Decreto dirigenziale n. 350 del 16/08/2021
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità. È concessa l’estensione dell’approvazione del dispositivo per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità puntuale e media, denominato “Velocar Red & Speed EVO M”, prodotto dalla società Velocar S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 55c - Castiglione delle Stiviere (MN), ad una nuova versione denominata “VRS EVO-M”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto estende l’approvazione già rilasciata nel 2017 al dispositivo di rilevamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità "Velocar Red & Speed EVO M" alla nuova versione "VRS EVO-M", nelle configurazioni con ottica da 35 mm e da 50 mm. Sono definite le prestazioni della funzione di riconoscimento targhe, i limiti geometrici di installazione e le condizioni di esercizio, richiamando la norma UNI 10772:2016 e il D.M. 282/2017 sulle verifiche periodiche e la taratura. Restano ferme tutte le prescrizioni del decreto dirigenziale n. 5240 del 31 agosto 2017; inoltre, produzione, commercializzazione, marcatura e uso sono subordinati alla conformità al prototipo, alla documentazione depositata e al manuale tecnico approvato.
Estensione dell’approvazione del dispositivo "Velocar Red & Speed EVO M" alla nuova versione "VRS EVO-M"
Estensione dell’approvazione del dispositivo "Velocar Red & Speed EVO M" alla versione "VRS EVO-M"
Il decreto estende l’approvazione ministeriale già rilasciata al dispositivo di controllo automatico della velocità "Velocar Red & Speed EVO M" alla nuova versione "VRS EVO-M", prodotto da Velocar S.r.l. L’atto si fonda sulle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, nonché sul D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 per le verifiche di funzionalità e taratura e sulla norma UNI 10772:2016 per i sistemi di elaborazione delle immagini e riconoscimento targhe.
Base normativa e finalità
Il provvedimento richiama l’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quale base per l’approvazione dei dispositivi destinati all’accertamento automatico delle violazioni, l’art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sulle procedure di approvazione e omologazione, l’art. 142 del Codice della strada sui limiti di velocità e l’art. 201, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, in tema di contestazione immediata e utilizzo di apparecchiature debitamente approvate. È inoltre richiamato l’art. 345 del regolamento, che stabilisce i requisiti generali delle apparecchiature di accertamento della velocità.
Oggetto dell’estensione e documentazione esaminata
La società Velocar S.r.l. ha chiesto di estendere il dispositivo già approvato a una nuova versione denominata "VRS EVO-M", nel modello "VRS-EVO-T12-5-R", caratterizzato da:
- nuova telecamera bianco e nero "V01035" da 12,3 MP per lettura targhe, con ottiche da 35 mm e da 50 mm, in sostituzione delle precedenti "V00036" e "V00449";
- nuova telecamera di contesto a colori "V00925" da 5 MP, in sostituzione della precedente "V00080";
- nuova scheda di elaborazione e controllo "V00944", in sostituzione della precedente "V00042".
Il Ministero ha valutato la documentazione tecnica depositata, i rapporti di prova svolti presso laboratorio accreditato ai sensi della UNI 10772:2016 e il manuale di installazione e utilizzo versione 1.3, trasmesso con integrazione del 25 giugno 2021.
Classi prestazionali e funzione di riconoscimento targhe
Sulla base delle prove base ed estese effettuate con le due distanze focali, il dispositivo è considerato idoneo al riconoscimento delle targhe nelle seguenti condizioni:
- velocità di movimentazione targhe pari a 50 e 70 km/h;
- traffico canalizzato e non canalizzato;
- condizioni ambientali diurne e notturne;
- tipologie di veicoli: targhe posteriori autoveicoli, targhe anteriori autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, secondo gli artt. 250 e 258 del D.P.R. n. 495/1992.
Per tali casistiche il dispositivo raggiunge classe di accuratezza A. Inoltre, con prove estese oltre la velocità base, è risultato idoneo fino a 230 km/h, sempre in classe A, per targhe posteriori e anteriori di autoveicoli e motoveicoli.
Limiti geometrici di installazione e capacità di monitoraggio
Per la configurazione con ottica da 35 mm il decreto stabilisce i seguenti limiti geometrici:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 34,00 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 7,50 m;
- disassamento laterale massimo: 10,60 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 18,6°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 11,20 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m.
Per la configurazione con ottica da 50 mm i limiti sono invece:
- distanza massima effettiva: 33,50 m;
- altezza massima da terra: 7,50 m;
- disassamento laterale massimo: 8,70 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 15,5°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,50 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m.
