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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 1/2017

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA DELL' ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26 E S.M.

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 1/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento Emilia-Romagna disciplina esercizio, manutenzione, controlli, ispezioni, catasto informatico CRITER, targatura degli impianti termici, ruoli di responsabile/terzo responsabile e contributo “Bollino Calore Pulito”. Si applica dal 1° giugno 2017; prevede transitorio per le campagne già avviate e obblighi informatici per registrazioni e comunicazioni.

Disciplina degli impianti termici in Emilia-Romagna

Disciplina degli impianti termici in Emilia-Romagna

Il regolamento attua la normativa regionale e statale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per climatizzazione invernale ed estiva e per acqua calda sanitaria. La disciplina si applica nel territorio dell’Emilia-Romagna e organizza un sistema integrato di catasto, controlli, ispezioni, accreditamento degli operatori e contributi economici.

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento definisce le condizioni di esercizio degli impianti, le frequenze e modalità dei controlli di manutenzione ed efficienza energetica, il sistema regionale di accertamento e ispezione, l’accreditamento dei soggetti incaricati e la gestione del catasto regionale degli impianti termici, denominato CRITER. La finalità è assicurare efficienza energetica, riduzione delle emissioni, conformità normativa e rispetto degli obblighi.

L’ambito comprende gli impianti termici presenti sul territorio regionale, inclusi quelli di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria, con esclusioni puntuali per impianti di ridotta potenza, cucine economiche, termocucine, caminetti aperti, impianti inseriti in cicli di processo e impianti disattivati o mai attivati fino alla riattivazione o prima attivazione. Per gli impianti civili oltre 0,035 MW si applica anche la disciplina ambientale statale richiamata.

Catasto regionale CRITER, libretto di impianto e targatura

La Regione istituisce il catasto informativo CRITER, interoperabile con il sistema di certificazione energetica degli edifici, accessibile via web con profili differenziati per responsabili di impianto, terzi responsabili, installatori, manutentori, ispettori, enti locali e distributori di combustibile. La registrazione degli impianti è obbligatoria e avviene tramite trasmissione telematica del libretto di impianto; a ogni impianto registrato è associata una targa impianto con codice univoco.

Il libretto di impianto, redatto sul modello regionale, sostituisce i precedenti libretti e deve essere aggiornato in caso di modifiche dell’impianto. Per i nuovi impianti è predisposto dall’installatore entro 30 giorni dall’attivazione; per gli impianti esistenti dall’impresa manutentrice al primo controllo utile e comunque entro il 31 dicembre 2018, salvo proroga legata a campagne comunali o provinciali ancora in corso. Il responsabile di impianto o il terzo responsabile deve richiederne la registrazione e compilare le parti di propria competenza.

Targatura degli impianti

La targatura è obbligatoria per costituire il CRITER e serve a identificare in modo univoco ogni impianto. Il codice è rilasciato dall’applicativo regionale e deve comparire su tutti i documenti trasmessi alla Regione. Ogni impianto può avere un solo codice; non è possibile assegnare una nuova targa a impianti già targati. In caso di ristrutturazione o sostituzione del generatore il codice resta invariato; la nuova targatura è richiesta solo se un impianto centralizzato viene trasformato in più autonomi, o viceversa.

Responsabile, terzo responsabile e conduttore

L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegare a un terzo responsabile nei limiti previsti. La delega non è ammessa, tra l’altro, per singole unità residenziali con generatore non installato in locale tecnico dedicato. In caso di impianti non conformi, la delega è ammessa solo se include l’incarico di messa a norma e se il delegante garantisce copertura finanziaria degli interventi; nei condomìni serve apposita delibera assembleare.

Il terzo responsabile risponde delle violazioni, non può delegare le responsabilità assunte, deve essere impresa abilitata e iscritta presso CCIAA o albo artigiani, e per impianti oltre 350 kW deve possedere specifica certificazione o attestazione. È incompatibile con il ruolo di venditore di energia, salvo contratti di servizio energia conformi alla disciplina richiamata. Per impianti di riscaldamento oltre 232 kW alimentati a gas naturale o combustibili liquidi e solidi è obbligatorio individuare anche un conduttore abilitato.

Regole di esercizio: temperature e orari di funzionamento

Durante il riscaldamento la temperatura media ponderata non deve superare 18°C + 2°C negli edifici industriali/artigianali e 20°C + 2°C negli altri edifici. Durante il raffrescamento non deve scendere sotto 26°C - 2°C. Il rispetto dei limiti deve avvenire con accorgimenti che non comportino sprechi di energia.

Per la climatizzazione invernale valgono limiti di periodo e durata giornaliera: zona D, 12 ore dal 1° novembre al 15 aprile; zona E, 14 ore dal 15 ottobre al 15 aprile; zona F, nessun limite. Al di fuori dei periodi ordinari l’attivazione è ammessa solo per esigenze climatiche e per non più della metà della durata ordinaria. Sono previste deroghe per specifiche categorie di edifici e impianti, tra cui ospedali, case di cura, scuole materne, asili nido, piscine, saune, sedi diplomatiche e attività industriali/artigianali per esigenze tecnologiche o produttive. I sindaci possono inoltre modulare periodi, durata e temperatura con ordinanza motivata.

