Ordinanza n. 148/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva del concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nella quale la ricorrente è stata collocata al posto n. 92 con punti zero
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, sostenendo di avere diritto a un punteggio maggiore. In particolare, ha rivendicato tre punti per la condizione di famiglia monoparentale con figlio minorenne, ulteriori due punti per avere subito un procedimento di sfratto e ulteriori tre punti per la propria situazione reddituale. Il Comune si è costituito in giudizio. Il giudice ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti collocati nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato degli atti, del fumus boni iuris. Quanto ai tre punti per la famiglia monoparentale con figlio minorenne, ha ritenuto operante il divieto di cumulo previsto dalla disciplina applicabile: alla ricorrente erano già stati riconosciuti cinque punti per la presenza di un figlio minore con handicap, nell'ambito della riserva per famiglia monoparentale, e tale punteggio non è cumulabile con quello di tre punti previsto per la medesima situazione familiare senza handicap. Quanto ai due punti per lo sfratto, il giudice ha rilevato che la normativa considera la diversa fattispecie della necessità di abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità giudiziaria da non oltre tre anni dalla domanda, fattispecie nella quale non appare riconducibile lo sfratto subito dalla ricorrente. Quanto ai tre punti per la situazione reddituale, dall'ISEE prodotto e dalle censure formulate non risultava dimostrato il possesso dei requisiti economici previsti dalla disposizione invocata. Il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai restanti controinteressati, disponendo la pubblicazione dell'ordinanza e di un sunto del ricorso sul sito del Comune per quindici giorni. Ha assegnato alla ricorrente dieci giorni per chiedere la pubblicazione e cinque giorni per depositare la prova dell'avvenuta pubblicazione, avvertendo che l'inosservanza dei termini avrebbe comportato l'improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, l.r. n. 10/2003
prevede la formazione di un'autonoma lista per l'assegnazione degli alloggi per i titolari della riserva
La disciplina della riserva per le famiglie monoparentali comporta la formazione di un'autonoma lista, con applicazione dei punteggi previsti dalla normativa richiamata.
art. unico, comma 2, lett. b), d.P.Reg. 5 agosto 2004
per quanto concerne il “carico familiare”, stabilisce il divieto di cumulo tra i punti (tre) previsti per le famiglie monoparentali con un figlio minore convivente e quelli (cinque) per le medesime famiglie con un figlio portatore di handicap
Il punteggio per la famiglia monoparentale con figlio minore convivente non è cumulabile con il maggiore punteggio previsto per la famiglia monoparentale con figlio minore portatore di handicap.
art. 7 d.P.R. n. 1035/1972
contempla la fattispecie della “necessità di abbandonare l’alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall’autorità giudiziaria da non oltre 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza”
Il punteggio relativo alla necessità di lasciare l'alloggio presuppone la specifica fattispecie tipica dell'ordinanza giudiziaria di sgombero intervenuta entro tre anni dalla domanda e non si estende, in assenza di ulteriori elementi, allo sfratto subito.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata negata poiché il ricorso non appariva prima facie assistito dal necessario fumus boni iuris.
art. 49, comma 3, c.p.a.
se l’atto di integrazione del contraddittorio non viene notificato nei termini assegnati e successivamente depositato
L'inosservanza dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei termini assegnati determina la conseguenza processuale prevista dall'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il giudice dichiara il ricorso improcedibile
Il mancato perfezionamento e deposito della notifica per integrazione del contraddittorio nel termine assegnato comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una disciplina di assegnazione di alloggi ERP prevede un'autonoma graduatoria per una categoria riservataria e stabilisce specifici punteggi per il carico familiare, il punteggio più favorevole previsto per la presenza di un figlio minore con handicap non è cumulabile con il punteggio ordinario previsto per la famiglia monoparentale con figlio minore convivente.
- Il punteggio previsto per la necessità di abbandonare l'alloggio presuppone la ricorrenza della fattispecie normativa tipica dell'ordinanza di sgombero emessa dall'autorità giudiziaria entro il periodo temporale stabilito; tale requisito non può essere automaticamente equiparato alla mera sottoposizione a una procedura di sfratto.
- In sede cautelare, la domanda di sospensione della graduatoria deve essere respinta quando, sulla base della documentazione disponibile e delle censure dedotte, non risulti dimostrato il possesso dei requisiti normativi per i punteggi aggiuntivi rivendicati.
- Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria, la presenza di numerosi soggetti potenzialmente incisi dall'eventuale accoglimento impone l'integrazione del contraddittorio; ove ne ricorrano i presupposti, la notificazione ai controinteressati può essere autorizzata mediante pubblici proclami.
- Il mancato perfezionamento della notificazione disposta per l'integrazione del contraddittorio e il mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati comportano l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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