Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-19/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022. — I e S contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1 – Minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro – Rigetto da parte di tale Stato membro della richiesta di presa in carico di tale minore – Diritto a un ricorso effettivo di detto minore o di tale parente avverso la decisione di rigetto – Articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore. — Causa C-19/21

Giurisprudenza europea62021CJ0019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha chiarito che, nel sistema Dublino III, il minore non accompagnato può contestare il rigetto della richiesta di presa in carico presentata per ricongiungersi con il parente legalmente presente in un altro Stato membro, quando la domanda è fondata sull’articolo 8, paragrafo 2. La tutela giurisdizionale effettiva impone infatti di consentire al minore di far valere la violazione del criterio di competenza che gli garantisce il ricongiungimento nel suo interesse superiore. Al contrario, lo zio o altro parente non dispone di un autonomo diritto di ricorso contro il rigetto della presa in carico.

Rinvio pregiudiziale sul diritto di ricorso del minore non accompagnato avverso il rifiuto dello Stato membro richiesto di una presa in carico ex articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

La questione giuridica

Si domanda se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, eventualmente letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e dei diritti all’unità familiare e all’interesse superiore del minore, imponga allo Stato membro richiesto di riconoscere un ricorso giurisdizionale effettivo contro il rigetto della richiesta di presa in carico presentata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, sia al minore non accompagnato sia al parente presente legalmente nello Stato membro richiesto; in subordine, se tale diritto derivi direttamente dall’articolo 47 della Carta; e, in caso affermativo, come tale decisione debba essere comunicata.

Principio di diritto

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, letto alla luce degli articoli 7, 24 e 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro cui è rivolta una richiesta di presa in carico fondata sull’articolo 8, paragrafo 2, deve riconoscere al minore non accompagnato richiedente protezione internazionale un ricorso giurisdizionale avverso il rigetto di tale richiesta, poiché il rifiuto può pregiudicare il diritto del minore a essere ricongiunto con il parente idoneo; tale diritto di ricorso non spetta invece al parente residente nello Stato membro richiesto, che non trae da tali norme una posizione giuridica azionabile contro il rifiuto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 2, lettere b), d), g), h), i) e j), del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 5 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 6 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 8 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 10 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 21 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Regolamento (CE) n. 1560/2003
  • Regolamento (CE) n. 343/2003

Rifiuto della presa in carico di un minore non accompagnato e diritto di ricorso nel sistema Dublino III

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi) in una controversia tra un cittadino egiziano minorenne al momento della domanda di asilo, il suo zio residente legalmente nei Paesi Bassi e le autorità olandesi. La questione centrale è se il rigetto, da parte dello Stato membro richiesto, di una domanda di presa in carico presentata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III debba poter essere impugnato dal minore non accompagnato e/o dal parente interessato.

Fatti e procedimento principale

Il richiedente protezione internazionale, I, ha presentato domanda in Grecia da minorenne, dichiarando di voler essere ricongiunto con lo zio S, residente regolarmente nei Paesi Bassi e consenziente al ricongiungimento. Le autorità greche hanno quindi chiesto ai Paesi Bassi la presa in carico del minore sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013, poiché un parente ai sensi dell’articolo 2, lettera h), era legalmente presente nello Stato membro richiesto e poteva occuparsi di lui.

Le autorità olandesi hanno respinto la richiesta ritenendo non dimostrata l’identità del minore e, quindi, il vincolo di parentela. Un reclamo amministrativo è stato dichiarato manifestamente irricevibile sul rilievo che il regolamento Dublino III non prevede un ricorso contro il rifiuto di una richiesta di presa in carico. Il giudice nazionale ha quindi sollevato questioni sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento e della Carta.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’architettura del regolamento Dublino III, in particolare:

  • il considerando 13, sull’interesse superiore del minore;
  • il considerando 16, che valorizza il ricongiungimento con il familiare o parente nel caso del minore non accompagnato;
  • il considerando 19, che collega le garanzie giurisdizionali all’articolo 47 della Carta;
  • il considerando 39, che impone l’applicazione del regolamento in conformità con i diritti fondamentali.

