Decreto dirigenziale n. 356 del 18/08/2021
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità. Il dispositivo per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea denominato “Autosc@n Speed”, prodotto dalla società Maggioli s.p.a, con sede legale in Via Bornaccino, 101 – Santarcangelo di Romagna (RN), è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva il dispositivo automatico "Autosc@n Speed" della società Maggioli s.p.a. per l’accertamento del superamento dei limiti di velocità istantanea. L’atto richiama la disciplina del Codice della strada, il regolamento di esecuzione, il D.M. 282/2017 sulle procedure di approvazione e taratura, nonché la norma UNI 10772:2016 per il riconoscimento delle targhe. Il provvedimento definisce caratteristiche tecniche, prestazioni, limiti geometrici, modalità di installazione ed esercizio, e prescrizioni per produzione e commercializzazione.
Approvazione del dispositivo automatico per il controllo dei limiti di velocità "Autosc@n Speed" della Maggioli s.p.a.
Approvazione del dispositivo automatico di controllo velocità "Autosc@n Speed"
Il decreto approva, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e delle norme tecniche di riferimento, il dispositivo automatico "Autosc@n Speed" prodotto da Maggioli s.p.a. per l’accertamento del superamento dei limiti massimi di velocità. L’atto si colloca nel quadro dell’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, del D.M. 13 giugno 2017, n. 282, e della norma UNI 10772:2016 relativa ai sistemi di riconoscimento automatico delle targhe.
Quadro normativo e istruttoria
Il provvedimento richiama:
- l’art. 45 del Codice della strada, che disciplina l’approvazione o omologazione dei dispositivi automatici di accertamento;
- l’art. 192 del regolamento di esecuzione, che regola le procedure di approvazione e omologazione;
- l’art. 142 del Codice della strada sui limiti di velocità;
- l’art. 201, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, in tema di contestazione immediata e casi di accertamento tramite dispositivi omologati o approvati;
- l’art. 345 del regolamento, sui requisiti generali delle apparecchiature di accertamento della velocità;
- il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, sulle procedure di approvazione, verifiche periodiche di funzionalità e taratura e segnalazione delle postazioni.
La domanda di approvazione è stata presentata da Maggioli s.p.a. il 26 settembre 2019, integrata il 13 novembre 2020 e completata con il deposito del prototipo il 21 gennaio 2021. Sono stati acquisiti i rapporti di prova del laboratorio accreditato secondo la UNI 10772:2016, il parere favorevole della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (voto n. 3/21 del 22 aprile 2021) e le successive integrazioni documentali, tra cui il Manuale di installazione rev. 2 e il Manuale Operatore rev. 3, trasmessi il 4 giugno 2021.
Oggetto dell’approvazione
Il dispositivo "Autosc@n Speed" è approvato per:
- l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità;
- il rilevamento del transito di veicoli in violazione;
- la classificazione dei veicoli in macroclassi;
- l’acquisizione delle immagini;
- la gestione delle procedure di trattamento dei dati, nei limiti delle caratteristiche tecniche e funzionali approvate.
Il decreto riconosce inoltre la capacità del sistema di riconoscere le targhe dei veicoli in infrazione ai sensi della UNI 10772:2016, con le condizioni e i limiti indicati nell’articolo 3. È altresì prevista la possibilità di oscurare le targhe di veicoli ripresi ma non coinvolti nella violazione e, nelle riprese frontali, il parabrezza dei veicoli.
Composizione tecnica del dispositivo
Il dispositivo è descritto come composto da:
- sensore di ripresa OCR monocromatico;
- sensore di ripresa "CONTESTO" a colori;
- sensore radar multi-lane e multi-object;
- illuminatore artificiale IR;
- unità di elaborazione per misura della velocità e lettura OCR in tempo reale;
- interfaccia utente-web;
- unità di memorizzazione temporanea SSD;
- unità di localizzazione/sincronizzazione satellitare multistandard.
Sono inoltre ammesse funzioni accessorie, ma solo per finalità statistiche o di monitoraggio, in forma anonima e senza trattamento delle targhe, e comunque non utilizzabili per accertare violazioni al Codice della strada. Tali funzioni comprendono la raccolta di dati sui veicoli in transito anche non in violazione, la posizione GPS del dispositivo e del veicolo, il controllo dell’illuminatore, il riconoscimento dei codici Kemler (ADR) e lo streaming video.
Prestazioni di riconoscimento targhe e limiti funzionali
Sulla base delle prove base ed estese svolte in laboratorio secondo UNI 10772:2016, il dispositivo è risultato idoneo a riconoscere le targhe, alle velocità di movimentazione di 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, diurne e notturne, per le seguenti tipologie:
- targhe posteriori di autoveicoli, formati A e B, classe A;
- targhe anteriori di autoveicoli, classe A;
- targhe di motoveicoli e ciclomotori, classe A.
Inoltre, nelle prove estese, il sistema ha dimostrato di riconoscere in classe A, fino a 230 km/h, le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli.
