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Legge

L.R. Emilia-Romagna 6/2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 5 (NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE)

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 6/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Emilia-Romagna 13 aprile 2017, n. 6 modifica la disciplina sul gioco d’azzardo patologico vietando ai minori l’uso di apparecchi ticket redemption. La Giunta deve adottare una direttiva attuativa entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.

Divieto di utilizzo di ticket redemption da parte dei minori

Divieto di utilizzo di ticket redemption da parte dei minori

La legge regionale Emilia-Romagna n. 6 del 2017 interviene sulla disciplina regionale di contrasto al gioco d’azzardo patologico, introducendo un divieto specifico per la tutela dei minori. La modifica riguarda la legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 e opera esclusivamente nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Contenuto del divieto

È vietato consentire ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici:

  • attivabili con moneta;
  • attivabili con gettone;
  • attivabili con altri strumenti elettronici di pagamento;
  • che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, secondo la formula comunemente indicata come ticket redemption.

La norma mira quindi a impedire l’accesso dei minori a questa specifica tipologia di intrattenimento, collocata nell’ambito delle misure di prevenzione della dipendenza da gioco.

Attuazione amministrativa

La legge affida alla Giunta regionale il compito di approvare una specifica direttiva per l’attuazione del divieto. L’atto attuativo deve essere adottato sentita la competente Commissione assembleare.

Termine per la direttiva attuativa

La disposizione transitoria stabilisce che la direttiva prevista dal comma 8 ter debba essere adottata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT. Da quel momento produce effetti sulla disciplina regionale modificata, nei limiti e con le modalità che saranno precisate dalla direttiva della Giunta.

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