Circolare numero 107 del 13-08-2012
I nuovi regolamenti comunitari si applicano, a decorrere dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e, dal 1°giugno 2012, anche ai Paesi SEE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i nuovi regolamenti UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale si applicano alla Svizzera dal 1° aprile 2012 e ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) dal 1° giugno 2012. Vengono richiamate le precedenti circolari e i messaggi INPS rilevanti su legislazione applicabile, distacchi, formulari A1 e documenti portatili. Si precisa inoltre che, per la Svizzera, continua a rilevare il protocollo finale della Convenzione italo-svizzera del 1962, con estensione ai cittadini di Paesi terzi. Infine, sono confermate le regole transitorie sul computo dei periodi di distacco e sull’applicazione dei criteri già indicati dalla circolare n. 83/2010.
Applicazione dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale a Svizzera e Paesi SEE, con regime transitorio e legislazione applicabile
Applicazione dei nuovi regolamenti comunitari a Svizzera e Paesi SEE
La circolare si colloca nel quadro dell’attuazione della nuova regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale introdotta dal 1° maggio 2010 e ne definisce l’estensione alla Svizzera e ai Paesi SEE. Lo scopo principale è chiarire da quando e con quali effetti si applicano le norme su legislazione applicabile e distacchi nei rapporti con tali Stati, richiamando anche le precedenti istruzioni INPS già emanate sul tema.
Estensione territoriale della nuova disciplina
Per la Svizzera, la circolare indica che, in forza della Decisione n. 1/2012 del Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, i regolamenti (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e n. 987/2009 si applicano dal 1° aprile 2012. Per i Paesi SEE Islanda, Norvegia e Liechtenstein, sulla base della Decisione n. 76/2011 del Comitato misto SEE, l’applicazione decorre dal 1° giugno 2012.
Legislazione applicabile
Le disposizioni sul titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo alla legislazione applicabile, e del regolamento di applicazione n. 987/2009 si applicano, quindi, dal 1° aprile 2012 alla Svizzera e dal 1° giugno 2012 ai Paesi SEE. La circolare estende ai predetti Paesi le istruzioni già pubblicate in materia, con l’eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011, che riguarda l’applicazione del regolamento (UE) n. 1231/2010 ai cittadini di Stati terzi.
Rapporti con la Svizzera e cittadini di Paesi terzi
Per la Svizzera viene ribadito che resta in vigore il protocollo finale allegato alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 14 dicembre 1962. Il protocollo stabilisce che l’art. 5 della Convenzione si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla cittadinanza, fatta eccezione per la lettera f) relativa al personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari. La circolare evidenzia che questa disposizione, già considerata vigente anche sotto il previgente regolamento 1408/71, continua a operare anche dopo l’estensione dei nuovi regolamenti alla Svizzera. Ne discende che le regole comunitarie sulla legislazione applicabile si applicano anche ai cittadini di Paesi terzi nei rapporti con la Svizzera.
Regime transitorio e distacchi
In materia di distacco, la circolare richiama la Decisione n. A3 del 17 dicembre 2009 della Commissione amministrativa. Tale decisione stabilisce che i periodi di distacco maturati sotto il regolamento (CEE) n. 1408/71 devono essere sommati a quelli maturati sotto il regolamento (CE) n. 883/2004 ai fini del computo del periodo di distacco ininterrotto. La durata complessiva non può superare 24 mesi. Questo criterio si applica anche nei rapporti con Svizzera e Paesi SEE quando il distacco sia iniziato prima della data di applicazione della nuova normativa e prosegua successivamente: in tal caso, i periodi già concessi sotto il vecchio regime entrano nel conteggio del limite massimo di 24 mesi.
Disposizioni transitorie
Per i casi di passaggio dal vecchio al nuovo regime, devono essere seguiti i criteri già fissati al punto 26 della circolare n. 83 del 1° luglio 2010. Le date di riferimento sono il 1° aprile 2012 per la Svizzera e il 1° giugno 2012 per i Paesi SEE. La circolare, dunque, non introduce un autonomo apparato procedurale, ma consolida l’applicazione delle regole transitorie già esistenti, adattandole all’estensione territoriale della nuova disciplina.
Punti principali
Estensione della nuova regolamentazione a Svizzera e Paesi SEE
La circolare informa che, per effetto della Decisione n. 1/2012 del Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, i regolamenti (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e il regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 si applicano alla Svizzera dal 1° aprile 2012. Per i Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in base alla Decisione n. 76/2011 del Comitato misto SEE, l’applicazione decorre dal 1° giugno 2012.
Fonti e precedenti istruzioni richiamate
Vengono elencate le principali circolari e i messaggi INPS già emanati in materia di coordinamento comunitario, legislazione applicabile, distacchi, recupero di prestazioni indebite, formulari A1, paper SED e gestione delle pratiche internazionali. Tra questi sono richiamate, tra le altre, le circolari nn. 82, 83, 84, 98, 99, 105, 51 e 167, nonché i messaggi nn. 15147, 20286, 741 e 5954.
Legislazione applicabile e ambito soggettivo
Le disposizioni sul titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento di applicazione n. 987/2009 si applicano alla Svizzera dal 1° aprile 2012 e ai Paesi SEE dal 1° giugno 2012. La circolare precisa che tali disposizioni si estendono anche ai cittadini di Paesi terzi nei rapporti con la Svizzera, in quanto continua a operare il protocollo finale della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Svizzera del 14 dicembre 1962. È inoltre chiarito che la circolare n. 51 del 15 marzo 2011, relativa al regolamento (UE) n. 1231/2010 per i cittadini di Stati terzi, non si applica ai Paesi qui considerati.
Regola speciale per la Svizzera e richiamo alla Convenzione italo-svizzera
Per la Svizzera resta applicabile il protocollo finale allegato alla Convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962. Il punto 4 del protocollo dispone che l’art. 5 della Convenzione si applica a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla cittadinanza, salvo la lettera f) relativa al personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari. La circolare sottolinea che tale disciplina, già ritenuta vigente anche nel contesto del regolamento 1408/71, continua a valere anche dopo l’estensione dei nuovi regolamenti alla Svizzera.
Regime transitorio dei distacchi e calcolo dei 24 mesi
In relazione ai distacchi, la circolare richiama la Decisione n. A3 del 17 dicembre 2009 della Commissione amministrativa, secondo cui tutti i periodi di distacco maturati sotto il regolamento (CEE) n. 1408/71 devono essere considerati ai fini del calcolo del periodo di distacco ininterrotto ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004. Ne deriva che la durata complessiva del distacco, sommando i periodi maturati sotto entrambi i regolamenti, non può superare 24 mesi. Questo criterio vale anche per la Svizzera e per i Paesi SEE quando il distacco sia iniziato prima delle rispettive date di applicazione della nuova normativa e prosegua oltre tali date.
Disposizioni transitorie operative
Per i casi transitori devono essere applicati i criteri già indicati al punto 26 della circolare n. 83 del 1° luglio 2010, assumendo come date di riferimento il 1° aprile 2012 per la Svizzera e il 1° giugno 2012 per i Paesi SEE. La circolare non introduce nuovi adempimenti, ma richiama l’uso delle regole già stabilite per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo regime comunitario.
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