I limiti geometrici di impiego, nel caso di rilevamento di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, sono fissati come segue:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 30,00 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 7,00 m;
- disassamento laterale massimo tra sistema di ripresa e mezzeria della corsia/carreggiata: 8,50 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 16,9°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 4,00 m.
Il dispositivo può monitorare al massimo due corsie; per strade con un numero superiore di corsie è necessario installare più dispositivi, compatibilmente con i limiti geometrici indicati.
Installazione ed esercizio
Le condizioni di installazione devono rispettare i limiti dell’articolo 3, comma 3, e le configurazioni di prova riportate nei manuali del dispositivo, per non compromettere la funzionalità della configurazione approvata. L’installazione deve essere conforme al Codice della strada e al regolamento di esecuzione, e deve evitare pericoli per la circolazione di veicoli e pedoni, nonché rispettare le norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree accessibili al pubblico e per gli interventi di manutenzione.
Il dispositivo deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale, secondo il D.M. n. 282/2017. Poiché opera in modo completamente automatico, non richiede la presenza degli organi di polizia stradale.
Produzione e commercializzazione
I dispositivi prodotti e commercializzati dovranno essere conformi al prototipo depositato il 21 gennaio 2021 e alla documentazione tecnica allegata alla richiesta. Ogni esemplare dovrà riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore. Non è consentita alcuna modifica al dispositivo o ai suoi componenti senza specifica modifica del decreto di approvazione.
La commercializzazione dovrà avvenire unitamente ai manuali del dispositivo, applicabili nei limiti e alle condizioni stabiliti dal provvedimento, salvo incompatibilità con esso.
Punti principali
Base normativa e finalità del provvedimento
Il decreto è adottato in attuazione dell’art. 45 del Codice della strada e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, che disciplinano approvazione e omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni. Sono richiamati anche l’art. 142 sul limite di velocità, l’art. 201 sui casi di mancata contestazione immediata, l’art. 345 del regolamento sui requisiti delle apparecchiature, e il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 sulle procedure di approvazione, verifiche periodiche e segnalazione delle postazioni. Viene inoltre considerata la norma UNI 10772:2016 per i sistemi di riconoscimento automatico delle targhe.
Approvazione del dispositivo "Autosc@n Speed"
Il dispositivo prodotto da Maggioli s.p.a. è approvato come sistema per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità. L’atto precisa che il sistema è in grado di rilevare il transito di veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire immagini e gestire le procedure di trattamento dei dati, nei limiti delle caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal decreto. È altresì autorizzata la funzione di riconoscimento targhe, alle condizioni fissate dall’articolo 3.
Caratteristiche tecniche e funzioni accessorie
Il dispositivo è composto da sensore OCR monocromatico, sensore di contesto a colori, radar multi-lane e multi-object, illuminatore IR, unità di elaborazione per velocità e OCR in tempo reale, interfaccia web, memoria SSD e localizzazione/sincronizzazione satellitare multistandard. Sono previste funzioni accessorie utilizzabili solo per finalità statistiche o di monitoraggio in forma anonima e senza trattamento delle targhe: raccolta dati sui veicoli anche non in violazione, posizione GPS, controllo illuminatore, riconoscimento codici Kemler (ADR) e streaming video.
Prestazioni di riconoscimento targhe e limiti geometrici
Sulla base delle prove in laboratorio ai sensi della UNI 10772:2016, il dispositivo è classificato in classe A per il riconoscimento delle targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli e per motoveicoli/ciclomotori, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, di giorno e di notte, alle velocità di 50 e 70 km/h. È inoltre risultato in grado di riconoscere targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli fino a 230 km/h in classe A. Il funzionamento è ammesso entro precisi limiti geometrici: distanza massima 30 m, altezza massima 7 m, disassamento laterale massimo 8,50 m, angolo massimo di deformazione prospettica 16,9°, larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx pari a 7 m e profondità pari a 4 m. Il sistema può monitorare al massimo due corsie; oltre tale numero occorrono più dispositivi, nel rispetto dei limiti indicati.
Installazione, verifiche e condizioni di esercizio
L’installazione deve rispettare i limiti geometrici stabiliti dal decreto e le configurazioni di prova riportate nei manuali del dispositivo, per evitare alterazioni della funzionalità approvata. In ogni caso l’installazione deve essere conforme al Codice della strada e al regolamento di attuazione, non deve costituire pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni e deve rispettare la normativa di sicurezza sugli impianti elettrici in luoghi accessibili al pubblico. È previsto un obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno annuali ai sensi del D.M. 282/2017. Il dispositivo, essendo completamente automatico, non richiede la presenza degli organi di polizia stradale.
Produzione, commercializzazione e vincoli
I dispositivi prodotti e commercializzati dovranno essere conformi al prototipo depositato il 21 gennaio 2021 e alla documentazione tecnica presentata. Ogni esemplare dovrà riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore. Non sono consentite modifiche al dispositivo o ai suoi componenti in assenza di specifiche modifiche del decreto. La commercializzazione dovrà avvenire unitamente ai manuali di installazione e uso, applicabili nei limiti e alle condizioni del provvedimento, salvo contrasto con esso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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