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Circolare

Circolare numero 37 del 14-03-2013

Premessa 1. Durata della prestazione indennità di disoccupazione ASpI 2. Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI 3. Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI 4. Applicabilità delle norme in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola. 5. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra e precisa la precedente n. 142/2012 alla luce della legge di stabilità 2013. Interviene sulla durata dell’ASpI e della mini-ASpI, sulla sospensione in caso di nuova occupazione, sull’applicazione delle norme della disoccupazione ordinaria non agricola e sulle istruzioni contabili da adottare dal 2013. Sono inoltre istituiti nuovi conti e codici bilancio per la rilevazione delle prestazioni, dei recuperi, degli indebiti e delle riliquidazioni.

Modifiche a ASpI e mini-ASpI e relative istruzioni contabili

Modifiche alla disciplina ASpI e mini-ASpI e aggiornamento delle istruzioni contabili

La circolare interviene per integrare e precisare quanto già stabilito con la circolare n. 142 del 18 dicembre 2012, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità). Le novità riguardano sia il calcolo della durata delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI, sia la sospensione della mini-ASpI in caso di nuova occupazione, sia l’applicazione di norme già previste per la disoccupazione ordinaria non agricola. La parte finale disciplina, inoltre, i riflessi contabili delle nuove prestazioni e delle relative operazioni di recupero e riliquidazione.

Durata della prestazione ASpI

La legge di stabilità modifica l’art. 2, comma 11, lettere a) e b), della legge n. 92/2012, chiarendo che la verifica dell’eventuale prestazione già fruita deve avvenire con riferimento agli "ultimi dodici mesi" per la lettera a) e agli "ultimi diciotto mesi" per la lettera b), in luogo del generico richiamo al "medesimo periodo".

In applicazione di tale modifica, il punto 2.5 della circolare n. 142/2012 viene precisato come segue:

  • per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l’indennità ASpI è corrisposta per un massimo di 12 mesi, detratti i periodi di ASpI o mini-ASpI già fruiti negli ultimi 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
  • per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni, l’indennità è corrisposta per un massimo di 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi due anni, detratti i periodi di ASpI o mini-ASpI già fruiti negli ultimi 18 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Durata della prestazione mini-ASpI

Per la mini-ASpI la legge di stabilità interviene sull’art. 2, comma 21, sostituendo il riferimento ai periodi di indennità eventualmente fruiti con la regola secondo cui, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.

La circolare precisa quindi che:

  • la mini-ASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
  • ai fini del calcolo della durata non si considerano i contributi già utilizzati per una precedente erogazione della prestazione.

Viene inoltre chiarito che, se una precedente mini-ASpI è stata fruita solo parzialmente perché interrotta dalla rioccupazione del beneficiario prima della scadenza del periodo teoricamente spettante, i periodi di contribuzione residui già presi a base della precedente prestazione possono essere considerati per una nuova mini-ASpI, purché ricadano anch’essi nei 12 mesi precedenti la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Sospensione della mini-ASpI in caso di nuova occupazione

La legge di stabilità modifica anche l’art. 2, comma 22, della legge n. 92/2012, espungendo per la mini-ASpI il richiamo al comma 15 relativo alla sospensione fino a sei mesi prevista per l’ASpI in caso di nuova occupazione subordinata.

Ne consegue che, per il percettore di mini-ASpI che intraprenda una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, la sospensione della prestazione opera per un massimo di cinque giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 23, della legge di riforma. La circolare conferma quindi quanto già indicato nel punto 3.3 della circolare n. 142/2012.

Applicabilità delle norme sulla disoccupazione ordinaria non agricola

L’art. 2 della legge n. 92/2012 viene integrato con il comma 24-bis, che stabilisce che alle prestazioni collegate all’Assicurazione Sociale per l’Impiego si applicano, salvo diversa previsione e in quanto compatibili, le disposizioni già vigenti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

Su questo punto la circolare conferma le istruzioni già contenute nel punto 9 della circolare n. 142/2012.

Istruzioni contabili

Dal punto di vista contabile, la circolare istituisce, a decorrere dall’esercizio 2013, nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (PT), una specifica evidenza contabile denominata PTA – Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per l’impiego, riferita all’art. 2, comma 1, della legge n. 92/2012.

Alla nuova gestione devono essere imputati:

  • i fenomeni connessi alla prestazione di disoccupazione ordinaria ASpI;
  • quelli relativi alla mini-ASpI, che sostituisce la precedente indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, per effetto dell’abrogazione dell’art. 7, comma 3, del decreto legge n. 86/88, convertito dalla legge n. 160/88.

Poiché parte dell’onere è a carico dello Stato, la relativa quota deve essere rilevata anche nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

La circolare istituisce i seguenti conti:

  • PTA30100: indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli;
  • PTA30101: indennità di disoccupazione mini-ASpI ai lavoratori dipendenti non agricoli;
  • GAU30179: quota GIAS dell’indennità ASpI;
  • GAU30180: quota GIAS dell’indennità mini-ASpI.

Il debito verso i beneficiari e il relativo pagamento devono essere imputati al conto GPA10022, per entrambe le quote. La liquidazione delle prestazioni avviene mediante la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni non pensionistiche, secondo gli schemi contabili già in uso, richiamando anche la circolare n. 121 del 4 dicembre 2009 per l’accentramento dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito.

