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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21524/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura custodiale (carcere) con una misura meno afflittiva, dopo che al ricorrente era stata nuovamente applicata la custodia in carcere per violazioni delle prescrizioni imposte nell'ambito del delitto di estorsione aggravata (art. 416‑bis.1 c.p.). Il difensore deduceva: 1) vizio per mancata impugnazione dell'ordinanza di aggravamento e perciò assenza di giudicato cautelare; 2) omissione del Tribunale nel considerare il tempo trascorso in stato di detenzione e che le violazioni sarebbero state solo di prescrizioni accessorie (essere in compagnia di un pregiudicato) e non principali, e mancata indicazione del presunto sforamento del tempo di rientro dalla visita medica; 3) mancata valutazione delle dichiarazioni della compagna che attestava il prolungarsi delle visite mediche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la richiesta di revoca/sostituzione è disciplinata dall'art. 299 c.p.p. e richiede l'allegazione di elementi di novità; in appello non è obbligatorio riesaminare ex novo le condizioni della misura ma verificare l'esistenza di elementi nuovi idonei a modificare le esigenze cautelari. I secondi e terzi motivi sono stati giudicati inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui vi erano plurime violazioni (allontanamento in luogo incompatibile con la destinazione autorizzata, presenza con pregiudicato, discrepanze negli orari di rientro rispetto alla documentazione medica; le dichiarazioni della compagna non erano corroborate da documenti) tali da dimostrare l'incapacità del ricorrente a rispettare le prescrizioni e legittimare l'aggravamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); la decisione va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; non consegue la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    La richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare richiede l'allegazione di elementi di novità; in sede di impugnazione il controllo è limitato alla verifica di nuovi elementi che modifichino il quadro cautelare.

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il 'tempo silente' (tempo trascorso dalla commissione del reato) deve essere valutato dal giudice che dispone la misura cautelare; non è invece richiesto ai fini della revoca/sostituzione ex art. 299 se non come elemento sopravvenuto rilevante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze per il ricorrente in Cassazione per ricorso inammissibile: condanna alle spese e determinazione di una somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla situazione detentiva dell'indagato.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Norma riferita al tipo di reato (aggravazione legata alla criminalità organizzata) che figura nel contesto delle esigenze cautelari applicate.

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1‑bis e ss. cod. proc. pen.

    Norme procedurali sul contraddittorio scritto e sulla possibilità di trattazione orale; nel caso il procedimento si è svolto per contraddittorio scritto in assenza di richiesta di trattazione orale.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 (Antignano); Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020 (Barbaro); Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021 (Attento)

    Consolidata giurisprudenza che chiarisce i limiti del riesame in appello contro ordinanze cautelari e la valutazione del tempo trascorso: l'appello non deve riesaminare ex novo le esigenze cautelari ma verificare la presenza di elementi nuovi idonei a modificarle.

Massime di principio

  • Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 299 c.p.p. è necessario produrre e allegare elementi di novità rispetto al quadro probatorio valutato in precedenza.
  • Il cosiddetto 'tempo silente' va valutato dal giudice che dispone la misura cautelare; il mero tempo trascorso non è di per sé sufficiente in appello per chiedere attenuazione della misura, salvo che non emerga come fatto sopravvenuto rilevante.
  • Più violazioni delle prescrizioni (anche se singolarmente relative a misure accessorie) e la loro ripetizione possono giustificare un aggravamento della misura, poiché dimostrano una prognosi negativa circa la capacità del soggetto di rispettare le prescrizioni.
  • Dichiarazioni di terzi (es. conviventi) prive di riscontro documentale hanno scarso valore probatorio se non corroborate da elementi oggettivi; è consigliabile fornire documentazione (registrazioni, certificazioni mediche, testimoni) che confermi le spiegazioni fornite.
  • In sede di impugnazione la Corte/verificatore non procede a una rivalutazione completa delle emergenze indiziarie ma controlla la correttezza giuridica e la presenza di nuovi fatti o documenti che modifichino il quadro cautelare.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); valutare attentamente la fondatezza e la documentazione prima di proporre ricorso.

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