Circolare numero 106 del 10-08-2012
Ricognizione normativa - Indicazioni operative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni uniformi per la gestione, in fase ispettiva e di recupero credito, delle responsabilità solidali in materia di appalti e subappalti. Richiama la normativa di riferimento, chiarisce l’ambito soggettivo e temporale della solidarietà, distingue il regime del committente da quello dell’appaltatore e stabilisce le modalità di redazione e trasmissione del verbale ispettivo agli obbligati solidali. Precisa inoltre che l’addebito solidale non genera una nuova partita di credito né incide sul rilascio del DURC regolare.
Istruzioni operative sulla gestione delle obbligazioni contributive in solidarietà nell’appalto e subappalto
Responsabilità solidale negli appalti e subappalti: istruzioni operative
La circolare detta regole uniformi per la gestione delle obbligazioni contributive nascenti da vincolo di solidarietà, con riguardo sia alla fase ispettiva sia al recupero del credito. Il documento richiama l’evoluzione normativa in materia di appalto e subappalto e fornisce indicazioni pratiche su contenuti del verbale, flussi interni e successiva trasmissione agli uffici competenti.
Quadro normativo di riferimento
La circolare parte dal principio generale della solidarietà passiva di cui all’art. 1292 c.c., evidenziando che essa rafforza il credito consentendo al creditore di pretendere l’intera prestazione da uno qualunque dei coobbligati. In ambito contributivo, le norme centrali richiamate sono:
- art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall’art. 21, comma 1, del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012;
- art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006, nel testo vigente fino al 28 aprile 2012 e poi sostituito dall’art. 2, comma 5-bis, della L. n. 44/2012 di conversione del D.L. n. 16/2012.
La circolare richiama inoltre la circolare del Ministero del Lavoro n. 5 dell’11 febbraio 2011 e la circolare ministeriale n. 2/2012, che avevano già fornito primi chiarimenti sulla materia.
Solidarietà del committente nell’appalto
Per il contratto di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per:
- trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori;
- quote di trattamento di fine rapporto;
- contributi previdenziali dovuti per il periodo di esecuzione del contratto.
La responsabilità opera entro due anni dalla cessazione dell’appalto. Restano escluse le sanzioni civili, che sono poste a carico esclusivamente del responsabile dell’inadempimento.
La circolare ricorda anche che il committente, se convenuto in giudizio insieme all’appaltatore, può eccepire nella prima difesa il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore. Se ha eseguito il pagamento, può poi esercitare l’azione di regresso secondo le regole generali.
Somme aggiuntive, interessi moratori e decorrenza temporale
In merito alle somme per cui il committente può essere chiamato a rispondere, la circolare riporta il parere ministeriale del 21 marzo, secondo cui la solidarietà permane sugli interessi moratori relativi ai debiti previdenziali, sia contributivi e assistenziali sia assicurativi, nei limiti in cui intervengano quando sia raggiunta l’entità massima della sanzione civile.
Viene inoltre chiarito che, in una lettura sistematica della nuova disciplina, il committente non risponde delle somme aggiuntive per gli obblighi contributivi la cui scadenza di versamento sia successiva al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2012.
Ambito soggettivo della tutela
La circolare precisa che la tutela opera a favore di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto o nel servizio, non solo dei subordinati ma anche di altri soggetti inseriti nel ciclo lavorativo, come i collaboratori a progetto, nonché dei lavoratori "in nero", purché direttamente impiegati nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto.
Responsabilità dell’appaltatore verso il subappaltatore
Per il rapporto tra appaltatore e subappaltatore, la circolare distingue due fasi:
- fino al 28 aprile 2012, opera il regime dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006, con responsabilità solidale dell’appaltatore per ritenute fiscali, contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori dovuti dal subappaltatore;
- dal 29 aprile 2012, a seguito della modifica normativa, il regime dell’art. 29, comma 2, viene esteso anche all’appaltatore chiamato in solidarietà.