Gli impianti centralizzati o serviti da reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento devono esporre una tabella con periodo di esercizio, orario di attivazione, dati del responsabile e targa impianto.

Termoregolazione e contabilizzazione del calore

Condomìni ed edifici polifunzionali alimentati da fonte centralizzata, rete di teleriscaldamento o sistema centralizzato che alimenta più edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare secondo la disciplina regionale richiamata. Tali sistemi sono parte integrante dell’impianto termico e il responsabile, o il terzo responsabile, deve assicurarne funzionamento e manutenzione.

L’installazione va indicata nel libretto di impianto. Il manutentore ne verifica periodicamente il corretto funzionamento e segnala le non conformità nei rapporti di controllo. La mancata installazione è sanzionata.

Controllo funzionale, manutenzione e rapporto tecnico

Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione devono essere eseguite da imprese abilitate; per apparecchi con gas fluorurati servono anche le certificazioni previste dalla normativa statale. Le operazioni vanno svolte secondo le istruzioni tecniche dell’installatore, oppure del fabbricante, oppure, in mancanza, secondo norme UNI/CEI applicabili.

Installatori e manutentori devono dichiarare per iscritto al responsabile quali operazioni sono necessarie e con quale frequenza. Al termine rilasciano un rapporto di controllo funzionale e manutenzione, che resta in copia al responsabile ed è conservato dal manutentore per almeno 5 anni. Il rapporto, di regola, non va trasmesso alla Regione, salvo i casi di carenze gravi o non conformità rilevanti, nei quali la trasmissione avviene entro 30 giorni tramite CRITER. In tali casi il rapporto non è soggetto al contributo regionale.

Se emergono condizioni di grave e immediato pericolo, il manutentore interrompe il funzionamento dell’impianto; in caso di anomalie meno gravi effettua gli interventi immediati di propria competenza e indica tempi massimi per gli ulteriori provvedimenti.

Controllo di efficienza energetica: soggetti, frequenza e contenuti

È obbligatorio eseguire periodicamente il controllo di efficienza energetica per impianti invernali sopra 10 kW, estivi sopra 12 kW e per gli impianti centralizzati di ACS di qualunque potenza. Il controllo riguarda il generatore, i sistemi di regolazione, i sistemi di trattamento acqua e, se dovuti, i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.

Il controllo va effettuato in occasione della prima messa in esercizio, della sostituzione del generatore o di interventi manutentivi idonei a incidere sull’efficienza, e poi con periodicità secondo l’Allegato B. Per gli impianti esistenti non soggetti in precedenza a tale controllo, il primo va eseguito al primo intervento utile di manutenzione. I controlli sono svolti da ditte abilitate; per gas fluorurati sono richieste ulteriori certificazioni.

L’operatore verifica anche la presenza di targa e libretto, compila il rapporto di controllo di efficienza energetica e lo sottoscrive; il responsabile lo conserva e il manutentore lo custodisce per 5 anni. La ditta trasmette il rapporto alla Regione entro 30 giorni, esclusivamente per via telematica tramite CRITER e con identità digitale. La registrazione è valida solo se il rapporto è completo, riferito a impianto già censito, con codice targa corretto e, per i controlli obbligatori, con evidenza del versamento del contributo. La mancata o incompleta compilazione e il mancato invio sono sanzionati.

Prescrizioni conseguenti ai controlli di efficienza

Se il rendimento di combustione dei generatori a fiamma alimentati a gas o combustibili liquidi è inferiore ai limiti dell’Allegato C e non recuperabile con manutenzione, il generatore deve essere sostituito entro 180 giorni dal controllo, salvo sospensione in caso di ulteriore verifica a spese del responsabile. La sostituzione va comunicata via CRITER aggiornando il libretto e trasmettendo il rapporto.

Per macchine frigorifere e pompe di calore, se i parametri di efficienza risultano inferiori del 15% rispetto ai valori di collaudo o primo avviamento, l’impianto deve essere riportato alla situazione iniziale con tolleranza del 5%; se mancano i dati di collaudo, si usano i valori di targa. Per le unità cogenerative vale il piano di manutenzione del fabbricante.

Accertamenti, ispezioni e soggetti qualificati

La Regione, tramite l’Organismo regionale di accreditamento e ispezione, effettua gli accertamenti documentali sui libretti e sui rapporti registrati nel CRITER. Per impianti invernali tra 10 e 100 kW alimentati a gas e per impianti estivi tra 12 e 100 kW, l’accertamento sostituisce normalmente l’ispezione. Se emergono carenze gravi, l’Organismo informa il Comune e, se del caso, il distributore di gas; per altre anomalie adotta i provvedimenti previsti. Se il manutentore non indica i provvedimenti necessari, scatta la sanzione e l’ispezione immediata a carico del responsabile.

