Decreto dirigenziale n. 349 del 16/08/2021
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità. Il dispositivo per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea denominato “CELERITAS MVD 2020”, prodotto dalla società EngiNe s.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto, 15 - Viterbo (VT), è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva, ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada e della relativa disciplina attuativa, il dispositivo "CELERITAS MVD 2020" della società EngiNe s.r.l. per l’accertamento del superamento dei limiti di velocità istantanea. L’atto definisce configurazioni tecniche, limiti prestazionali, condizioni di installazione ed esercizio, obblighi di taratura e regole di produzione/commercializzazione. Per la versione dotata del sistema Vista EnVES08-4KM è prevista anche la funzione di riconoscimento targhe secondo UNI 10772:2016, con specifici limiti geometrici e prestazionali.
Approvazione del dispositivo automatico per il rilevamento della velocità "CELERITAS MVD 2020" prodotto da EngiNe s.r.l.
Approvazione del dispositivo "CELERITAS MVD 2020"
Il decreto dirigenziale approva il dispositivo automatico per l’accertamento del superamento dei limiti di velocità istantanea denominato "CELERITAS MVD 2020", prodotto da EngiNe s.r.l. L’atto è adottato in attuazione dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell’art. 192 e dell’art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché del D.M. 13 giugno 2017, n. 282 sulle procedure di approvazione, verifiche periodiche e segnalazione delle postazioni.
Quadro normativo e istruttoria
Il provvedimento richiama anche l’art. 142 del Codice della Strada sui limiti di velocità e l’art. 201, in particolare i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, relativi ai casi di contestazione non immediata e all’uso di dispositivi omologati o approvati per l’accertamento automatico. Viene inoltre richiamata la norma UNI 10772:2016, applicabile ai sistemi di elaborazione immagini video per il riconoscimento delle targhe. L’istruttoria è basata sulla richiesta presentata da EngiNe s.r.l. il 19 giugno 2019, sul prototipo depositato, sui rapporti di prova eseguiti presso laboratorio accreditato, sulle integrazioni documentali trasmesse nel 2021 e sul parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Terza Sezione, reso con voto n. 2/21 nell’adunanza del 18 marzo 2021.
Soggetto beneficiario e oggetto dell’approvazione
L’approvazione riguarda il dispositivo prodotto dalla società EngiNe s.r.l., con sede legale in Via Vittorio Veneto 15, Viterbo. Il decreto riconosce il sistema come idoneo all’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea e ne delimita l’operatività alle configurazioni tecniche e alle condizioni descritte negli articoli successivi.
Caratteristiche tecniche e configurazioni
Il dispositivo è composto da un sensore radar, definito come componente metrologicamente rilevante, e da un sistema di acquisizione ed elaborazione che può essere alternativamente:
- Vista EnVES09-4KM-CTX;
- Vista EnVES08-4KM.
La configurazione Vista EnVES09-4KM-CTX comprende una telecamera monocromatica per l’immagine targa, una telecamera a colori per la ripresa di contesto, illuminatore IR, sottosistema di elaborazione, sottosistema di comunicazione e ricevitore GPS. In questa versione il sistema può controllare fino a quattro corsie, indipendentemente dal senso di marcia.
La configurazione Vista EnVES08-4KM comprende una telecamera monocromatica testata secondo UNI 10772:2016, idonea alla lettura OCR delle targhe in infrazione, una telecamera a colori opzionale per il contesto, illuminatore IR, sottosistema di elaborazione e di comunicazione. In questa versione il sistema può controllare fino a due corsie, indipendentemente dal senso di marcia, nel rispetto dei limiti di riconoscimento fissati dal decreto.
Funzioni approvate e funzioni accessorie
Il decreto precisa che il dispositivo è in grado di:
- rilevare il transito di veicoli in violazione;
- classificarli in macroclassi;
- acquisire le immagini;
- gestire le procedure previste per il trattamento dei dati.
Per la sola versione con sistema Vista EnVES08-4KM, il dispositivo può anche riconoscere le targhe dei veicoli in infrazione ai sensi della UNI 10772:2016. Inoltre, il sistema è in grado di oscurare le targhe di veicoli ripresi nella scena ma non coinvolti nella violazione, nonché di oscurare il parabrezza nei casi di riprese frontali.
Sono consentite alcune funzioni accessorie, esclusivamente per finalità statistiche o di monitoraggio in forma anonima e comunque non utilizzabili per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada:
- lettura dell’eventuale pannello indicante il trasporto di merce pericolosa, con riferimento ai codici Kemler e ONU;
- memorizzazione delle immagini di tutti i veicoli in transito per scopi di polizia;
- raccolta di dati sui veicoli in transito anche non in violazione, quali velocità, classe e lunghezza.
