Circolare numero 104 del 06-08-2012
Premessa 1) Applicazione del criterio della convivenza coordinato con quanto disposto dall’art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, per l’attribuzione del diritto agli assegni al nucleo familiare nel caso di genitori naturali. 2) Coordinamento del criterio della posizione tutelata ai fini dell’erogazione del trattamento di famiglia nel caso di genitori separati o divorziati o di genitori naturali con l’art. 68, paragrafo 1, lett. b) i) del regolamento (CE) n. 883 del 2004. 3) Applicazione dell’art. 60, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 987/2009 all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare nel caso di figli riconosciuti da entrambi i genitori nell’ipotesi in cui il genitore naturale con il quale convivono i figli non abbia una propria posizione protetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare le regole comunitarie di coordinamento delle prestazioni familiari nei casi di genitori naturali, separati o divorziati, quando rilevano la convivenza, il "sostanziale carico" del figlio e il criterio della posizione tutelata. Vengono precisati i casi in cui il criterio della convivenza va integrato con la nozione comunitaria di familiare a carico, quelli in cui la posizione tutelata deve essere disapplicata perché incompatibile con le priorità previste dal regolamento CE n. 883/2004, e le modalità operative per presentare domande e autorizzazioni anche da parte del genitore convivente privo di posizione tutelata.
Assegni e trattamenti di famiglia: coordinamento con i regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009
Assegni e trattamenti di famiglia: coordinamento con i regolamenti comunitari
La circolare fornisce indicazioni operative per l’applicazione dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 ai trattamenti di famiglia e agli assegni per il nucleo familiare, con particolare attenzione ai casi di genitori naturali, separati o divorziati. Lo scopo è coordinare la disciplina nazionale con le regole di priorità comunitarie, evitando cumuli indebiti e chiarendo quando la convivenza, la posizione tutelata o il "sostanziale a carico" del figlio possano rilevare ai fini del diritto.
Coordinamento tra normativa nazionale e disciplina UE
La circolare ribadisce che i regolamenti comunitari non sostituiscono le norme interne, ma stabiliscono criteri di coordinamento nei casi in cui una stessa prestazione possa essere richiesta secondo più legislazioni nazionali. In tale prospettiva, le sedi devono applicare le regole europee di priorità e seguire le procedure corrette quando la domanda è presentata all’istituzione competente in via prioritaria oppure sussidiaria.
Convivenza, figli naturali e nucleo destinatario della prestazione
Per i figli naturali, in assenza di un formale provvedimento giudiziario sull’affidamento, la prassi nazionale ha tradizionalmente attribuito il trattamento di famiglia al genitore convivente con la prole, quando il diritto possa astrattamente spettare ad entrambi. La circolare evidenzia tuttavia che, se la prole non convive con i genitori e sia stata affidata di fatto a terzi senza un atto formale, l’individuazione del nucleo avente diritto può risultare incerta. In tali ipotesi occorre coordinare la normativa interna con l’art. 1, punto 3, del regolamento CE n. 883/2004, che considera soddisfatta la convivenza quando il familiare è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato.
Prestazione al genitore che ha il figlio sostanzialmente a carico
Secondo le indicazioni ministeriali richiamate dalla circolare, quando la convivenza non sussiste e non sia possibile individuare con certezza il nucleo destinatario, la prestazione può essere erogata al genitore che abbia il figlio naturale sostanzialmente a carico. Il richiedente deve rendere una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio e di mantenimento abituale. La non autosufficienza economica è ritenuta sussistente, in analogia con la disciplina degli assegni familiari, quando i redditi del figlio non superano il trattamento minimo di pensione aumentato del 30%, ai sensi dell’art. 6 del DPR 30 maggio 1955 n. 797 e successive modifiche. Si tratta, in ogni caso, di una soluzione residuale, utilizzabile solo quando non sia possibile attribuire il diritto sulla base della convivenza.
