Decreto dirigenziale n. 161 del 23/08/2021
Il decreto dirigenziale del 23 agosto 2021, recante: "Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico" è emanato dal Direttore generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità, in attuazione dell'articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 649, legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con Decreto dirigenziale n. 164 del 31 agosto 2021 è stato ritenuto opportuno sostituire i modelli allegati al n. 1 e al n. 3, affinché le dichiarazioni risultassero più complete. Avvertenza: per la compilazione del modello allegato al n.2 occorre far riferimento all'errata corrige relativa al medesimo allegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina, in attuazione del decreto interministeriale MIMS-MEF 25 giugno 2021, n. 262, le modalità operative per richiedere e istruire la compensazione dei danni subiti dalle imprese di trasporto passeggeri con autobus non soggette a obblighi di servizio pubblico, in relazione all’emergenza COVID-19. Vengono definiti modello di domanda, documentazione da allegare, criteri di calcolo del MOL, attività istruttoria affidata a RAM, termini di presentazione, riparto delle risorse e controlli successivi.
Disposizioni attuative per la presentazione e l’istruttoria delle domande di compensazione per il trasporto passeggeri con autobus non soggetto a obblighi di servizio pubblico
Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico
Il decreto direttoriale disciplina le modalità attuative del decreto interministeriale MIMS-MEF 25 giugno 2021, n. 262, relativo alla compensazione dei danni subiti dalle imprese di trasporto passeggeri con autobus non soggette a obblighi di servizio pubblico a causa dell’emergenza COVID-19. La misura utilizza risorse pari a 20 milioni di euro stanziate ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dalla legge n. 178/2020.
Base normativa e perimetro della misura
Il provvedimento richiama il decreto interministeriale n. 262/2021, il regolamento (CE) n. 1370/2007, il regolamento (CE) n. 1073/2009 e la disciplina nazionale sull’autotrasporto e sulle autorizzazioni ai servizi di linea. Le disposizioni dirigenziali servono a regolare la presentazione delle domande, l’istruttoria e la comunicazione degli importi erogabili, in attuazione dell’articolo 4 del decreto interministeriale.
Beneficiari e requisiti di accesso
Possono accedere alla compensazione le imprese che abbiano subito un danno in conseguenza delle misure di contenimento e contrasto al COVID-19 e che registrino, nel periodo 23 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020, un margine operativo lordo inferiore alla media del medesimo periodo del biennio 2018-2019.
Sono ricompresi gli operatori che svolgono servizi di linea di persone effettuati mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, purché autorizzati:
- dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del d.lgs. n. 285/2005;
- dal Ministero ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009;
- da Regioni ed enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del d.lgs. n. 422/1997.
Il decreto specifica inoltre che rileva qualsiasi ruolo ricoperto nell’esercizio del servizio, compresi titolare, associata, subaffidataria o subappaltataria, e che non assume rilievo l’uso con cui sono immatricolati gli autobus impiegati.
Determinazione della compensazione e calcolo del MOL
L’importo richiesto in compensazione deve corrispondere alla differenza, solo se positiva, tra il MOL riferito al periodo 23 febbraio-31 dicembre degli esercizi 2018 e 2019, calcolato come media dei due periodi, e il MOL dello stesso periodo dell’esercizio 2020.
Il calcolo si basa sul valore medio giornaliero del MOL e sulle voci contabili indicate dal decreto:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- costi per servizi;
- costi per godimento di beni di terzi;
- costi per il personale.
Per il MOL 2020 devono essere considerati i costi cessanti, i minori costi derivanti dagli ammortizzatori sociali legati all’emergenza e i costi aggiuntivi sostenuti per la medesima emergenza; non devono invece essere computati gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altre fonti per il medesimo danno.
Presentazione della domanda e documentazione allegata
La domanda deve essere inviata a pena di inammissibilità dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto fino alle ore 23:59 del 18 settembre 2021, esclusivamente tramite PEC dall’indirizzo dell’impresa all’indirizzo ram.compensazioneservizilinea@legalmail.it.
Alla domanda vanno allegati:
- l’asseverazione di cui all’allegato 2, resa dal revisore legale, dalla società di revisione o, per le imprese non tenute alla revisione, da un soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali del MEF;
- le eventuali dichiarazioni sostitutive dei soggetti che ricoprono le funzioni rilevanti ai sensi dell’articolo 85 del d.lgs. n. 159/2011, in conformità all’allegato 3.
La domanda, compilata secondo l’allegato 1, deve contenere anche le dichiarazioni del legale rappresentante su:
- assenza delle cause antimafia, per richieste pari o superiori a 150.000 euro, e indicazione dei soggetti ex articolo 85 del d.lgs. n. 159/2011;
- tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010;
- rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.
I modelli sono resi disponibili sul sito del soggetto gestore RAM.
