Sentenza del 13/03/2015 n. 5064 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente ecclesiastico ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003, sostenendo che gli immobili destinati a casa di ospitalità, casa di cura e relative pertinenze, abitazione del sacerdote e alloggio collettivo delle suore dovessero beneficiare dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). L'ente riteneva sufficiente la destinazione degli immobili ad attività assistenziali o di cura e invocava anche la successiva disciplina introdotta dal D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, ritenendola norma di interpretazione autentica. Contestava inoltre l'applicazione delle sanzioni e la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione ICI richiede sia un requisito soggettivo, consistente nell'utilizzo diretto dell'immobile da parte di un ente non commerciale, sia un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento esclusivo di un'attività agevolata con modalità non commerciali. La prova concreta di tali requisiti grava sul contribuente e non può derivare soltanto dalla destinazione catastale o documentale dell'immobile. L'attività sanitaria o assistenziale resta commerciale se svolta secondo modalità commerciali, anche quando gli eventuali utili siano destinati a finalità religiose o sociali. La disciplina successiva del D.L. n. 203 del 2005 è stata ritenuta innovativa e non applicabile retroattivamente all'anno 2003. È stata inoltre esclusa la disapplicazione d'ufficio delle sanzioni, poiché non risultava formulata tempestivamente una specifica domanda, mentre la mancata compensazione delle spese non era censurabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di determinate attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose.
L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. L'immobile deve essere destinato esclusivamente a un'attività agevolata e tale attività deve essere svolta concretamente con modalità non commerciali.
Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)
Sono considerate attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.
L'esenzione per attività religiose riguarda le attività specificamente riconducibili alla religione o al culto; non è sufficiente che l'immobile appartenga a un ente ecclesiastico.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis
L'esenzione è estesa alle attività indicate nell'art. 7, comma 1, lett. i), a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, nella formulazione originaria.
La Corte ha ritenuto la disposizione innovativa e non interpretativa; pertanto non può essere applicata retroattivamente all'ICI relativa al 2003.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), nel testo richiamato dalla disciplina ICI
Il requisito soggettivo dell'esenzione presuppone che l'ente utilizzatore non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 6
L'esclusione degli enti ecclesiastici dalla perdita della qualifica di ente non commerciale incide sulla qualità soggettiva dell'ente, ma non elimina la necessità di verificare in concreto la natura non commerciale dell'attività svolta nell'immobile.
Principi processuali sull'onere della prova e sulla disapplicazione delle sanzioni
Chi invoca un'esenzione fiscale deve provarne tutti i presupposti concreti. La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa non può essere pronunciata d'ufficio se il contribuente non ha presentato una specifica domanda nei termini processuali.
Massime di principio
- L'appartenenza dell'immobile a un ente ecclesiastico o non commerciale non è sufficiente, da sola, per ottenere un'esenzione fiscale: occorre dimostrare anche l'effettivo utilizzo dell'immobile per un'attività agevolata.
- Per le esenzioni immobiliari fondate sull'assenza di commercialità, la verifica deve riguardare le modalità concrete di gestione dell'attività, non soltanto la sua denominazione, la finalità istituzionale dell'ente o la destinazione degli eventuali utili.
- L'onere della prova grava sul soggetto che richiede l'agevolazione e deve essere assolto con documentazione e elementi riferiti alla gestione effettiva dell'immobile e dell'attività svolta.
- Le norme fiscali successive che ampliano un'esenzione non si applicano automaticamente ai periodi d'imposta precedenti, salvo che il legislatore le qualifichi validamente come norme di interpretazione autentica e tale natura sia riconosciuta dal giudice.
- Immobili accessori, abitazioni del personale religioso e alloggi collettivi devono essere valutati autonomamente: la loro pertinenzialità o il collegamento con un'attività agevolata non determina automaticamente l'esenzione.
- La richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa deve essere formulata espressamente e tempestivamente nei gradi di merito; non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
- La compensazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, di regola, non può essere contestata in cassazione soltanto perché non è stata disposta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 451 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 539 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 540 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 13 mar 2015Sentenza del 13/03/2015 n. 542 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →