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Legge

L.R. Emilia-Romagna 4/2017

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 4/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna disciplina la tutela dei consumatori e utenti, il Registro delle associazioni, il Comitato regionale, contributi, informazione, educazione ai consumi e qualità dei servizi pubblici. Abroga la legge regionale n. 45/1992. Prevede una fase transitoria per l’adeguamento delle associazioni e per la chiusura dei procedimenti già avviati.

Tutela dei consumatori e degli utenti; abrogazione della precedente disciplina regionale

Tutela dei consumatori e degli utenti in Emilia-Romagna

La legge definisce la cornice regionale per la protezione dei consumatori e degli utenti finali e non professionali di beni e servizi. La Regione Emilia-Romagna promuove un elevato livello di tutela, sostiene l’associazionismo consumeristico e disciplina strumenti di consultazione, partecipazione, informazione, educazione e sostegno finanziario alle attività di tutela.

Finalità e obiettivi generali

Il provvedimento si inserisce nel quadro del Codice del consumo e dei principi eurounitari, con l’obiettivo di rimuovere le diseguaglianze di fatto che colpiscono i consumatori come soggetti deboli del mercato. La Regione tutela i diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui servizi e prodotti, valorizzando le associazioni operanti sul territorio regionale.

Gli obiettivi espressamente perseguiti sono:

  • protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti;
  • tutela degli interessi economici e giuridici;
  • informazione ed educazione al consumo;
  • promozione dell’associazionismo e della partecipazione democratica;
  • maggiore trasparenza e concorrenza nei settori economici di competenza regionale;
  • promozione dei codici di condotta previsti dal Codice del consumo;
  • diffusione di pratiche di consumo orientate a valori ambientali ed etici e di sostegno alle fragilità;
  • promozione dell’uso responsabile del denaro.

Partecipazione delle associazioni e Registro regionale

La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni dei consumatori e utenti e se ne avvale nella propria attività. La consultazione avviene tramite il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti regionali, con obbligo di tenere conto degli esiti della consultazione nel provvedimento finale.

È istituito il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e utenti. Possono iscriversi, su richiesta, le associazioni che rispettano requisiti stringenti di rappresentatività, autonomia e trasparenza, tra cui:

  • costituzione per atto pubblico e scopo esclusivo di tutela dei consumatori senza fini di lucro;
  • ordinamento democratico;
  • elenco aggiornato degli iscritti e contabilità analitica;
  • continuità di funzionamento e attività rilevante da almeno tre anni;
  • assenza di attività pubblicitaria o promozionale per beni o servizi di terzi e di collegamenti con imprese del settore;
  • requisiti di onorabilità e incompatibilità per i legali rappresentanti;
  • numero minimo di associati definito dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, insieme alle modalità operative degli sportelli e ai criteri di valutazione della quota associativa.

Gli iscritti devono essere consumatori o utenti, aver aderito alle finalità statutarie e aver versato una quota associativa non meramente simbolica, effettivamente corrisposta con modalità tracciabile almeno una volta nel biennio precedente; per il contante sono richieste ulteriori conferme documentali.

L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali. La perdita sopravvenuta dei requisiti comporta cancellazione dal Registro, revoca dei fondi e impossibilità di ripresentare domanda prima di tre anni. La Regione può effettuare verifiche a campione e ogni anno le associazioni iscritte devono attestare il mantenimento dei requisiti e aggiornare il numero degli iscritti.

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. È nominato con decreto del Presidente della Giunta entro 180 giorni dall’insediamento dell’Assemblea legislativa, dura per l’intera legislatura ed è composto dal Presidente della Giunta o suo delegato e da un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna associazione iscritta nel Registro.

La cancellazione dal Registro comporta la decadenza dei componenti designati dall’associazione; viceversa, l’iscrizione nel Registro integra il Comitato con i rappresentanti della nuova associazione. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente. Il Comitato è convocato di norma ogni quattro mesi e anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La partecipazione è gratuita e le modalità di costituzione e funzionamento sono stabilite dalla Giunta regionale.

Funzioni del Comitato

Il Comitato svolge funzioni consultive, propositive e di impulso. In particolare:

  • esprime pareri sugli atti amministrativi generali regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
  • esprime pareri su proposte di legge e schemi di regolamento, se richiesto dalla Giunta o dalla Commissione assembleare competente;
  • esprime parere sul Piano di attività e sui criteri di erogazione dei contributi;
  • formula proposte per la tutela della salute e sicurezza e segnala criticità agli organismi di vigilanza;
  • sollecita l’adeguamento ai rilievi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle autorità di settore;
  • promuove studi, ricerche e iniziative anche su prezzi, tariffe e tributi sul territorio regionale;
  • promuove strumenti di conciliazione e risoluzione stragiudiziale delle controversie;
  • designa i rappresentanti delle associazioni negli organismi regionali;
  • esprime parere sul Piano regionale integrato dei trasporti e sui piani di mobilità con impatto diretto sulla quotidianità dei consumatori.

