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Sentenza

Sentenza del 07/09/2017 n. 3264 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito della società per l'anno 2006, elevandolo da euro 3.668,00 a euro 189.558,00, sulla base di indagini bancarie effettuate nei confronti dell'amministratore e socio V. Erano inoltre stati accertati redditi da partecipazione in capo ai soci, rispettivamente per euro 66.920,00 e euro 7.436,00. Gli appellanti sostenevano che la capacità finanziaria del socio derivasse dalla vendita di immobili, da un prestito familiare e da un mutuo, e non da utili societari occultati. Contestavano inoltre l'utilizzo dei versamenti e prelevamenti bancari come ricavi, chiedevano il riconoscimento di costi di produzione e lamentavano una doppia imposizione per la presunta distribuzione degli utili ai soci.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha respinto integralmente gli appelli e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto tardive e comunque non provate le giustificazioni relative alle fonti della disponibilità finanziaria, rilevando l'assenza di documentazione idonea e il fatto che alcune operazioni sarebbero avvenute dopo il 2006. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, versamenti e prelevamenti bancari possono essere considerati ricavi, salvo prova analitica contraria del contribuente. Non ha riconosciuto costi forfettari, poiché non si trattava di accertamento induttivo extracontabile e i costi non erano stati dimostrati quanto a esistenza e inerenza. Ha inoltre escluso la doppia imposizione, ritenendo applicata agli utili distribuiti la tassazione limitata al 40% prevista dall'art. 47 del TUIR. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.800,00.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

    Impone di considerare ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente provi che i versamenti siano registrati in contabilità e che i prelevamenti siano serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili.

    Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione legale relativa a favore dell'Amministrazione finanziaria. Il contribuente deve fornire una prova specifica, documentata e riferita alle singole operazioni per dimostrare che esse non rappresentano ricavi imponibili.

  • Art. 47 del TUIR

    Gli utili distribuiti concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare.

    Nel caso esaminato, la tassazione del reddito attribuito ai soci era stata applicata solo nella percentuale prevista dalla norma; pertanto la Commissione ha escluso una duplicazione integrale dell'imposta.

  • Cassazione, sentenze n. 4554/2010, n. 23852/2009, n. 18016/2005, n. 13398/2003, n. 11240/2002, n. 16198/2001 e n. 25365/2007

    Alla presunzione di legge deve essere contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice né una mera affermazione generale.

    La prova contraria alle risultanze dei conti correnti deve essere concreta, analitica e documentata; non è sufficiente indicare genericamente l'origine non imponibile delle somme.

  • Cassazione, sentenza n. 4589/2009

    È onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili.

    L'Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio mediante i dati dei conti bancari, mentre il contribuente deve dimostrare la natura non imponibile delle singole operazioni.

  • Cassazione, sentenza n. 23873/2010

    La deduzione forfettaria di costi è possibile solo nel caso di accertamento induttivo extracontabile.

    Quando l'accertamento si fonda sulle movimentazioni bancarie, non è automaticamente riconoscibile una percentuale forfettaria di costi: il contribuente deve provare specificamente l'esistenza e l'inerenza dei costi.

Massime di principio

  • In presenza di un accertamento basato su indagini bancarie, ogni versamento o prelevamento potenzialmente rilevante deve essere giustificato con documentazione puntuale, come contratti, fatture, atti notarili, quietanze o prova dei beneficiari.
  • La semplice indicazione di finanziamenti, prestiti familiari, vendite immobiliari o mutui non è sufficiente: occorre dimostrare documentalmente l'effettiva erogazione, la data e il collegamento con le specifiche somme contestate.
  • Le giustificazioni prodotte per la prima volta in appello possono essere dichiarate inammissibili e, comunque, rischiano di non essere considerate se non supportate da prove tempestivamente prodotte.
  • Le operazioni avvenute in anni successivi a quello oggetto di accertamento difficilmente possono giustificare disponibilità finanziarie utilizzate nell'anno precedente, salvo prova rigorosa della provenienza e della disponibilità anticipata delle somme.
  • Per superare la presunzione bancaria non basta una ricostruzione generale della situazione patrimoniale: è necessaria una riconciliazione analitica delle singole movimentazioni.
  • Il riconoscimento dei costi non è automatico quando l'Ufficio ricostruisce i ricavi mediante dati bancari; i costi devono essere provati e dimostrati come inerenti all'attività d'impresa.
  • La distribuzione presunta di utili ai soci di una società a ristretta base partecipativa può essere contestata, ma la prova contraria deve essere concreta e idonea a dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti.
  • La doppia imposizione non ricorre automaticamente quando il reddito societario e quello dei soci sono tassati secondo il distinto regime previsto per gli utili distribuiti e solo nella percentuale imponibile stabilita dalla legge.

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