Sentenza del 15/04/2015 n. 7575 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per presunti omessi versamenti di IVA, IRPEF e IRAP derivanti dalla dichiarazione dei redditi del 2002. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, carenza di motivazione della sentenza e della cartella, invalidità della notificazione per mancata compilazione della relata, omessa allegazione di atti, mancato invio di comunicazioni preventive o dell'invito bonario, omessa sottoscrizione della cartella e inapplicabilità delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale spetta esclusivamente a quest'ultima per i giudizi instaurati dal 1° gennaio 2001. Quanto al merito, il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi di ruolo prevista dalla legge n. 147 del 2013, versando le somme richieste e producendo la certificazione dell'agente della riscossione attestante l'assenza di debiti tributari residui. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese sono rimaste a carico di ciascuna parte.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2
Richiamato dal contribuente per contestare l'insufficiente motivazione della sentenza tributaria.
Codice di procedura civile, art. 132
Richiamato insieme all'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione alla denunciata omissione o insufficienza della motivazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Invocato dal contribuente per contestare la validità della notificazione della cartella di pagamento.
Legge n. 890 del 1992, art. 3
Richiamato in materia di notificazione a mezzo del servizio postale e di compilazione della relata.
Legge n. 147 del 2013, art. 1, commi 618, 620 e 622
I debitori possono estinguere il debito con il pagamento dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo, o di quello residuo, con esclusione degli interessi indicati dalla norma e con pagamento della remunerazione dell'agente della riscossione.
L'adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme dovute determinano l'estinzione del carico tributario. Una volta documentata l'estinzione, viene meno l'interesse alla decisione sulle contestazioni relative alla cartella e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17
Richiamato dalla disciplina della definizione agevolata per individuare la remunerazione spettante all'agente della riscossione.
D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20 e 30
Le disposizioni sono richiamate per escludere, nell'ambito della definizione agevolata, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata e dimostra documentalmente il pagamento delle somme richieste e l'assenza di debiti residui, il giudizio avente a oggetto la cartella può concludersi per cessazione della materia del contendere, senza esame dei singoli vizi denunciati.
- La definizione agevolata non equivale necessariamente all'accoglimento delle contestazioni sulla legittimità della cartella: il processo termina perché il debito è stato estinto e non permane più un interesse concreto alla decisione.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale relativa ai rapporti tributari spetta normalmente all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze; il ricorso contro il Ministero può quindi essere dichiarato inammissibile.
- Per ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non basta allegare l'adesione alla procedura: è necessario produrre prova del pagamento e una certificazione o attestazione dell'agente della riscossione che documenti l'estinzione del debito.
- La cassazione senza rinvio è coerente quando, per effetto di un fatto sopravvenuto come l'estinzione del debito, non resta alcuna controversia sostanziale da decidere.
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