Istruttoria, esito e ruolo del soggetto gestore
L’istruttoria è affidata al soggetto gestore e si basa esclusivamente sulla documentazione presentata, con possibilità di richiedere integrazioni o chiarimenti ai sensi della legge n. 241/1990. Per le dichiarazioni antimafia, la verifica può limitarsi alla corrispondenza tra i soggetti dichiarati e quelli risultanti dalla banca dati Infocamere.
L’esito è positivo se risultano:
- completezza dei dati e degli allegati richiesti;
- conformità degli importi alle scritture contabili degli esercizi 2018, 2019 e 2020.
In caso di esito negativo, il soggetto gestore comunica i motivi all’impresa, che dispone di dieci giorni per presentare chiarimenti tramite PEC. La Commissione prevista dal decreto interministeriale valuta i chiarimenti e formula la proposta al Ministero. Se i chiarimenti non pervengono nel termine, l’esito resta negativo.
Il Ministero, sulla base della proposta della Commissione, adotta l’accoglimento o l’esclusione della domanda e determina l’importo della compensazione ammissibile; approva quindi l’elenco degli importi e dispone il pagamento, salvo gli importi ulteriori soggetti a notifica di aiuto di Stato individuale alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Riparto delle risorse e limiti economici
Dopo gli accoglimenti o le esclusioni, il soggetto gestore redige l’elenco degli importi ammissibili entro il limite di 1.800.000 euro per impresa e ne determina il totale.
Se il totale supera le risorse disponibili, gli importi sono ridotti proporzionalmente per ciascuna impresa, in conformità al decreto interministeriale n. 262/2021. Se invece il totale è inferiore alle risorse disponibili e vi sono imprese con richieste superiori a 1.800.000 euro, il gestore ne informa la Commissione per la proposta di attribuzione delle compensazioni ulteriori come aiuti di Stato individuali, subordinati alla compatibilità UE.
Verifiche successive e controlli
Resta salva la possibilità per l’Amministrazione di effettuare accertamenti anche dopo l’erogazione, con annullamento della concessione e ordine di restituzione in caso di gravi irregolarità nelle dichiarazioni, nell’asseverazione o nelle eventuali dichiarazioni antimafia.
Il soggetto gestore effettua inoltre controlli a campione su quanto previsto dal decreto interministeriale n. 262/2021 e comunica gli esiti alla Commissione, che può proporre al Ministero il recupero all’erario delle somme eventualmente indebitamente percepite.
Pubblicazione ed efficacia
Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nella sezione dedicata all’autotrasporto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Punti principali
Finalità e base normativa
Il provvedimento attua l’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 25 giugno 2021, n. 262, adottato in base all’articolo 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 178/2020. La misura riguarda la compensazione dei danni subiti dalle imprese che eserciscono servizi di linea di persone su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
Soggetti beneficiari e presupposti
Possono presentare domanda le imprese affidatarie di servizi di linea passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, autorizzate dal MIT ai sensi del d.lgs. n. 285/2005 o del regolamento (CE) n. 1073/2009, oppure autorizzate da Regioni ed enti locali in base al d.lgs. n. 422/1997. Il danno deve derivare dalle misure di contenimento e contrasto al COVID-19 e risultare da un MOL del periodo 23 febbraio-31 dicembre 2020 inferiore alla media del corrispondente periodo del biennio precedente.
Domanda, allegati e contenuti dichiarativi
La domanda deve essere redatta secondo il modello dell’allegato 1 e presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto fino alle ore 23:59 del 18 settembre 2021, esclusivamente via PEC all’indirizzo ram.compensazioneservizilinea@legalmail.it. Deve essere allegata l’asseverazione del MOL di cui all’allegato 2 e, ove necessarie, le dichiarazioni sostitutive di cui all’allegato 3 relative alle cause antimafia. La domanda contiene anche dichiarazioni su tracciabilità dei flussi finanziari, rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato e, per richieste pari o superiori a 150.000 euro, sulle verifiche antimafia del rappresentante legale e dei soggetti ex articolo 85 del d.lgs. n. 159/2011.
Istruttoria, riparto e controlli
L’istruttoria è svolta dal soggetto gestore sulla base della documentazione presentata, con possibilità di richiedere integrazioni o chiarimenti; l’esito positivo richiede completezza documentale e coerenza con le scritture contabili 2018, 2019 e 2020. In caso di esito negativo l’impresa può fornire chiarimenti entro dieci giorni. RAM redige l’elenco delle compensazioni ammissibili, nel limite massimo di 1.800.000 euro per impresa; se le risorse non bastano, gli importi sono ridotti proporzionalmente. Per gli importi eccedenti la soglia individuale, è prevista notifica di aiuto di Stato individuale alla Commissione UE ai fini dell’autorizzazione. Restano possibili controlli successivi e, in caso di irregolarità, annullamento della concessione e recupero delle somme.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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