Il sistema con ottica da 35 mm può monitorare al massimo tre corsie; quello con ottica da 50 mm al massimo due corsie. Per un numero maggiore di corsie è necessario utilizzare più dispositivi, nel rispetto dei limiti geometrici indicati.
Installazione, esercizio e manutenzione
Le condizioni di installazione devono corrispondere al manuale del dispositivo depositato presso il Ministero, così da evitare modifiche che alterino la funzionalità approvata. Il dispositivo va utilizzato secondo quanto previsto nel medesimo manuale. È prescritta una verifica periodica di funzionalità e taratura almeno annuale, in conformità al D.M. n. 282/2017.
Produzione, commercializzazione e tracciabilità del dispositivo
I dispositivi prodotti e distribuiti in base a questa approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso il Ministero. Devono recare indelebilmente:
- gli estremi del decreto dirigenziale n. 5240 del 31 agosto 2017;
- gli estremi del presente decreto;
- nome del fabbricante;
- modello e configurazione del dispositivo;
- distanza focale dell’ottica della fotocamera in bianco e nero.
La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale del dispositivo, applicabile per quanto non contrastante con il decreto. È espressamente vietato apportare modifiche al dispositivo in assenza di una specifica modifica del presente decreto.
Disposizioni finali
Restano invariate tutte le prescrizioni del decreto dirigenziale n. 5240 del 31 agosto 2017. Il decreto è adottato dal Direttore della Divisione competente della Direzione Generale per la sicurezza stradale, sulla base della delega temporanea disposta con direttiva del Capo Dipartimento n. 192 del 26 luglio 2021.
Punti principali
Estensione dell’approvazione originaria
L’approvazione del dispositivo "Velocar Red & Speed EVO M", già rilasciata con decreto dirigenziale n. 5240 del 31 agosto 2017, viene estesa alla nuova versione denominata "VRS EVO-M". L’estensione riguarda il modello "VRS-EVO-T12-5-R" nelle due configurazioni con ottica da 35 mm e da 50 mm. Restano invariati gli obblighi e le prescrizioni già stabiliti nel decreto del 2017.
Prestazioni di riconoscimento targhe
Il dispositivo, sulla base delle prove in laboratorio eseguite secondo la norma UNI 10772:2016, è ritenuto idoneo a riconoscere targhe posteriori e anteriori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con classe di accuratezza A alle velocità di movimentazione di 50 e 70 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, di giorno e di notte. Sono state inoltre effettuate prove estese fino a 230 km/h, con esito positivo in classe A per le targhe posteriori e anteriori di autoveicoli e motoveicoli.
Limiti geometrici e capacità operative
Per la configurazione con ottica da 35 mm il decreto indica specifici limiti geometrici di impiego: distanza massima 34,00 m, altezza massima 7,50 m, disassamento laterale massimo 10,60 m, angolo massimo di deformazione prospettica 18,6°, larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx pari a 11,20 m e profondità pari a 7,00 m. Per la configurazione con ottica da 50 mm i limiti sono: distanza massima 33,50 m, altezza massima 7,50 m, disassamento laterale massimo 8,70 m, angolo massimo 15,5°, larghezza a 0 lx pari a 7,50 m e profondità pari a 7,00 m. La configurazione da 35 mm consente il monitoraggio massimo di tre corsie, quella da 50 mm di due corsie, con necessità di più dispositivi oltre tali limiti.
Installazione, esercizio e verifiche periodiche
Le condizioni di installazione devono corrispondere al manuale del dispositivo depositato presso il Ministero, al fine di evitare alterazioni della funzionalità approvata. L’uso deve avvenire secondo il medesimo manuale. Il dispositivo è soggetto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale, ai sensi del D.M. 282 del 13 giugno 2017.
Produzione, commercializzazione e divieto di modifiche
I dispositivi prodotti e distribuiti in base alla presente approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso il Ministero. Devono inoltre riportare indelebilmente gli estremi del decreto n. 5240 del 31 agosto 2017 e del presente decreto, oltre al nome del fabbricante, al modello, alla configurazione e alla distanza focale dell’ottica della fotocamera in bianco e nero. La commercializzazione deve avvenire con il manuale del dispositivo, applicabile nei limiti non contrastanti con il decreto. Non sono ammesse modifiche al dispositivo senza una specifica modifica del decreto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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