Cassazione Penale, Sentenza n. 24915/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la concessione della sospensione condizionale della pena in executivis, poiché il giudice di cognizione aveva negato il beneficio per effetto di un precedente con pena sospesa riconducibile a un reato poi abrogato. Il giudice dell'esecuzione respinse l'istanza ritenendo: (i) che la pena complessiva superasse il limite dei due anni anche computando la multa, e (ii) che l'abrogazione del reato ostativo fosse anteriore alla sentenza di cognizione, per cui tale circostanza avrebbe dovuto essere contestata con impugnazione della sentenza e non poteva essere recuperata in sede esecutiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento impugnato era retto da una doppia motivazione e il ricorrente ha impugnato solo la prima (superamento del limite dei due anni) senza affrontare la seconda (impossibilità di riesame in sede esecutiva della valutazione sul precedente depenalizzato). È stata confermata la correttezza della ricostruzione giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione, mediante incidente esecutivo, un giudizio di non meritevolezza della sospensione espresso nella sentenza di cognizione quando tale giudizio abbia considerato le condotte pregresse (anche se non più costituenti reato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
art. 163, comma 1, ultimo periodo, cod. pen.
La norma consente, interpretando il testo, la possibilità che la sospensione condizionale riguardi anche solo la pena detentiva quando la pena complessiva superi i due anni; tuttavia l'applicazione opera nel quadro della decisione di merito e non consente di aggirare il giudicato se la valutazione di meritevolezza è già stata compiuta dal giudice di cognizione.
art. 164 cod. pen.
art. 164, comma 1, cod. pen.
Stabilisce la necessità del giudizio prognostico favorevole per la concessione della sospensione condizionale; il giudice dell'esecuzione, se competente a valutare, deve comunque formulare tale giudizio sulla base degli elementi rilevanti.
art. 673 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di revocare sentenze per intervenuta abolitio criminis; l'applicabilità a fini di concessione del beneficio in executivis è possibile se l'abolitio è successiva alla decisione di cognizione (orientamento Catanzaro), mentre è più limitata quando l'abolitio è anteriore e la sentenza di cognizione ha già espresso un giudizio di meritevolezza basato sulle condotte pregresse.
d.lgs. 15 gennaio 2016
art. 2, d.lgs. n. 8 del 15/01/2016
Disposizione di depenalizzazione di taluni reati; quando la depenalizzazione è intervenuta prima della sentenza di cognizione, il giudice di quella sede può comunque aver valutato le condotte pregresse (anche se non più costituenti reato) ai fini della meritevolezza del beneficio, valutazione che non è sindacabile in sede esecutiva.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005 (Catanzaro)
Principio per cui il giudice dell'esecuzione può, in caso di revoca per sopravvenuta abolitio criminis successiva alla decisione di cognizione, concedere il beneficio della sospensione condizionale se vengono valutati anche gli elementi sopravvenuti; la sua applicazione richiede che l'abolitio sia successiva alla decisione impugnata.
Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015
Estende in parte la possibilità di revoca ex art. 673 c.p.p. anche quando l'abolitio sia intervenuta prima della sentenza di cognizione, ma non risolve i limiti derivanti dall'interpretazione del giudicato quando la sentenza di cognizione ha motivato la negazione del beneficio con un giudizio di meritevolezza fondato su condotte pregresse.
Massime di principio
- Se il provvedimento impugnato è retto da più motivazioni autonome, il ricorso deve affrontarle tutte: l'attacco parziale rende il ricorso aspecifico e inammissibile.
- La revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p. per abolitio criminis può consentire al giudice dell'esecuzione di concedere benefici successivamente sopravvenuti quando l'abolitio sia intervenuta dopo la decisione di cognizione (orientamento Catanzaro); se l'abolitio era anteriore, l'uso dell'incidente esecutivo è più limitato.
- Quando la sentenza di cognizione ha negato la pena sospesa motivando sulla non meritevolezza del condannato sulla base di precedenti condotte (anche se quelle condotte non costituiscono più reato), tale valutazione è parte del giudicato e non può essere riformata in sede esecutiva tramite incidente.
- L'eventuale possibilità di concedere la sospensione condizionale soltanto della pena detentiva, se la pena complessiva supera i due anni, è una questione applicativa dell'art. 163 c.p.; tuttavia chi impugna deve contestare tutte le motivazioni avverse per sperare in accoglimento.
- In presenza di abrogazioni o depenalizzazioni intervenute, il rimedio corretto contro una valutazione negativa espressa nella sentenza di cognizione è l'impugnazione di quella sentenza; l'incidente esecutivo non è sempre idoneo a supplire alla mancata impugnazione.
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