Casistiche applicative e residenza dei familiari
La circolare precisa che la regola sullo "sostanziale a carico" si applica non solo alle situazioni intracomunitarie, ma anche ai casi in cui tutti i familiari risiedano in Italia. L’art. 1, punto 3, del regolamento CE n. 883/2004 viene infatti interpretato come una nozione ampia di convivenza in ambito previdenziale e integra le norme nazionali ogni volta che la convivenza sia richiesta come condizione per il trattamento di famiglia. In concreto, se la prole è affidata di fatto a terzi non aventi diritto proprio e solo uno dei genitori naturali dispone di un accesso alla prestazione sulla base del proprio rapporto di lavoro, la prestazione può essere riconosciuta a quest’ultimo; se invece non è possibile accertare univocamente quale genitore mantenga il figlio, la prestazione spetta al primo che presenti domanda.
Posizione tutelata e regole di priorità nei rapporti con altri Stati membri
La seconda parte della circolare affronta il coordinamento tra il criterio della posizione tutelata e l’art. 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento CE n. 883/2004. Il precedente orientamento interno, fondato sull’art. 211 della L. n. 151/1975 e su successive applicazioni amministrative, prevedeva che il coniuge o genitore affidatario non potesse far valere il diritto in connessione con la posizione dell’altro coniuge/genitore se già titolare di una propria attività, disoccupazione o pensione. Tale criterio è stato esteso anche ai trattamenti di famiglia del genitore naturale convivente. Tuttavia, quando uno dei genitori ha diritto alla prestazione in base alla legislazione italiana e l’altro in base a quella di un altro Stato membro, il criterio della posizione tutelata deve essere disapplicato perché in contrasto con la regola di priorità europea, che attribuisce rilievo al luogo di residenza dei figli a determinate condizioni di attività lavorativa o di pensione in più Stati membri.
Effetti pratici della disapplicazione del criterio interno
La circolare chiarisce che, nei casi in cui entrambi i genitori abbiano accesso alla sola prestazione italiana, il criterio della posizione tutelata continua ad applicarsi. Quando invece uno dei genitori abbia diritto a una prestazione di un altro Stato membro, il criterio interno non può essere utilizzato e non si può respingere la domanda di autorizzazione per il trattamento di famiglia sul rapporto di lavoro o pensione dell’altro genitore, sempre che risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge. In sostanza, il criterio rimane operativo solo nei casi puramente interni, mentre va escluso nei casi potenzialmente soggetti a cumulo transfrontaliero.
Domanda del genitore convivente privo di posizione tutelata
In applicazione dell’art. 60, paragrafo 1, del regolamento CE n. 987/2009, la circolare riconosce il diritto del genitore naturale convivente con la prole, ma privo di una propria posizione tutelata, a presentare direttamente la domanda di assegno per il nucleo familiare sulla posizione di lavoro dell’altro genitore. Il principio opera anche quando tutti i familiari risiedano in Italia o abbiano diritto alla prestazione solo nel territorio nazionale, così come avviene per l’art. 1, punto 3, del regolamento CE n. 883/2004. Da questa data, quindi, le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia possono essere presentate direttamente dal genitore convivente non titolare di posizione tutelata.
Verifiche dell’INPS, conguaglio e pagamento diretto
Le sedi devono poter erogare la prestazione sia su domanda del genitore non convivente già titolare della contribuzione, sia, in alternativa, su richiesta del genitore convivente privo di posizione tutelata quando il diritto non sia stato esercitato dal titolare. Nei casi di erogazione degli ANF a conguaglio, prima di rilasciare l’autorizzazione occorre verificare che la prestazione non sia già stata concessa all’altro genitore; se l’autorizzazione esiste già, va controllato negli archivi UniEmens che il conguaglio non sia stato effettuato e, se necessario, va rilasciata una nuova autorizzazione al genitore convivente con contestuale annullamento di quella precedente. Nei casi di pagamento diretto, il pagamento può essere disposto solo dopo aver accertato che la prestazione non sia stata già erogata o richiesta dall’altro genitore.
Adempimenti documentali e autorizzazione annuale
Il genitore convivente privo di posizione tutelata, che richieda l’assegno sulla posizione dell’altro genitore, non deve più allegare al modello ANF/DIP il modello ANF/FN; deve invece indicare i propri redditi nell’apposito spazio. Nelle richieste di pagamento diretto deve inoltre specificare la posizione contributiva dell’altro genitore, i relativi dati anagrafici e compilare la dichiarazione sostitutiva sui redditi del nucleo. La circolare precisa infine che l’erogazione in tali situazioni resta soggetta ad autorizzazione dell’Istituto e che, dato il carattere variabile della situazione considerata, l’autorizzazione ha durata annuale.