Le ispezioni riguardano gli impianti sopra le soglie di legge e sono programmate annualmente entro il 30 dicembre per l’anno successivo, secondo criteri di priorità basati su assenza di rapporti, criticità emerse, anzianità degli impianti, potenza e mancato rispetto dei rendimenti. I programmi tengono conto anche degli impianti non ancora registrati, individuati anche tramite i dati dei distributori di combustibile. È prevista una fase sperimentale per il primo programma, predisposto per il 2018.

Le ispezioni possono essere richieste anche dal proprietario, acquirente o conduttore, con eventuale verifica dei sistemi di contabilizzazione o dei limiti di temperatura. In tal caso i costi sono a carico del richiedente, salvo che emergano anomalie, nel qual caso li sopporta il responsabile dell’impianto.

Modalità di ispezione e rapporti

L’ispezione è preannunciata con almeno 15 giorni di anticipo via PEC o raccomandata, con indicazione di natura, ispettore, fascia oraria e modalità. Il responsabile deve essere presente o farsi rappresentare e deve esibire libretto, rapporti, istruzioni tecniche, dichiarazioni di conformità e altra documentazione richiesta. L’ispettore verifica anche la corrispondenza dei dati e, negli impianti centralizzati, la presenza e funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione; può inoltre verificare a campione i limiti di temperatura ambiente.

Al termine viene redatto un rapporto di ispezione sottoscritto anche dal responsabile o dal terzo responsabile; copia cartacea resta al responsabile e il rapporto è trasmesso entro 2 giorni via CRITER. La registrazione è possibile solo per impianti già censiti e con libretto già trasmesso.

Conseguenze delle ispezioni e regime sanzionatorio

La mancata tenuta del libretto, la mancata registrazione, l’omissione dei controlli di manutenzione o di efficienza energetica, e le altre non conformità previste comportano le sanzioni regionali richiamate. Se durante l’ispezione emergono difformità, l’ispettore prescrive l’adeguamento o, nei casi urgenti, la disattivazione; per i generatori con rendimento insufficiente si applica la disciplina della sostituzione o della manutenzione e, se necessario, un nuovo controllo di efficienza.

Sono previste sanzioni specifiche per: mancata installazione di contabilizzazione e termoregolazione; mancata compilazione o registrazione del libretto; omissione del controllo di efficienza; mancata sostituzione/revisione nei termini; mancata o errata compilazione/invio del rapporto tecnico; mancata comunicazione dei distributori di combustibile. L’Organismo di accreditamento e ispezione accerta la violazione, redige verbale, gestisce diffida amministrativa e pagamento in misura ridotta; la Regione adotta l’ordinanza-ingiunzione o dispone l’archiviazione.

Contributo regionale “Bollino Calore Pulito”

Per coprire i costi di gestione del catasto, informazione e ispezioni è dovuto un contributo regionale, acquisito tramite “Bollino Calore Pulito”, determinato in base alla potenza dell’impianto secondo l’Allegato D. Il bollino è virtuale e viene generato dal sistema CRITER e associato al rapporto di controllo di efficienza energetica.

Il contributo è versato in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica e incassato dall’Organismo regionale di accreditamento ed ispezione. Non è dovuto per impianti costituiti esclusivamente da macchine frigorifere e pompe di calore, apparecchi a biomassa legnosa e sottostazioni di scambio termico allacciate a reti di teleriscaldamento.

Organismo regionale di accreditamento e ispezione e tavolo di coordinamento

La Regione individua un Organismo regionale di accreditamento e ispezione, affidandogli la gestione del CRITER, l’accreditamento dei soggetti ispettivi, i programmi di verifica, i rapporti con i distributori di combustibile, la formazione, le proposte di aggiornamento normativo e la segreteria del Tavolo di confronto e coordinamento. Le funzioni sono affidate a ERVET S.p.A.

È inoltre istituito un Tavolo di confronto e coordinamento con rappresentanti degli enti locali e delle associazioni di consumatori e operatori, con compiti propositivi su interpretazioni, programmi di verifica, informazione, contributi e iniziative di confronto sociale ed economico.

Norme transitorie e entrata in vigore

Per i sottosistemi di generazione per i quali non sia ancora disponibile la normativa nazionale sulla determinazione del rendimento energetico in opera, i controlli di efficienza energetica non si eseguono fino all’integrazione del regolamento con atto della Giunta regionale. Hanno diritto all’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati, previa frequenza di corso di aggiornamento, i soggetti già qualificati da Comuni, Province e Città metropolitana di Bologna che abbiano svolto attività ispettive, previa convalida dell’ente competente.

Il regolamento entra in vigore il 1° giugno 2017. Restano comunque validi e completano il loro biennio di riferimento i procedimenti di accertamento e ispezione già avviati da Comuni e Province; tali campagne devono essere comunicate alla Regione per evitare sovrapposizioni nella programmazione regionale.

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