Sentenza del 12/03/2019 n. 2236 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 103/2019 - IMPOSTA DI REGISTRO - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI -Rapporto tra proprietà principale e proprietà pertinenziale - Scindibilità - Mutamento della destinazione d'uso dell'edificio pertinenziale nei cinque anni dall'acquisto - Decadenza parziale delle agevolazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva acquistato nel 2014 un complesso agricolo beneficiando dell'imposta di registro agevolata prevista dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009. Entro il quinquennio, tuttavia, un edificio pertinenziale, originariamente rurale e censito in categoria D10, era stato destinato a uffici, vendita ed esposizione, con passaggio alla categoria catastale D8 e perdita della ruralità. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che tale mutamento comportasse la decadenza totale dalle agevolazioni sull'intero complesso. La società contestava la decadenza, sostenendo che il terreno principale era rimasto agricolo e continuava a essere utilizzato per la coltivazione dei fiori.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto parzialmente l'appello. Ha riconosciuto che il mutamento di destinazione dell'edificio pertinenziale impediva di conservare l'agevolazione su tale bene, ormai divenuto commerciale. Tuttavia, ha escluso che la decadenza potesse estendersi all'intero complesso, poiché il terreno agricolo aveva conservato la propria destinazione e continuava a essere coltivato. La decadenza è stata quindi limitata alla superficie complessiva dell'edificio pertinenziale. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009
Agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprese agricole
La perdita dei requisiti agricoli entro il quinquennio determina la decadenza dall'agevolazione, ma, secondo la decisione, la decadenza deve essere proporzionata al bene che ha effettivamente perso la destinazione agricola.
Art. 817 cod. civ.
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa
Il rapporto pertinenziale collega il bene accessorio al bene principale, ma non comporta automaticamente che il mutamento del regime giuridico della sola pertinenza incida anche sul bene principale.
Art. 818, comma 2, cod. civ.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici
La norma conferma la possibile autonomia giuridica della pertinenza rispetto al bene principale e costituisce il fondamento della decadenza limitata al solo edificio pertinenziale.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2010, n. 36
È stata richiamata dall'Amministrazione finanziaria per sostenere che anche le pertinenze devono mantenere la destinazione agricola ai fini della conservazione dell'agevolazione.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 6 marzo 2015
È stata invocata dalla contribuente per sostenere che l'asservimento della pertinenza al terreno agricolo non richiede necessariamente una strumentalità diretta alla coltivazione in senso stretto.
Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992
È stato applicato per compensare integralmente le spese, in ragione della reciproca soccombenza e della particolare novità e obiettiva incertezza della questione.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale riguarda un complesso composto da bene principale e pertinenza, il mutamento di destinazione di una sola componente non determina necessariamente la decadenza dall'intero beneficio.
- La decadenza deve essere tendenzialmente limitata al bene che ha perso i requisiti agevolativi, se il bene principale conserva la destinazione richiesta dalla legge.
- Il rapporto pertinenziale non rende automaticamente inscindibili, sotto il profilo fiscale, il bene principale e quello accessorio: la pertinenza può conservare una propria autonomia giuridica e fiscale.
- Nel caso di agevolazioni agricole soggette a un termine quinquennale, è essenziale verificare separatamente la destinazione effettiva di ciascun bene e documentare la permanenza dell'uso agricolo del terreno.
- Il passaggio catastale da una categoria rurale a una commerciale e l'effettivo utilizzo non agricolo dell'edificio costituiscono elementi rilevanti per la perdita dell'agevolazione relativa a quel fabbricato, anche se il terreno continua a essere coltivato.
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