Per gli atti amministrativi non normativi né generali adottati nei casi soggetti a consultazione, il provvedimento deve essere motivato in relazione agli esiti della consultazione. Il Comitato presenta inoltre una relazione annuale all’Assemblea legislativa entro il 31 marzo.

Studi, ricerche e supporto tecnico-scientifico

Per questioni di particolare complessità la Giunta regionale può avvalersi di università, istituti di ricerca pubblici e privati o esperti di comprovata competenza, anche sulla base di indicazioni delle associazioni consumeristiche. Il Comitato può inoltre collaborare con strutture regionali, Arpae e aziende sanitarie locali, richiedendo anche analisi di laboratorio e accertamenti per la tutela della salute e della sicurezza ambientale.

Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi

La Regione favorisce l’applicazione dei principi previsti dalla normativa statale sulla qualità dei servizi pubblici. Le associazioni dei consumatori, singolarmente o tramite il Comitato, possono presentare studi e proposte per migliorare la qualità dei servizi pubblici e proporre ai gestori e all’ente concedente la revisione della Carta dei servizi o la sua adozione se mancante.

Informazione, educazione e cultura del consumo

La Regione informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte, anche tramite una sezione dedicata del proprio portale web. Promuove inoltre, anche con contributi, la creazione di uffici di informazione e assistenza per consumatori e utenti da parte dei Comuni, singoli o associati, in collaborazione con le associazioni.

Le attività di informazione e assistenza sono approvate dalla Giunta nell’ambito del Piano di attività. La Regione promuove anche le iniziative finanziate attraverso i propri mezzi di comunicazione, soprattutto digitali.

Sul versante educativo, la Regione favorisce attività per giovani in età scolare, in collaborazione con Ufficio scolastico regionale e autonomie scolastiche, e promuove la qualificazione professionale su temi di tutela del consumatore.

Contenimento dei prezzi e potere d’acquisto

La Giunta regionale promuove intese e protocolli tra associazioni dei consumatori e associazioni imprenditoriali per iniziative contro il caro vita e a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie, in particolare di quelle a minor reddito o a rischio di emarginazione, anche mediante paniere di beni di largo consumo a prezzi contenuti.

Piano di attività e contributi alle associazioni

L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta e sentito il Comitato, un Piano di attività biennale, aggiornabile annualmente. Il Piano definisce le risorse destinate alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri di selezione dei progetti e i criteri di priorità degli interventi.

Sulla base del Piano, la Regione concede contributi alle associazioni iscritte al Registro per:

  • progetti e programmi coerenti con le finalità della legge;
  • informazione ed educazione al consumo consapevole, anche con riferimento all’uso informato degli strumenti finanziari e alla gestione responsabile del denaro e del risparmio;
  • risoluzione extragiudiziale delle controversie, inclusa la conciliazione;
  • assistenza tramite sportelli sul territorio.

Modalità e termini di concessione sono fissati dalla Giunta regionale con deliberazione.

Monitoraggio, valutazione e obblighi informativi

La Giunta regionale, dopo due anni dall’entrata in vigore e poi ogni tre anni, trasmette alla Commissione assembleare competente una relazione valutativa sull’attuazione della legge. La relazione deve riguardare in particolare:

  • sviluppo e criticità degli sportelli delle associazioni;
  • finanziamenti concessi e tipologia dei progetti;
  • interventi di tutela dei consumatori, con focus su educazione ai consumi e contenimento dei prezzi;
  • attività di informazione e formazione;
  • criticità applicative e proposte di soluzione;
  • stato delle iscrizioni al Registro.

Le relazioni sono pubbliche; la Regione può prevedere forme di valutazione partecipata. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione devono fornire le informazioni necessarie. Se le criticità derivano dalla normativa, la Giunta presenta proposte di modifica insieme alla relazione.

Disposizioni finanziarie

Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 gli oneri sono coperti con le risorse già autorizzate in riferimento alla precedente legge regionale n. 45/1992, nell’ambito della Missione 14, Programma 2 del bilancio regionale 2017-2019. La Giunta può disporre le variazioni di bilancio necessarie.

Per gli esercizi successivi al 2019, gli oneri sono coperti tramite le autorizzazioni di spesa annuali previste dalla legge di bilancio, secondo il d.lgs. n. 118/2011.

Regime transitorio

Le associazioni già iscritte al precedente Registro regionale devono adeguarsi ai nuovi requisiti entro 12 mesi dall’approvazione della deliberazione della Giunta che fissa il numero minimo di associati e gli altri profili operativi. Nel frattempo dichiarano alla Regione il possesso dei requisiti richiesti.

Il Comitato è istituito in prima applicazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. I procedimenti di concessione e liquidazione dei contributi relativi a domande o programmi già presentati o approvati sotto la precedente disciplina restano regolati dalla legge abrogata fino alla loro conclusione. Rimane inoltre operativo il funzionamento delle strutture previste dalla precedente legge fino all’istituzione del Comitato.

Abrogazione della precedente disciplina

La legge regionale abroga espressamente la legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45, che disciplinava in precedenza la tutela dei consumatori e degli utenti in Emilia-Romagna.

Testo integrale

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