Classi prestazionali e limiti funzionali del riconoscimento targhe
Per la versione Vista EnVES08-4KM, sulla base delle prove base ed estese condotte in laboratorio secondo la UNI 10772:2016, il dispositivo è ritenuto idoneo al riconoscimento delle targhe alle velocità di movimentazione pari a 50, 70 e 97 km/h, in traffico canalizzato e non canalizzato, di giorno e di notte. Le targhe considerate sono quelle posteriori degli autoveicoli formati A e B, le targhe anteriori degli autoveicoli, le targhe dei motoveicoli e dei ciclomotori.
Le classi di accuratezza indicate sono tutte di classe A per:
- targhe posteriori di autoveicoli in traffico canalizzato;
- targhe posteriori di autoveicoli in traffico non canalizzato;
- targhe anteriori di autoveicoli in traffico non canalizzato;
- targhe di motoveicoli e ciclomotori.
Il decreto precisa inoltre che, con prove estese oltre la velocità base, la stessa versione è risultata capace di riconoscere in classe A le targhe posteriori e anteriori degli autoveicoli fino a 205 km/h.
Limiti geometrici e capacità di controllo
Per la sola versione Vista EnVES08-4KM, il funzionamento è ammesso entro i seguenti limiti geometrici nel rilevamento di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
- distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 24,41 m;
- altezza massima da terra dell’unità di ripresa: 7,00 m;
- disassamento laterale massimo tra sistema di ripresa e mezzeria della corsia/carreggiata: 14,50 m;
- angolo massimo di deformazione prospettica: 18,321°;
- larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;
- profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 12,00 m.
Il sistema può monitorare al massimo due corsie e, se la strada presenta un numero superiore di corsie, occorre prevedere più dispositivi, sempre nei limiti geometrici indicati.
Installazione, esercizio e verifiche periodiche
L’installazione deve rispettare le condizioni di prova e i manuali del dispositivo, al fine di non introdurre modifiche che possano comprometterne o alterarne la funzionalità nella configurazione approvata. L’installazione deve inoltre avvenire nel rispetto del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, senza creare pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni, e osservando le norme di sicurezza per apparecchiature elettriche in aree accessibili al pubblico.
Il dispositivo deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale, ai sensi del D.M. n. 282/2017. È inoltre previsto che il dispositivo possa funzionare in modo completamente automatico, consentendo la contestazione differita e, in presenza dell’organo di polizia, anche la contestazione immediata.
Produzione, marcatura e divieti di modifica
I dispositivi prodotti e commercializzati in base all’approvazione devono essere conformi al prototipo depositato il 19 giugno 2019 e alla documentazione tecnica presentata al Ministero. Ogni esemplare deve riportare in modo indelebile gli estremi del decreto e il nome del produttore.
Non è consentito apportare modifiche al dispositivo o ai componenti oggetto dell’approvazione senza una specifica modifica del decreto. La commercializzazione deve avvenire unitamente ai manuali del dispositivo, applicabili nei limiti e alle condizioni del provvedimento, salvo contrasto con esso.
Punti principali
Base normativa e approvazione
Il decreto si fonda sull’art. 45 e sull’art. 201 del Codice della Strada, sull’art. 192 e sull’art. 345 del regolamento di esecuzione, nonché sul D.M. 13 giugno 2017, n. 282. Approva il dispositivo automatico "CELERITAS MVD 2020" prodotto da EngiNe s.r.l. per l’accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità istantanea.
Configurazioni tecniche del dispositivo
Il sistema è composto da un sensore radar, componente metrologicamente rilevante, e da un sistema di acquisizione/elaborazione alternativo: Vista EnVES09-4KM-CTX oppure Vista EnVES08-4KM. La prima configurazione controlla fino a quattro corsie; la seconda fino a due corsie. La versione Vista EnVES08-4KM è anche abilitata al riconoscimento targhe ai sensi della UNI 10772:2016, nei limiti stabiliti dal decreto.
Prestazioni, limiti e funzioni accessorie
Per la versione Vista EnVES08-4KM il decreto indica classi di accuratezza di tipo A per targhe posteriori e anteriori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, con prove estese fino a 205 km/h per le targhe degli autoveicoli. Sono fissati specifici limiti geometrici di installazione e di riconoscimento. Il sistema può svolgere anche funzioni accessorie solo statistiche o di monitoraggio anonimo, come lettura del pannello merci pericolose, memorizzazione immagini per scopi di polizia e raccolta dati sui veicoli non in violazione.
Installazione, verifiche e commercializzazione
L’installazione deve rispettare i limiti tecnici e le norme del Codice della Strada, senza pregiudicare la sicurezza della circolazione. Il dispositivo va sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno annuali, secondo il D.M. n. 282/2017. I prodotti commercializzati devono essere conformi al prototipo depositato, riportare gli estremi del decreto e il nome del produttore, senza modifiche non autorizzate.
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