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Sentenza

Sentenza del 23/12/2015 n. 25869 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento emesso a seguito della verifica fiscale relativa all'anno 2002. In particolare, deduceva la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000, sostenendo di non essere stata informata delle ragioni e dell'oggetto della verifica. Contestava inoltre le riprese a tassazione relative a una nota di accredito di Euro 23.594,00, ritenuta non inerente e non di competenza, e a un'operazione di Euro 113.301,45 riferita al 2001 ma imputata al 2002. Venivano altresì censurate la motivazione dell'avviso, la mancata allegazione degli atti richiamati e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la società fosse stata informata dei motivi e degli scopi del controllo, come risultava dal verbale di accesso, e che l'art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000 non prevedesse espressamente la nullità dell'accertamento in caso di violazione degli obblighi informativi. Ha inoltre chiarito che l'art. 42 della legge n. 388/2000 disciplina la periodicità dei controlli e non introduce una diversa procedura né ulteriori obblighi informativi. Le censure sulle riprese fiscali sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette a ottenere una rivalutazione dei fatti e prive della necessaria autosufficienza documentale. Analogamente, sono state dichiarate inammissibili le doglianze relative alla motivazione dell'avviso, all'allegazione degli atti e alle sanzioni. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00 oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 2

    Obblighi informativi del contribuente quando viene iniziata la verifica.

    La norma impone agli organi verificatori di informare il contribuente sulle ragioni e sull'oggetto della verifica, ma non stabilisce espressamente che la violazione comporti la nullità dell'avviso di accertamento. In materia tributaria opera inoltre il principio di tassatività delle nullità.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 42, comma 1

    A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire.

    La disposizione stabilisce la periodicità minima dei controlli nei confronti dei contribuenti di maggiori dimensioni, ma non introduce una speciale modalità di verifica né nuovi diritti informativi a favore del contribuente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, oggi art. 109

    La norma disciplina il principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa. I componenti positivi e negativi devono essere imputati al periodo d'imposta cui si riferiscono, quando il loro ammontare sia certo e obiettivamente determinabile.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; nel caso concreto la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Disciplina la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e il richiamo o l'allegazione degli atti presupposti. La Corte non ha esaminato nel merito la censura per mancata indicazione e trascrizione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa o insufficiente informazione sulle ragioni della verifica non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento: occorre verificare se la legge preveda espressamente tale conseguenza e se l'obbligo informativo sia stato effettivamente violato.
  • Quando il giudice di merito accerta che il contribuente è stato informato mediante il verbale di accesso e tale accertamento non viene specificamente confutato con la riproduzione dei documenti rilevanti, la censura può essere dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.
  • Le norme che impongono controlli periodici a determinate categorie di contribuenti disciplinano la programmazione dell'attività dell'amministrazione e non escludono controlli più ravvicinati né sostituiscono gli ordinari obblighi di informazione.
  • Nel ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dai giudici di merito; le contestazioni devono riguardare specifici errori di diritto o vizi motivazionali adeguatamente documentati.
  • Per contestare la motivazione dell'avviso, la mancata allegazione degli atti richiamati o la motivazione delle sanzioni, il ricorrente deve indicare con precisione gli atti processuali rilevanti, trascriverne le parti essenziali e spiegare perché siano decisivi.
  • Il principio di competenza richiede che ricavi e costi siano imputati all'esercizio corretto, anche quando l'errore contabile derivi da circostanze operative o dal pagamento avvenuto in un periodo successivo.

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