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Legge

L.R. Emilia-Romagna 2/2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 2/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina Emilia-Romagna su pesca, acquacoltura e fauna ittica, riallocando molte funzioni alla Regione dopo la riforma del 2015. Definisce strumenti di programmazione, zone di tutela, licenze, controlli, sanzioni e regole transitorie. Alcune disposizioni sono oggi superate perché riferite a piani, licenze e autorizzazioni con scadenze già maturate.

Modifiche alla disciplina regionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne

Modifiche alla disciplina regionale della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne

La legge interviene sulla legge regionale Emilia-Romagna n. 11 del 2012 per adeguarla alla riforma del sistema di governo locale e per ridefinire competenze, strumenti di pianificazione, regole di esercizio della pesca e dell’acquacoltura, nonché vigilanza e sanzioni.

Funzioni regionali e indirizzo generale

La Regione esercita le funzioni di programmazione, pianificazione e tutte le funzioni amministrative in materia di pesca e acquacoltura nelle acque interne, oltre che di conservazione della fauna ittica e dell’ambiente acquatico. In particolare promuove tutela e incremento del patrimonio ittico, ricerca, sperimentazione, divulgazione, formazione, promozione dei prodotti ittici e sostegno alle attività innovative e competitive della pesca professionale e dell’acquacoltura.

Strumenti di programmazione e gestione

Gli strumenti di programmazione e gestione comprendono la Carta ittica regionale, le zone ittiche omogenee, il Piano ittico regionale, il Programma ittico regionale e i piani, programmi e regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali e interregionali e dei siti della Rete Natura 2000.

Il Piano ittico regionale è approvato dall’Assemblea legislativa, ha durata quinquennale e orienta conservazione, incremento ed equilibrio biologico delle specie ittiche di interesse ambientale e piscatorio. Costituisce riferimento per il Programma ittico regionale.

La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche dei corsi d’acqua, ne individua attitudini e vocazioni biogenetiche e definisce criteri di tutela, ripopolamento e riequilibrio ambientale. È approvata dalla Giunta e può essere aggiornata anche sulla base dei monitoraggi sulla fauna ittica.

La Giunta delimita, nei diversi bacini, le zone omogenee di gestione ittica, distinte in zona “A”, “B”, “C” e “D” in funzione delle specie tipiche prevalenti.

Programma ittico regionale

Il Programma ittico regionale è adottato annualmente dalla Giunta, sulla base del Piano ittico regionale, ed è rinnovabile per uguale periodo. Ha articolazione territoriale e individua specie di interesse gestionale, zone di tutela della fauna ittica, eventuali bacini di stoccaggio per specie invasive, interventi di ripopolamento integrativo, modalità di collaborazione delle associazioni piscatorie e risorse finanziarie necessarie.

La Regione può stipulare convenzioni con le associazioni piscatorie per attività di ripristino, riequilibrio faunistico-ambientale, conservazione e valorizzazione delle specie autoctone, conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori e promozione della pesca sportiva anche in chiave turistica.

Aree protette e Rete Natura 2000

Nelle aree protette regionali e interregionali e nei siti della Rete Natura 2000, l’ente di gestione può dettare disposizioni integrative di tutela per l’esercizio della pesca, con adeguata divulgazione. Le norme di gestione ittica si coordinano con la disciplina delle aree naturali protette e con quella dei siti della Rete Natura 2000.

Commissione ittica regionale e tavoli locali

È istituita la Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta e in carica cinque anni, con funzioni consultive e propositive su Piano ittico, Programma ittico, ricerca e sperimentazione, eventuale introduzione di specie alloctone per pesca a pagamento e allevamento, nonché istituzione delle zone di tutela e delle zone di pesca regolamentata.

La Commissione è composta da rappresentanti regionali, di enti pubblici e ambientali, esperti, associazioni piscatorie, associazioni di pesca professionale, associazioni ambientaliste, animaliste e ANBI regionale. Sono inoltre invitati permanentemente i rappresentanti degli enti parco e degli enti di gestione dei parchi e della biodiversità.