La circolare evidenzia che, dal 29 aprile 2012, il complessivo regime previsto per il committente deve essere esteso anche all’appaltatore nei confronti del subappaltatore, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale che assimila il subappalto a un vero e proprio appalto derivato.
Durata e limiti della solidarietà
Il vincolo di solidarietà cessa dopo due anni dalla cessazione dell’appalto; in presenza di subappalti, il termine decorre dalla cessazione del subappalto. Per la disciplina previgente relativa all’art. 35, comma 28, il vincolo era privo di limiti economici e non soggetto a decadenza, restando applicabile il termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi.
Redazione e contenuto del verbale ispettivo
In caso di accertata solidarietà, l’ispettore deve notificare all’obbligato solidale il verbale di accertamento già notificato all’obbligato principale. Il verbale deve contenere:
- l’esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell’addebito;
- l’elenco dei lavoratori;
- i periodi di lavoro di ciascun lavoratore;
- i riferimenti normativi da cui deriva il vincolo solidale.
Il verbale deve essere congruamente motivato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 33 della legge n. 183/2010, tenendo conto delle specificità delle singole fattispecie.
Il verbale indirizzato all’obbligato principale e quello comunicato agli obbligati solidali devono riportare un unico NIU, corrispondente a quello del verbale principale, ma avere protocolli distinti. Il protocollo del verbale destinato al debitore principale deve essere necessariamente anteriore rispetto a quello del documento inviato al solidale.
Dati da inserire e tutela della riservatezza
I verbali devono riportare:
- i dati anagrafici, fiscali e contributivi dell’obbligato principale;
- i dati anagrafici e fiscali degli obbligati solidali, in apposita sezione separata.
Questa distinzione è funzionale sia alla trasparenza dell’atto sia alla tutela della riservatezza dei dati che non interessano il chiamato in solidarietà.
Procedure interne, scheda VG00 e recupero del credito
In attesa della procedura Verbale Web, il documento da trasmettere all’obbligato solidale deve seguire il modello di Verbale Unico allegato alla circolare. Per il monitoraggio delle posizioni dei debitori solidali deve essere compilata la scheda VG00, che gli ispettori devono redigere e che il personale amministrativo acquisisce manualmente tramite la funzione "Gestione obbligati solidali" della procedura VG00, nella sezione "Gestione Ispezioni" della Intranet.
La linea operativa "vigilanza ispettiva" deve inoltrare copia cartacea della scheda all’unità organizzativa "gestione del credito" per l’attivazione delle successive fasi di recupero. Gli addebiti in capo all’obbligato solidale sono poi trasferiti all’ufficio legale mediante U.L. 13, con allegata la scheda VG00, il verbale di accertamento e i relativi allegati.
La circolare segnala inoltre che è in fase di realizzazione una procedura dedicata per canalizzare negli archivi del recupero crediti il flusso informativo relativo ai crediti da solidarietà.
Effetti sul bilancio e sul DURC
La comunicazione del verbale all’obbligato solidale non determina l’iscrizione a bilancio di un’ulteriore partita di credito e non richiede l’attribuzione di una matricola contributiva distinta.
Infine, viene richiamato l’Interpello n. 3/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo cui il debito contributivo originato dalla solidarietà non pregiudica il rilascio del DURC regolare.
Disposizioni finali
Le nuove istruzioni sostituiscono le eventuali precedenti disposizioni adottate in ambito territoriale. La circolare preannuncia inoltre ulteriori istruzioni operative in relazione alle novità introdotte dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, relativa alla riforma del mercato del lavoro.
Punti principali
Finalità della circolare e contesto normativo
La circolare nasce per uniformare sul territorio i comportamenti nella gestione delle obbligazioni derivanti da vincolo di solidarietà, sia nella fase dell’accertamento ispettivo sia in quella del recupero del credito. L’intervento si colloca nel quadro delle modifiche apportate alla disciplina degli appalti dal Ministero del Lavoro e dai decreti-legge n. 5/2012 e n. 16/2012, convertiti nelle leggi n. 35/2012 e n. 44/2012.
