa integrazione guadagni ordinaria, CIG speciale edilizia, lapidei o agricoltura, e cassa integrazione straordinaria; sono compresi anche i dipendenti di imprese artigiane rientranti nell’art. 12, comma 1, della legge n. 223/1991 e successive modificazioni.
Sono espressamente esclusi:
- i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che preveda sospensioni lavorative programmate;
- i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale verticale.
Per gli apprendisti la disciplina viene ridefinita dal 1° gennaio 2013: in caso di disoccupazione involontaria e cessazione del rapporto spetta l’ASpI o la Mini ASpI; in caso di sospensione del rapporto, invece, essi possono accedere alla tutela disciplinata dalla circolare, se in possesso dei requisiti richiesti.
Requisiti assicurativi e contributivi
Ai fini dell’erogazione della prestazione sono richiesti soltanto i requisiti assicurativi e contributivi compatibili con una tutela in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, la circolare indica:
- due anni di assicurazione contro la disoccupazione, calcolati a partire dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato e dal primo versamento contributivo contro la disoccupazione;
- un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio della sospensione.
Calcolo dell’indennità e limiti economici
La base di calcolo è costituita dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, con riferimento alla retribuzione imponibile presente in Uniemens. Tale importo viene diviso per il totale delle settimane di contribuzione, senza verifica del minimale, e moltiplicato per 4,33.
La misura mensile dell’indennità è determinata come segue:
- 75% della retribuzione media mensile se questa è pari o inferiore, per il 2013, a 1.180 euro mensili, importo annualmente rivalutato in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- per retribuzioni superiori, 75% di 1.180 euro più il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e tale soglia.
L’importo non può comunque superare il massimale mensile previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni. Non si applica inoltre il prelievo contributivo previsto dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Il calcolo è mensile; nelle ipotesi di sospensione non continuativa l’indennità va riparametrata su base giornaliera dividendo l’importo mensile per 30 e moltiplicandolo per le giornate di effettiva sospensione.
Durata della prestazione e biennio mobile
La prestazione è riconosciuta nel limite massimo di 90 giornate da computare nel biennio mobile. La circolare chiarisce che il biennio mobile, mutuato dalla disciplina della CIG, è l’arco temporale all’interno del quale collocare le giornate richieste, considerando le 104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione richiesta.
Nel caso delle sospensioni oggetto della circolare, il biennio mobile decorre dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione per la quale l’azienda abbia presentato rendicontazione all’INPS. Poiché la sospensione può essere anche non consecutiva, la tutela può articolarsi in turnazioni giornaliere o settimanali. In presenza di una nuova domanda per un ulteriore periodo di sospensione, il biennio mobile deve essere ricalcolato per ciascun lavoratore interessato.
Prestazioni accessorie
Per tutto il periodo di fruizione dell’indennità, e per le sole giornate effettivamente fruite in caso di sospensione non continuativa, sono riconosciuti i contributi figurativi utili sia al diritto sia alla misura delle prestazioni pensionistiche. Rimane inoltre fermo il diritto all’assegno per il nucleo familiare quale prestazione accessoria dell’ASpI per i lavoratori sospesi.
Intervento integrativo degli enti bilaterali
La legge richiede, per la misura sperimentale 2013-2015, un intervento integrativo obbligatorio pari ad almeno il 20% dell’indennità, a carico dei Fondi bilaterali di cui al comma 14 dell’art. 3 oppure dei Fondi di solidarietà di cui al comma 4. La circolare precisa che l’art. 19, comma 4, del decreto-legge n. 185/2008, relativo alle convenzioni INPS-enti bilaterali, non è stato abrogato.
Nelle more della predisposizione di un nuovo testo di convenzione da sottoscrivere con gli enti bilaterali interessati, l’INPS consente comunque di operare agli enti già censiti e presenti nella procedura di gestione, con decorrenza 1° gennaio 2013.
Domanda di prestazione
La domanda deve essere presentata utilizzando il modello MOD.DS/Sosp COD.SR74 – 2013/2015, predisposto in coerenza con le novità introdotte dalla legge di riforma. La presentazione, dal 1° aprile 2012, avviene esclusivamente in via telematica. Per gli aspetti non richiamati espressamente, la circolare rinvia alla circolare INPS 14 maggio 2012, n. 68.
Finanziamento della misura e monitoraggio della spesa
Il trattamento è riconosciuto entro il limite di 20 milioni di euro annui per il periodo 2013-2015. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’incremento quantitativo e qualitativo dell’occupazione giovanile e femminile, di cui all’art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Le variazioni di bilancio sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’INPS è tenuto al costante monitoraggio della spesa e alla trasmissione di report periodici ai Ministeri vigilanti.
Istruzioni contabili
Gli oneri della prestazione, in quanto a carico dello Stato, vanno rilevati nella Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali. A tal fine vengono istituiti i conti GAU30167 e GAT30167 per la registrazione degli oneri derivanti dall’indennità e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti; il conto di debito è GPA10022.
