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Sentenza

Sentenza del 06/02/2018 n. 630 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi- IRPEF- art. 6 co 2 D.P.R. 917/1986 -Somma liquidata a titolo di risarcimento danno a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro - Trattamento tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La somma è stata qualificata come reddito imponibile ai fini IRPEF. Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, le indennità risarcitorie derivanti dal rapporto di lavoro sono tassabili quando compensano la perdita di redditi, salvo quelle relative a danni dipendenti da invalidità permanente o da morte. Sono quindi soggette a imposizione anche le somme riconosciute per l'illegittima mancata prosecuzione o risoluzione del rapporto di lavoro.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento fiscale di una somma liquidata dal Giudice del lavoro a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro. Il punto centrale era stabilire se tale importo costituisse un risarcimento integralmente esente oppure un reddito imponibile ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986. La somma è stata ritenuta idonea non soltanto a reintegrare il danno emergente, ma anche a compensare il lucro cessante, ossia la perdita di redditi collegata al rapporto di lavoro.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 6, comma 2

    I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

    Le somme formalmente qualificate come risarcimento sono imponibili quando sostituiscono redditi non percepiti o compensano un lucro cessante. La qualificazione fiscale dipende dalla funzione effettiva della somma, non soltanto dalla denominazione utilizzata nella sentenza o nell'accordo.

Massime di principio

  • Per stabilire se un risarcimento è soggetto a IRPEF occorre verificare quale danno esso compensi: il ristoro del mero danno emergente tende a non essere imponibile, mentre la sostituzione di redditi perduti o del lucro cessante è imponibile.
  • Le somme riconosciute in conseguenza di illegittima mancata assunzione, mancata stabilizzazione, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro sono normalmente tassabili se collegate alla perdita di retribuzioni.
  • La natura risarcitoria dell'importo non comporta automaticamente l'esenzione fiscale: è decisiva la sua funzione sostitutiva rispetto a redditi di lavoro.
  • Restano escluse dal principio, secondo l'art. 6, comma 2, del TUIR, le somme risarcitorie riferite a perdite reddituali dipendenti da invalidità permanente o da morte, nei limiti previsti dalla norma.
  • In casi analoghi è necessario esaminare il contenuto della sentenza e i criteri utilizzati per quantificare l'importo, distinguendo le componenti reddituali da quelle destinate a compensare danni non patrimoniali o patrimoniali diversi dalla perdita di reddito.

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