Regime della solidarietà passiva e norme richiamate
Viene richiamato il principio civilistico della solidarietà passiva ex art. 1292 c.c., secondo cui il creditore può chiedere l’intera prestazione a uno qualsiasi dei debitori. In materia di appalto, le disposizioni centrali sono l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato nel tempo, e l’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006, poi sostituito dal 29 aprile 2012. La circolare distingue le regole applicabili al committente e quelle applicabili all’appaltatore nei rapporti con i subappaltatori.
Responsabilità solidale del committente
Nel contratto di appalto il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con appaltatore e subappaltatori per retribuzioni, quote di TFR e contributi previdenziali relativi al periodo di esecuzione dell’appalto, entro due anni dalla cessazione. Restano escluse le sanzioni civili, che gravano solo sul responsabile dell’inadempimento. Il committente può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e, in caso di pagamento, esercitare regresso. La circolare precisa inoltre che la solidarietà permane per gli interessi moratori sui debiti previdenziali, mentre il dies a quo per l’esclusione delle somme aggiuntive coincide con gli obblighi contributivi con scadenza successiva al 10 febbraio 2012.
Ambito soggettivo e durata della solidarietà
La solidarietà verso il committente si estingue dopo due anni dalla cessazione dell’appalto, o del subappalto se vi sono subappaltatori. Sono tutelati tutti i lavoratori impiegati nell’appalto o nel servizio, non solo i subordinati ma anche i collaboratori a progetto e i lavoratori irregolari, purché direttamente impiegati nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto. Per l’appaltatore, la solidarietà con il subappaltatore opera fino al 28 aprile 2012 secondo l’art. 35, comma 28, e dal 29 aprile 2012 anche ai sensi dell’art. 29, comma 2, con estensione del medesimo regime previsto per il committente.
Istruzioni operative per il verbale ispettivo
In caso di accertata solidarietà, l’ispettore deve comunicare all’obbligato solidale il verbale già notificato all’obbligato principale, contenente i fatti presupposto dell’addebito, l’elenco dei lavoratori, i periodi di lavoro e i riferimenti normativi del vincolo solidale. Il verbale deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dalla legge n. 183/2010. Il verbale indirizzato al debitore principale e quello destinato al solidale devono avere lo stesso NIU ma protocolli distinti, con protocollo del principale necessariamente precedente.
Gestione amministrativa e recupero crediti
I verbali devono riportare i dati anagrafici, fiscali e contributivi del debitore principale e i soli dati anagrafici e fiscali degli obbligati solidali in sezione separata, per garantire trasparenza e riservatezza. Fino all’attivazione della procedura Verbale Web, il documento per il solidale segue il modello di Verbale Unico allegato. Per il monitoraggio delle posizioni va compilata la scheda VG00, da acquisire manualmente tramite la funzione "Gestione obbligati solidali" nella procedura VG00; copia cartacea va trasmessa all’unità "gestione del credito". Gli addebiti al solidale sono poi trasferiti all’ufficio legale con U.L. 13, allegando scheda VG00 e verbale con allegati.
Ulteriori precisazioni e effetti sul DURC
La comunicazione del verbale all’obbligato solidale non determina l’iscrizione a bilancio di una nuova partita di credito e non comporta l’attribuzione di una matricola contributiva distinta. La circolare richiama inoltre l’Interpello n. 3/2010 del Ministero del Lavoro, secondo cui il debito contributivo derivante da solidarietà non impedisce il rilascio del DURC regolare. Le disposizioni annullano e sostituiscono quelle territoriali precedenti, con riserva di ulteriori istruzioni in relazione alla riforma del mercato del lavoro di cui alla legge n. 92/2012.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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