L.R. Emilia-Romagna 1/2017
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE "VANGUARD INITIATIVE FOR NEW GROWTH THROUGH SMART SPECIALIZATION"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a partecipare come socio fondatore all’associazione belga “Vanguard Initiative for new growth through smart specialization”, a condizione che sia senza scopo di lucro, democratica e con autonomia patrimoniale. Prevede una quota annua fino a 25.000 euro e disciplina la copertura finanziaria per il 2017-2019 e oltre. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione Vanguard Initiative
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Associazione Vanguard Initiative
La legge autorizza la Regione Emilia-Romagna a prendere parte, come socio fondatore, all’Associazione “Vanguard Initiative for new growth through smart specialization”, con sede a Bruxelles e costituita secondo la legge belga sulle associazioni senza scopo di lucro. Il provvedimento mira a sostenere crescita e lavoro attraverso cooperazione interregionale, coprogettazione e coinvestimento.
Presupposti e condizioni della partecipazione
La partecipazione regionale è subordinata a tre condizioni essenziali:
- l’associazione non deve perseguire fini di lucro;
- lo statuto deve essere coerente con i principi democratici dello Statuto regionale;
- l’associazione deve godere di autonomia patrimoniale perfetta.
Esercizio dei diritti partecipativi e controllo statutario
Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione. Ogni modifica dello statuto dell’associazione deve essere comunicata alla Giunta regionale, che verifica il permanere delle condizioni richieste per la prosecuzione del rapporto partecipativo e informa l’Assemblea legislativa in base allo Statuto regionale.
Partecipazione finanziaria
La Regione può corrispondere all’associazione una quota associativa annuale fino a un massimo di 25.000 euro. L’erogazione avviene nei limiti delle autorizzazioni previste annualmente dalla legge di bilancio regionale.
Copertura finanziaria
Per l’esercizio 2017 la copertura è assicurata nell’ambito della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, mediante riduzione di stanziamenti autorizzati dalla legge regionale di bilancio 2017-2019. Per gli anni 2018 e 2019 la copertura deriva da fondi speciali accantonati nel bilancio 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare le necessarie variazioni di bilancio. Per gli esercizi successivi al 2019, gli oneri sono coperti negli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio, secondo la disciplina contabile armonizzata.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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