I recuperi delle prestazioni sono imputati al conto GAU24167; le partite ancora da definire a fine esercizio confluiscono, tramite la procedura di recupero crediti, al conto GAU00030, mentre i crediti inesigibili sono evidenziati nel partitario del conto GPA00069. Le somme non riscosse dai beneficiari sono rilevate nel partitario del conto GPA10031 con il codice bilancio 3078, relativo alle somme non riscosse per DS, ASpI e mini-ASpI – GIAS.
Per la quota dell’indennità posta a carico degli enti bilaterali, qualora la prestazione sia liquidata in forma congiunta, sono istituiti i conti GPZ10167, GPZ00167, GPZ25167, GPZ35167 e GPZ11167 nell’ambito della gestione per l’erogazione di prestazioni per conto di altri enti. La somma versata dagli enti bilaterali per la pre-costituzione dei fondi va registrata in avere del conto GPZ10167 con evidenza dell’ente versante nel partitario. La procedura automatizzata rileva la quota a carico degli enti bilaterali con la scrittura GPZ35167 a GPZ11067 e registra il credito verso gli enti con la scrittura GPZ00167 a GPZ25167, assicurando la concordanza tra i saldi dei conti interessati. Il pagamento della quota di indennità è imputato in dare del conto GPZ11167.
La Direzione provinciale capoluogo di regione è competente per i rapporti finanziari con gli enti bilaterali. Le sedi che liquidano le prestazioni devono trasferire il credito alla Direzione provinciale capoluogo di regione mediante modello SC10/R, con la causale relativa al trasferimento del credito verso enti bilaterali per l’indennità ASpI ai lavoratori sospesi. La Direzione provinciale assume poi il credito e provvede alla registrazione delle relative movimentazioni contabili e dei partitari.
La circolare rinvia infine all’allegato n. 1 per la variazione al piano dei conti.
Punti principali
Quadro normativo e ambito temporale
La misura discende dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, che introduce l’ASpI e, all’art. 3, comma 17, prevede in via sperimentale per il triennio 2013-2015 l’indennità per i lavoratori sospesi. Il trattamento è subordinato a un intervento integrativo di almeno il 20% a carico dei Fondi bilaterali o dei nuovi Fondi di solidarietà ed è finanziato entro il limite di 20 milioni di euro annui.
Sospensioni ammesse e beneficiari
La tutela è riconosciuta solo in caso di sospensioni per crisi aziendali o occupazionali, intese come situazioni di mercato o eventi naturali transitori che comportino mancanza di lavoro, commesse, ordini o clienti. Sono inclusi i lavoratori a tempo indeterminato e determinato dipendenti da aziende non destinatarie di CIG ordinaria, edilizia, lapidei, agricoltura o CIG straordinaria, nonché gli apprendisti per i quali, in caso di sospensione, opera questa tutela. Sono esclusi i lavoratori di aziende già destinatarie di integrazioni salariali, i lavoratori con sospensioni programmate nei contratti a tempo indeterminato e i lavoratori a tempo parziale verticale.
Requisiti contributivi e assicurativi
Per accedere alla prestazione occorrono i requisiti assicurativi e contributivi compatibili con la sospensione del rapporto: due anni di assicurazione contro la disoccupazione, calcolati dal primo versamento del contributo, e almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (DS e/o ASpI) nel biennio precedente l’inizio della sospensione. La circolare rinvia alla disciplina dell’ASpI di cui alla circolare INPS n. 142/2012 per gli aspetti compatibili.
Misura della prestazione e durata
L’indennità è calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi due anni, comprensiva di elementi continuativi, non continuativi e mensilità aggiuntive, divisa per le settimane contributive e moltiplicata per 4,33. La misura è pari al 75% della retribuzione media mensile fino a 1.180 euro mensili per il 2013, e per i redditi superiori prevede il 75% di 1.180 euro più il 25% del differenziale. L’importo non può superare il massimale di legge e non subisce il prelievo contributivo di cui alla legge n. 41/1986. La durata massima è di 90 giornate nel biennio mobile, con possibilità di sospensioni non consecutive e turnazioni giornaliere o settimanali.
Prestazioni accessorie e intervento degli enti bilaterali
Per il periodo di fruizione sono riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini pensionistici e resta fermo il diritto all’assegno per il nucleo familiare. La misura richiede l’intervento obbligatorio integrativo degli enti bilaterali o dei fondi di solidarietà, pari ad almeno il 20% dell’indennità. In attesa di una nuova convenzione, l’INPS consente l’operatività agli enti bilaterali già censiti nella procedura dal 1° gennaio 2013.
Domanda, finanziamento e contabilità
La domanda si presenta con il modello MOD.DS/Sosp COD.SR74 – 2013/2015 ed esclusivamente in via telematica. La spesa è coperta mediante riduzione di una specifica autorizzazione di spesa e viene monitorata dall’INPS con report ai Ministeri vigilanti. La circolare dettaglia anche le scritture contabili: istituzione di conti per oneri, recuperi e somme non riscosse, nonché conti dedicati alla quota a carico degli enti bilaterali e alle movimentazioni tra sedi e direzioni provinciali capoluogo di regione.
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