Per le somme non riscosse si utilizza il conto GPA10031, con i codici bilancio:

  • 3037: indennità DS, ASpI e mini-ASpI ai lavoratori non agricoli – PT;
  • 3078: somme non riscosse dai beneficiari – DS, ASpI e mini-ASpI – GIAS.

Recuperi, indebiti e riliquidazioni

La circolare disciplina anche la contabilizzazione dei recuperi e dei crediti relativi alle prestazioni. I recuperi e i reintroiti delle indennità sono registrati sui seguenti conti:

  • PTA24130 e PTA24131 per i recuperi nell’ambito della nuova gestione;
  • GAU24179 e GAU24180 per i recuperi in ambito GIAS;
  • PTR00030 e GAU00030 per le relative partite di prestazioni da recuperare.

Se a fine esercizio risultano partite creditorie, queste vengono imputate ai conti GAU00030 e PTR00030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032 tramite la procedura "recupero crediti per prestazioni". Le partite sono contraddistinte dai codici bilancio:

  • 1040: indebiti relativi a DS, ASpI e mini-ASpI ai lavoratori non agricoli – PT;
  • 1097: indebiti DS ordinaria, ASpI e mini-ASpI – GIAS.

Gli stessi codici sono utilizzati anche per evidenziare, nel partitario del conto GPA00069, i crediti divenuti inesigibili.

Per la cosiddetta "mini-ASpi 2012", cioè la prestazione spettante a coloro che nel 2012 abbiano maturato i requisiti della precedente indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la circolare dispone l’utilizzo degli stessi conti previsti per la mini-ASpI a regime.

In caso di riliquidazione delle prestazioni, i recuperi devono essere tenuti distinti da quelli dovuti a prestazioni indebite. A tal fine sono istituiti:

  • PTA52100 e PTA52101 per i recuperi per riliquidazione nella gestione PT;
  • GAU52179 e GAU52180 per i recuperi per riliquidazione in ambito GIAS.

La circolare distingue poi i casi di imputazione dei recuperi:

  • se la riliquidazione riguarda la medesima prestazione già liquidata in via provvisoria, il recupero va sempre imputato ai conti PTA521/… o GAU521/…, anche se la riliquidazione avviene in esercizi successivi;
  • se la riliquidazione riguarda una prestazione diversa da quella precedentemente erogata, il recupero va imputato ai conti PTA52100/PTA52101 o GAU52179/GAU52180 se la riliquidazione avviene nello stesso esercizio, mentre va imputato ai conti PTA24130/PTA24131 o GAU24179/GAU24180 se avviene negli esercizi successivi.

I saldi dei conti istituiti per la riliquidazione non devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio, poiché la sistemazione contabile spetta alla Direzione generale.

Infine, per gli assegni per il nucleo familiare collegati ai nuovi trattamenti di disoccupazione, si utilizzano i conti già previsti nella gestione PTD – Gestione dei trattamenti di famiglia. L’allegato n. 1 riporta l’elenco delle variazioni apportate al piano dei conti.

Punti principali

Durata dell’indennità ASpI

Per i nuovi eventi di disoccupazione dal 1 gennaio 2016, la durata dell’ASpI viene computata con riferimento ai periodi fruiti negli ultimi 12 mesi per gli under 55 e negli ultimi 18 mesi per i lavoratori di almeno 55 anni. La prestazione spetta per massimo 12 mesi agli under 55, detratti i periodi già percepiti negli ultimi 12 mesi, e per massimo 18 mesi agli over 55, nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi due anni, detratti i periodi già fruiti negli ultimi 18 mesi.

Durata dell’indennità mini-ASpI

La mini-ASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini della durata non si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazione. Se una precedente mini-ASpI è stata fruita solo in parte per rioccupazione, possono essere considerati i contributi residui non utilizzati, purché ricadano nei 12 mesi precedenti l’ultimo rapporto di lavoro.

Sospensione della mini-ASpI in caso di nuova occupazione

Per la mini-ASpI viene escluso il rinvio alla sospensione fino a sei mesi previsto per l’ASpI. In caso di nuova occupazione subordinata del beneficiario, la mini-ASpI è sospesa fino a un massimo di cinque giorni, secondo l’art. 2, comma 23, della legge di riforma.

Applicazione della disciplina della disoccupazione ordinaria non agricola

È introdotto il comma 24-bis nell’art. 2 della legge n. 92/2012, che estende alle prestazioni collegate all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, salvo diversa previsione e in quanto compatibili, le norme già vigenti per l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

Istruzioni contabili e nuovi conti

Dal 2013 è istituita la gestione PTA per i trattamenti ASpI e mini-ASpI, con rilevazione anche della quota a carico dello Stato in GIAS. Sono istituiti i conti PTA30100, PTA30101, GAU30179 e GAU30180 per le prestazioni, oltre ai conti per pagamenti, somme non riscosse, recuperi, indebiti e riliquidazioni. Sono richiamate le procedure dei pagamenti accentrati e le modalità di contabilizzazione già in uso.

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