Sono previsti tavoli di consultazione locali coordinati dal dirigente del servizio territoriale, con partecipazione di rappresentanti delle associazioni piscatorie, della pesca ricreativa e professionale, dei consorzi di bonifica e di altri soggetti territoriali. I tavoli formulano proposte sul Programma ittico regionale e sulle zone di tutela e di pesca regolamentata. Partecipazione gratuita, senza rimborsi o compensi.

Associazionismo piscatorio

La Regione favorisce la partecipazione dei pescatori sportivi e ricreativi tramite associazioni piscatorie senza fini di lucro, con ordinamento democratico, stabile organizzazione, requisiti di promozione sociale e attività specifica almeno annuale in materia di tutela della fauna ittica e promozione della pesca.

Per la partecipazione alla Commissione ittica regionale, le associazioni devono operare in almeno quattro aree provinciali con almeno due sedi, oppure avere una sede operativa regionale e almeno 2.000 associati regionali muniti di licenza di pesca.

Tutela dell’ecosistema acquatico e della fauna ittica

L’azione regionale deve coordinarsi con la disciplina ambientale sulle acque, con la tutela della fauna minore, con la normativa sulle aree protette e con la normativa sanitaria in materia di acquacoltura.

È vietata l’immissione e reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona. La Giunta può adottare atti per il contenimento di specie invasive e per la tutela di specie di interesse storico-culturale, e può concedere deroghe motivate, individuando specie ammesse al ripopolamento o alla pesca a pagamento e specie non invasive. L’allevamento di specie estranee alla fauna autoctona è ammesso secondo modalità definite dalla Giunta.

La Regione può autorizzare interventi di cattura o immissione per tutela dell’igienicità delle acque, pubblico interesse, studio, riduzione di squilibri biologici, conservazione della fauna ittica in situazioni di carenza idrica o per lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture devono essere trasmessi alla Regione.

Per lavori in alveo con possibili turbative all’habitat, l’impresa o l’ente esecutore deve avvisare la Regione almeno 15 giorni prima; la Regione può imporre prescrizioni, anche per recupero e ripopolamento della fauna ittica, e ne informa la Provincia o la Città metropolitana competente.

Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi idroelettrici devono essere comunicate alla Regione e svolte in modo da minimizzare l’impatto sulla fauna ittica, salve le esigenze di sicurezza idraulica; per tali attività è possibile avvalersi delle associazioni piscatorie.

Zone di tutela, aree di pesca regolamentata e divieti

Con il Programma ittico regionale la Regione istituisce zone di ripopolamento e frega, zone di protezione integrale, zone di protezione delle specie ittiche e zone a regime speciale di pesca, con pubblicazione sul Bollettino ufficiale e divulgazione tramite calendari territoriali.

Le zone di ripopolamento e frega servono alla riproduzione naturale, all’ambientamento e crescita del pesce immesso e alla fornitura di pesce per altri tratti o corsi d’acqua. Le zone di protezione integrale tutelano aree di rilievo naturalistico con specie autoctone pregiate o rare. Le zone di protezione delle specie ittiche difendono temporaneamente la fauna da interventi perturbanti. Le zone a regime speciale possono vietare, limitare o disciplinare la pesca per tutela, interesse pubblico o ricerca.

Se il tabellamento non è tecnicamente possibile, la Regione pubblica l’elenco dei divieti con strumenti informativi adeguati.

È vietata la pesca, tra l’altro, nelle zone istituite, nelle acque private senza consenso, nei canali in asciutta, nelle golene allagate e in ogni altra zona vietata. Nelle zone di tutela è consentita, su autorizzazione, la cattura per studio, riequilibrio ecologico o ripopolamento.

Ulteriori divieti riguardano, fra l’altro, specifiche specie, la pesca con mani o subacquea, in acque ghiacciate, con sostanze tossiche o esplosive, con corrente elettrica o fonti luminose, con sangue, con esche di pesci vivi o morti salvo eccezioni, con attrezzi vietati in prossimità di opere idrauliche e il trasporto o l’uso di attrezzi non consentiti nei periodi di fermo pesca.