Punti principali
Coordinamento tra normativa nazionale e regolamenti UE
I regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 non sostituiscono le norme nazionali, ma ne coordinano l’applicazione quando due o più legislazioni potrebbero concorrere sulla stessa prestazione familiare. La circolare richiama la necessità di applicare correttamente le regole di priorità e le procedure previste nei casi di domanda presentata all’istituzione competente in via prioritaria o sussidiaria.
Criterio della convivenza e figli naturali
Quando, in assenza di provvedimento giudiziario, il diritto al trattamento di famiglia può astrattamente spettare a entrambi i genitori naturali, la prassi italiana ha storicamente fatto riferimento alla convivenza con la prole. Se però la convivenza manca e non è possibile individuare il nucleo destinatario, la circolare consente di attribuire la prestazione al genitore che abbia il figlio "sostanzialmente a carico", secondo l’art. 1, punto 3, del regolamento CE n. 883/2004, dietro dichiarazione di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale.
Requisito del sostanziale carico e casi residuali
La non autosufficienza economica del figlio è ritenuta sussistente quando i redditi del figlio non superano il trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%, in analogia con l’art. 6 del DPR 30 maggio 1955 n. 797. L’erogazione sulla base di tale criterio è residuale e può avvenire solo se non è possibile attribuire il diritto sulla base della convivenza. Se il figlio è affidato di fatto a terzi non aventi diritto proprio, e solo uno dei genitori naturali ha accesso alla prestazione, questa può essere riconosciuta a quest’ultimo; se non è possibile individuare un solo genitore mantenente, la prestazione va al primo che presenta domanda.
Ambito di applicazione della regola comunitaria sulla convivenza
La disposizione comunitaria va applicata non solo alle situazioni intracomunitarie, ma anche ai casi in cui tutti i familiari risiedano in Italia. L’art. 1, punto 3, del regolamento CE n. 883/2004 viene infatti considerato come interpretazione ampia della convivenza in ambito previdenziale e integra le norme nazionali ogni volta che la convivenza sia richiesta come condizione per il trattamento di famiglia.
Posizione tutelata e regola di priorità nei casi transfrontalieri
Per i genitori separati, divorziati o naturali, il criterio della posizione tutelata continua a valere solo nei casi in cui la prestazione sia dovuta esclusivamente in Italia. Se invece uno dei genitori ha diritto alla prestazione in un altro Stato membro, il criterio deve essere disapplicato perché entra in conflitto con l’art. 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento CE n. 883/2004, che impone regole di priorità basate sul luogo di residenza dei figli a fronte di attività lavorativa in più Stati membri.
Domande del genitore convivente privo di posizione tutelata
In applicazione dell’art. 60, paragrafo 1, del regolamento CE n. 987/2009, il genitore naturale convivente con la prole ma privo di propria posizione tutelata può presentare direttamente domanda di autorizzazione e di trattamento di famiglia sulla posizione dell’altro genitore. Le sedi possono erogare la prestazione sia su domanda del genitore titolare della contribuzione, sia, se questi non ha agito, su richiesta del genitore convivente senza posizione tutelata, con verifiche preventive sull’assenza di duplicazioni.
Modalità operative, controlli e durata dell’autorizzazione
Prima di rilasciare l’autorizzazione occorre verificare che la prestazione non sia già stata concessa o conguagliata all’altro genitore, consultando anche gli archivi UniEmens. Se necessario, la nuova autorizzazione va intestata al genitore convivente e quella precedente annullata. Il genitore privo di posizione tutelata non deve più allegare il modello ANF/FN al modello ANF/DIP, ma deve indicare i propri redditi; nei casi di pagamento diretto deve specificare i dati dell’altro genitore e compilare la dichiarazione sostitutiva dei redditi del nucleo. L’autorizzazione è soggetta a controllo dell’Istituto e ha durata annuale.
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