Sentenza del 16/11/2016 n. 8819 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI - Monitoraggio fiscale - Omessa compilazione del Quadro RW - Applicazione retroattiva art. 12 d.l. 78/2009 - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'illegittimità dell'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009, utilizzato per estendere i termini di accertamento mediante un meccanismo presuntivo in relazione alla mancata dichiarazione di attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero. Secondo la contestazione, tale disposizione ha natura sostanziale e non meramente procedurale, incidendo sulla posizione giuridica del contribuente e sui termini decadenziali dell'accertamento; pertanto non può operare per annualità precedenti alla sua entrata in vigore.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta: l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009 è stata ritenuta illegittima. La disposizione, introducendo una presunzione con effetti sui termini per l'accertamento, deve essere qualificata come norma sostanziale e non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, in conformità al principio generale di irretroattività della legge. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento o delle sanzioni fondati esclusivamente su tale applicazione retroattiva.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge n. 78/2009
La norma, nella parte in cui introduce un meccanismo presuntivo collegato alle attività detenute all'estero e produce effetti sui termini decadenziali dell'accertamento, ha natura sostanziale. Per tale ragione non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
La disposizione esprime il principio generale di irretroattività della legge, impedendo di applicare una norma sostanziale a fatti o periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore, salvo una previsione retroattiva valida ed espressa.
Libro VI del Codice civile, Della tutela dei diritti
La collocazione delle norme sulle prove, comprese le presunzioni, e delle norme sulla decadenza nel Libro VI del Codice civile costituisce un indicatore della loro natura sostanziale, anziché esclusivamente procedurale.
Massime di principio
- Una norma tributaria che introduce presunzioni o modifica i termini decadenziali dell'accertamento incide sostanzialmente sulla posizione del contribuente e, in linea generale, non può essere applicata retroattivamente.
- Per stabilire se una disposizione possa valere per annualità precedenti occorre verificarne la natura: le norme sostanziali seguono il principio di irretroattività, mentre le norme meramente procedurali possono avere un diverso regime temporale.
- L'Amministrazione finanziaria non può estendere retroattivamente i termini di accertamento mediante una presunzione introdotta successivamente rispetto al periodo d'imposta contestato.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data di entrata in vigore della norma, il periodo d'imposta interessato e se l'accertamento dipenda essenzialmente dalla presunzione o dall'estensione dei termini prevista dalla disposizione sopravvenuta.
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