Pesca professionale

La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici in possesso di licenza regionale e in regola con la tassa annuale di concessione. Il versamento vale un anno dalla data di rilascio della licenza. La licenza è rilasciata dalla Regione dopo la prova del versamento e della costituzione dell’impresa di pesca.

È istituito un elenco dei pescatori professionali delle acque interne, suddiviso in sezioni territoriali. L’attività è ammessa solo nei corpi idrici individuati dalla Regione e nel rispetto dell’utilizzo sostenibile delle risorse; nelle acque della zona “B” serve un’apposita autorizzazione regionale secondo i criteri del regolamento attuativo.

I pescatori professionali devono trasmettere annualmente i dati sui prelievi; in caso di omissione, previa diffida, la licenza è sospesa da 3 a 12 mesi.

Pesca sportiva e licenza

La licenza di pesca sportiva è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione, contenente dati anagrafici, codice fiscale e causale; deve essere esibita con un documento di identità.

La licenza non è richiesta, tra gli altri, per i soggetti incaricati di catture nell’ambito di interventi pubblici o di studio, per gli addetti agli impianti di piscicoltura nell’esercizio dell’attività, per i minori di 12 anni accompagnati, per i minori di 18 anni con corso di avvicinamento, per gli over 65, per le persone con disabilità ex legge n. 104/1992, per gli stranieri in competizioni sportive, per la pesca a pagamento e per la pesca in spazi privati.

La licenza rilasciata in altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano è valida in Emilia-Romagna.

Tesserino di pesca controllata e sistema informativo

Chi pesca salmonidi deve munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per registrare le catture. La Giunta può prescriverlo anche per altre specie. I tesserini sono rilasciati e ritirati annualmente dalla Regione, in collaborazione con altri enti e associazioni piscatorie.

È istituito un sistema informatizzato per la gestione delle licenze sportive e dei tesserini. Vi partecipano Regione, associazioni piscatorie e soggetti preposti alla vigilanza, secondo modalità stabilite dalla Giunta. La banca dati appartiene alla Regione, che può comunicare i dati anagrafici e il codice fiscale dei titolari alle amministrazioni o soggetti coinvolti nella gestione del sistema.

Acquacoltura e impianti

L’acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici in impianti dotati di autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa statale e regionale; può essere svolta anche su aree demaniali previa concessione della Regione o di altra amministrazione competente.

Possono essere allevate solo specie autoctone o quelle individuate secondo le regole sulle deroghe alle specie estranee; le specie allevate possono essere destinate a consumo alimentare, uso ornamentale, ripopolamento, riproduzione e ricerca.

Attività agonistiche e pesca a pagamento

Le competizioni di pesca agonistica si svolgono nei campi di gara organizzati secondo i regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI, salvo diverse autorizzazioni regionali. La Giunta approva il piano per campi di gara permanenti o temporanei, sentiti se necessario i consorzi di bonifica. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.

La gestione dei campi di gara è affidata dalla Regione, o dai consorzi di bonifica per il rispettivo territorio, alle associazioni piscatorie. Quando non vi sono gare, la pesca è libera. Le gare si svolgono di norma con mantenimento del pesce in vivo e reimmissione, che non costituisce ripopolamento.

Gli impianti per la pesca a pagamento possono essere autorizzati solo in laghetti e specchi d’acqua appositamente delimitati, situati in proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche, nel rispetto della normativa sanitaria e della registrazione nella banca dati nazionale dell’acquacoltura.

Aree di pesca regolamentata

Su richiesta di uno o più comuni o delle loro unioni, la Giunta può istituire aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai comuni o alle loro unioni. La superficie o lunghezza complessiva destinata a tali aree non può superare il 40% della superficie o lunghezza dei singoli corpi idrici destinati alla pesca nei comuni interessati.

Se l’area interessa aree protette o siti Natura 2000, è necessario il nulla osta dell’ente di gestione competente. La pesca resta subordinata alla licenza sportiva e l’eventuale tesserino regolamentato è disciplinato dall’atto istitutivo.

