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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16183/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non è stata disposta alcuna riforma della decisione di merito, che è rimasta integralmente confermata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato integralmente la decisione di primo grado. Nel testo dell'ordinanza emergono tre gruppi di censure: 1) richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel negarla; 2) contestazione della determinazione della pena e dell'applicazione della recidiva reiterata, con doglianze anche sul diniego delle attenuanti generiche; 3) deduzione di una presunta difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza impugnata, poiché nella motivazione si faceva riferimento a un accoglimento parziale dei motivi di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla particolare tenuità del fatto perché fondate su valutazioni di merito già compiute dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso l'oggettiva tenuità del fatto valorizzando le modalità della condotta, l'arbitrarietà dell'allontanamento dagli arresti domiciliari e la violazione dei permessi, desumendone una particolare intensità del dolo; ha inoltre ritenuto reiterative e già respinte con motivazione adeguata le censure su pena, attenuanti generiche e recidiva; infine ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla difformità tra dispositivo e motivazione, qualificando il riferimento all'accoglimento parziale come mero refuso, dato che la sentenza di appello confermava integralmente quella di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è sindacabile in cassazione quando la Corte di merito abbia escluso, con motivazione non illogica, la tenuità oggettiva del fatto sulla base delle modalità della condotta e dell'intensità del dolo.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La valutazione di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo in presenza di evidenti vizi logici o giuridici; non è consentita una rivalutazione autonoma del merito quando il giudice di appello abbia motivato in modo coerente sul disvalore della condotta.
  • Le doglianze che ripropongono in cassazione questioni già dedotte e respinte in appello con motivazione adeguata sono inammissibili quando non introducono specifici vizi di legittimità.
  • La recidiva e la determinazione della pena, se sorrette da motivazione congrua del giudice di merito, non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità mediante censure meramente reiterative.
  • La difformità apparente tra dispositivo e motivazione non comporta nullità o cassazione quando il contrasto sia solo formale e il contenuto complessivo della decisione renda evidente la reale statuizione del giudice; in tal caso prevale il dispositivo e il riferimento erroneo nella motivazione può essere qualificato come refuso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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