L.R. Emilia-Romagna 3/2017
VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove associazioni e manifestazioni di rievocazione storica in Emilia-Romagna, istituisce un elenco regionale delle associazioni APS iscritte al RUNTS, prevede un calendario annuale delle manifestazioni e contributi per eventi e progetti di conservazione del patrimonio collegato. Disciplina inoltre uso del logo, revoca dell’iscrizione, rinvio alle norme sulla somministrazione e copertura finanziaria, con atti attuativi della Giunta entro 6 mesi.
Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna
Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna
La legge disciplina, nel solo territorio della Regione Emilia-Romagna, il riconoscimento e il sostegno alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica locali. L’intervento regionale è finalizzato alla promozione culturale, alla conoscenza storica dei territori, allo sviluppo del turismo compatibile e al rafforzamento della coesione sociale ed educativa.
Finalità e ambiti di valorizzazione
La Regione promuove e valorizza le manifestazioni storiche come strumenti di tutela e diffusione della memoria storica e delle tradizioni locali. In particolare, l’azione regionale mira a favorire:
- la ricerca storica e culturale e la diffusione della conoscenza delle tradizioni e del territorio;
- la qualità, realizzazione, conservazione e salvaguardia di elementi costitutivi delle rievocazioni, come arredi, manufatti, costumi e musiche;
- la promozione dei territori che ospitano le manifestazioni;
- l’aggregazione e la coesione sociale;
- il coinvolgimento del mondo della scuola e l’apprendimento scolastico.
Definizioni di associazioni e manifestazioni storiche
Le associazioni di rievocazione storica, che possono assumere forme territoriali come contrade, borghi, rioni e sestieri, devono avere come finalità statutaria la conservazione della memoria storica del territorio, nel rispetto della veridicità storica. Le attività considerate comprendono, tra le altre:
- arte della bandiera;
- tiro con l’arco e balestra;
- musica, danza e costume;
- arti militari e battaglie;
- palii, giochi, tornei, giostre e quintane;
- sport della tradizione.
Le manifestazioni storiche sono rappresentazioni:
- rievocative di rilevanti avvenimenti storici comprovati da fonti documentali;
- che ripropongono usi, costumi e tradizioni propri dell’identità del territorio, con particolare valore storico e culturale.
Elenco regionale delle associazioni
Presso l’assessorato competente è istituito l’elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica. Possono iscriversi esclusivamente le associazioni di promozione sociale di cui al Codice del Terzo settore, con sede legale o ambito di operatività in Emilia-Romagna e iscritte al RUNTS.
La domanda di iscrizione deve essere corredata da:
- atto costitutivo e statuto, da cui risultino le finalità previste dalla legge;
- relazione sul periodo storico di riferimento e sulle attività svolte;
- documentazione fotografica delle attività;
- bilancio dei due anni precedenti la domanda.
L’elenco è pubblicato sul sito della Regione ed è costantemente aggiornato.
Calendario annuale e logo identificativo
La Giunta regionale approva ogni anno il calendario delle manifestazioni storiche della Regione, relativo all’anno successivo, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte all’elenco.
Le manifestazioni inserite nel calendario possono usare, nelle attività promozionali, un logo con la dicitura “Manifestazione storica della Regione Emilia-Romagna”. Per la menzione nel calendario è necessario che la manifestazione si svolga regolarmente, secondo la propria periodicità, da almeno dieci anni.
Il calendario è diffuso ampiamente dalla Regione tramite il sito istituzionale e le ordinarie attività di comunicazione.
Competenze della Giunta e atti attuativi
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, definisce con proprio atto:
- le modalità di iscrizione e aggiornamento dell’elenco regionale;
- la grafica del logo e le modalità di autorizzazione e revoca del suo uso;
- modalità e criteri per l’erogazione dei contributi;
- modalità e criteri per l’approvazione del calendario annuale.
Lo stesso atto può regolare ogni ulteriore aspetto necessario all’attuazione della disciplina.
Vigilanza e revoca dell’iscrizione
La vigilanza sul permanere dei requisiti di iscrizione è svolta dal dirigente regionale competente, che può avvalersi, a titolo non oneroso, della collaborazione dell’Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (AERRS) o di analoghe strutture associative.
Se viene accertata la sopravvenuta mancanza delle condizioni richieste per l’iscrizione, l’iscrizione è revocata.
Contributi regionali
La Regione concede contributi mediante appositi bandi per:
- sostenere l’organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario annuale, valorizzando anche circuiti tra manifestazioni locali e iniziative che coinvolgano città europee con le rispettive tradizioni;
- finanziare progetti di conservazione, restauro e integrazione del patrimonio costumistico e delle attrezzature e materiali necessari alla rievocazione, presentati anche in forma associata dalle associazioni iscritte all’elenco.
Somministrazione di alimenti e bevande
Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in occasione delle manifestazioni storiche si applica la disciplina regionale sulla somministrazione prevista dall’articolo 10 della legge regionale 24 luglio 2003, n. 14.
Aspetti finanziari
Per il solo esercizio 2017, gli oneri sono coperti mediante appositi capitoli del bilancio regionale o variazioni di capitoli esistenti, utilizzando le risorse accantonate nel fondo speciale per provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. La Giunta può disporre con proprio atto le variazioni di bilancio necessarie.
Per gli esercizi successivi al 2017, la copertura avviene nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente stabilite dalla legge di bilancio regionale.
Monitoraggio e valutazione
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A tal fine, ogni tre anni la Giunta presenta una relazione che indica:
- numero e distribuzione territoriale delle associazioni iscritte all’elenco, i finanziamenti ricevuti e i progetti sostenuti;
- numero e distribuzione territoriale delle manifestazioni inserite nel calendario annuale e i finanziamenti ricevuti.
Le strutture di Assemblea e Giunta collaborano per assicurare una migliore valutazione dell’attuazione della legge.
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