Sentenza del 23/12/2015 n. 25869 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento emesso a seguito della verifica fiscale relativa all'anno 2002. In particolare, deduceva la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000, sostenendo di non essere stata informata delle ragioni e dell'oggetto della verifica. Contestava inoltre le riprese a tassazione relative a una nota di accredito di Euro 23.594,00, ritenuta non inerente e non di competenza, e a un'operazione di Euro 113.301,45 riferita al 2001 ma imputata al 2002. Venivano altresì censurate la motivazione dell'avviso, la mancata allegazione degli atti richiamati e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la società fosse stata informata dei motivi e degli scopi del controllo, come risultava dal verbale di accesso, e che l'art. 12, comma 2, della legge n. 212/2000 non prevedesse espressamente la nullità dell'accertamento in caso di violazione degli obblighi informativi. Ha inoltre chiarito che l'art. 42 della legge n. 388/2000 disciplina la periodicità dei controlli e non introduce una diversa procedura né ulteriori obblighi informativi. Le censure sulle riprese fiscali sono state ritenute inammissibili o infondate perché dirette a ottenere una rivalutazione dei fatti e prive della necessaria autosufficienza documentale. Analogamente, sono state dichiarate inammissibili le doglianze relative alla motivazione dell'avviso, all'allegazione degli atti e alle sanzioni. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00 oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 2
Obblighi informativi del contribuente quando viene iniziata la verifica.
La norma impone agli organi verificatori di informare il contribuente sulle ragioni e sull'oggetto della verifica, ma non stabilisce espressamente che la violazione comporti la nullità dell'avviso di accertamento. In materia tributaria opera inoltre il principio di tassatività delle nullità.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 42, comma 1
A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire.
La disposizione stabilisce la periodicità minima dei controlli nei confronti dei contribuenti di maggiori dimensioni, ma non introduce una speciale modalità di verifica né nuovi diritti informativi a favore del contribuente.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, oggi art. 109
La norma disciplina il principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa. I componenti positivi e negativi devono essere imputati al periodo d'imposta cui si riferiscono, quando il loro ammontare sia certo e obiettivamente determinabile.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Prevede l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; nel caso concreto la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Disciplina la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e il richiamo o l'allegazione degli atti presupposti. La Corte non ha esaminato nel merito la censura per mancata indicazione e trascrizione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L'omessa o insufficiente informazione sulle ragioni della verifica non determina automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento: occorre verificare se la legge preveda espressamente tale conseguenza e se l'obbligo informativo sia stato effettivamente violato.
- Quando il giudice di merito accerta che il contribuente è stato informato mediante il verbale di accesso e tale accertamento non viene specificamente confutato con la riproduzione dei documenti rilevanti, la censura può essere dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.
- Le norme che impongono controlli periodici a determinate categorie di contribuenti disciplinano la programmazione dell'attività dell'amministrazione e non escludono controlli più ravvicinati né sostituiscono gli ordinari obblighi di informazione.
- Nel ricorso per cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dai giudici di merito; le contestazioni devono riguardare specifici errori di diritto o vizi motivazionali adeguatamente documentati.
- Per contestare la motivazione dell'avviso, la mancata allegazione degli atti richiamati o la motivazione delle sanzioni, il ricorrente deve indicare con precisione gli atti processuali rilevanti, trascriverne le parti essenziali e spiegare perché siano decisivi.
- Il principio di competenza richiede che ricavi e costi siano imputati all'esercizio corretto, anche quando l'errore contabile derivi da circostanze operative o dal pagamento avvenuto in un periodo successivo.
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