Sono inoltre rilevanti l’articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 4, sull’interesse superiore del minore e sull’identificazione dei familiari/paranti; l’articolo 8, paragrafo 2, sul criterio di competenza quando il minore non accompagnato ha un parente legalmente presente in un altro Stato membro; e l’articolo 27, paragrafo 1, che riconosce un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che, in linea letterale, l’articolo 27, paragrafo 1, menziona il ricorso contro la decisione di trasferimento. Tuttavia, l’interpretazione della norma non può essere meramente testuale: occorre tener conto del contesto, degli obiettivi del regolamento e dei diritti fondamentali, in particolare degli articoli 7, 24 e 47 della Carta.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ribadisce che il sistema Dublino III non si limita a regolare rapporti tra Stati membri, ma coinvolge il richiedente asilo, al quale devono essere fornite informazioni sui criteri di competenza e deve essere garantito un ricorso effettivo. Una lettura restrittiva dell’articolo 27 rischierebbe di svuotare di efficacia le garanzie previste, soprattutto quelle procedurali relative ai minori non accompagnati.

La Corte sottolinea che il diritto del minore non accompagnato di essere ricongiunto con il parente idoneo, previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, può essere compromesso non solo da una decisione di trasferimento, ma anche dal rifiuto dello Stato membro richiesto di prendere in carico il minore. Se si negasse il ricorso contro tale rifiuto, il minore che presenta domanda nello Stato membro di primo ingresso resterebbe privo di tutela giurisdizionale, mentre disporrebbe di un ricorso se fosse stato oggetto di una decisione di trasferimento in caso di domanda presentata altrove. Ciò sarebbe incompatibile con l’articolo 47 della Carta.

La Corte valorizza anche gli articoli 7 e 24 della Carta: pur non esistendo un diritto generale all’unità della famiglia allargata, il combinato disposto con l’interesse superiore del minore consente di tutelare l’interesse del minore a essere ricongiunto con un parente che possa occuparsi di lui. L’articolo 8, paragrafo 2, mira infatti a garantire specifiche garanzie ai minori non accompagnati, nel loro interesse superiore.

Quanto al parente residente nello Stato membro richiesto, la Corte esclude invece la sussistenza di un diritto di ricorso. L’articolo 27, paragrafo 1, non gli attribuisce alcuna legittimazione; né gli articoli 7 e 24, paragrafo 2, della Carta, né l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, gli conferiscono diritti azionabili contro il rigetto della richiesta di presa in carico.

La Corte respinge anche l’obiezione secondo cui il ricorso sarebbe inutile o eccessivamente limitato perché, in pratica, inciderebbe solo sulla questione dei termini dell’articolo 21, paragrafo 1. La tutela effettiva esige che il giudice possa trarre tutte le conseguenze dall’eventuale illegittimità del rifiuto, senza svuotare il rimedio giurisdizionale.

Decisione della Corte

La Corte conclude che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e 47 della Carta, impone allo Stato membro richiesto di riconoscere al minore non accompagnato un ricorso giurisdizionale avverso il rifiuto della richiesta di presa in carico fondata sull’articolo 8, paragrafo 2. Tale diritto non spetta invece al parente del minore. La terza questione, relativa alle modalità di comunicazione della decisione e del diritto di ricorso, non viene esaminata perché non necessaria alla soluzione della controversia principale.

Principio affermato

Nel caso di una richiesta di presa in carico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, il minore non accompagnato deve poter impugnare il rifiuto dello Stato membro richiesto, poiché tale rifiuto può compromettere il suo diritto al ricongiungimento con il parente idoneo e la protezione effettiva dei suoi diritti fondamentali; il parente, invece, non dispone di un autonomo diritto di ricorso avverso tale rifiuto.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleregolamento dublino iiiminori non accompagnatiricorso giurisdizionale effettivodiritti fondamentali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.