L’atto istitutivo deve contenere almeno: analisi ambientale iniziale, piano di gestione, interventi di riqualificazione, elementi di verifica del limite del 40% e indicatori per il monitoraggio periodico. I comuni possono rilasciare permessi a pagamento e destinare i proventi a tutela dell’habitat, immissione di materiale ittico, sorveglianza e spese organizzative. Le aree possono essere affidate anche ad associazioni piscatorie o di promozione sociale operanti nel territorio. L’istituzione può essere revocata per esigenze di tutela o inadempienze gestionali.

Cattura di anfibi e crostacei

Sul territorio regionale è vietata la cattura di anfibi e crostacei autoctoni di acqua dolce per finalità di tutela e conservazione della fauna minore. La Giunta può autorizzarla in deroga, per periodi e località specifici e con indicazione di modalità e attrezzi consentiti. L’allevamento di anfibi e crostacei per scopi alimentari è qualificato come acquacoltura.

Vigilanza ittica

Le province e la Città metropolitana di Bologna esercitano le funzioni di vigilanza ittica. In particolare curano vigilanza e controllo, formazione e impiego del personale, nomina delle commissioni, esami e attestati per guardie ittiche, nonché il controllo sui corsi organizzati da enti di formazione e associazioni piscatorie.

Per le funzioni di vigilanza si avvalgono del personale dipendente, delle guardie volontarie ittiche e dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie.

Sanzioni amministrative

La legge prevede un articolato sistema sanzionatorio per le violazioni della disciplina sulla pesca, quando il fatto non costituisca reato e non sia già sanzionato dalla legge statale.

Sono punite, tra le altre, la pesca senza licenza o senza tesserino, la pesca vietata in zone protette, l’uso di esche o mezzi vietati, l’abbandono di rifiuti, i danni agli argini o la modifica del corso d’acqua, le gare non autorizzate, la pesca a pagamento senza autorizzazione, le violazioni in materia di acquacoltura, il trasporto illecito di pesce in determinate fasce orarie, la commercializzazione di fauna ittica autoctona viva proveniente da acque pubbliche, e l’inosservanza di altre prescrizioni di legge o regolamento.

Le sanzioni possono accompagnarsi a sequestro di attrezzi, pescato, natanti e mezzi di trasporto, confisca e, per i pescatori professionali, sospensione o revoca dell’autorizzazione in caso di violazioni gravi o reiterate. Le autorità competenti all’irrogazione sono province e Città metropolitana di Bologna, cui spettano anche i relativi proventi.

Regolamento di attuazione

La Giunta regionale deve adottare un regolamento attuativo che disciplini, tra l’altro, periodi di divieto di cattura e detenzione, modalità dell’acquacoltura, attrezzi ed esche, limiti, orari e mezzi della pesca sportiva, gare di pesca, quantitativi e dimensioni di prelievo, gestione delle acque di bonifica, uso dei tesserini, corsi di avvicinamento, attività agonistica e criteri di sostenibilità della pesca professionale nei corpi idrici di categoria B.

Disposizioni transitorie e finale

Fino all’adozione del regolamento attuativo continua ad applicarsi, se compatibile, il regolamento regionale n. 29 del 1993. Fino all’approvazione del nuovo Piano ittico regionale restano efficaci il Piano ittico regionale 2006-2010, i piani ittici provinciali e i relativi procedimenti attuativi.

Le licenze di tipo A già rilasciate restano valide fino alla scadenza; le licenze di tipo B fino alla scadenza del versamento della tassa di concessione. I pescatori professionisti possono esercitare nelle aree di zona “B” fino al rilascio dell’autorizzazione specifica e comunque non oltre otto mesi dall’entrata in vigore del regolamento attuativo.

Le autorizzazioni già rilasciate dalle province e dalla Città metropolitana restano valide fino alla naturale scadenza. La Giunta è inoltre autorizzata alle variazioni di bilancio necessarie per il subentro regionale nelle funzioni.

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