Ordinanza n. 247/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura – U.T.G. di Latina del 20/05/2026, denominato «Archiviazione dell'istanza», con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-LT/L/Q/2026/105004 (Codice pratica P-LT/L/Q/2026/105004), comunicato a mezzo PEC; - del provvedimento del Dirigente della Prefettura – U.T.G. di Latina prot. uscita n. 0045616 del 16/06/2026, recante il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela; - ove e per quanto occorrer possa, della nota della Questura di Latina – Commissariato di P.S. di Formia del 15/06/2026, nella parte in cui subordina ogni adempimento relativo all'istanza di permesso di soggiorno del ricorrente alle determinazioni della Prefettura; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata trasmissione del contratto di soggiorno e rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Latina che aveva disposto l’archiviazione dell’istanza e revocato il nulla osta al lavoro subordinato, nonché il successivo rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e la nota della Questura che subordinava gli adempimenti relativi al permesso di soggiorno alle determinazioni prefettizie. In sede cautelare ha dedotto l’illegittimità della revoca, poiché la mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro il termine previsto non era imputabile al lavoratore: il datore di lavoro aveva ammesso l’errore nell’omissione della trasmissione e il contratto risultava sottoscritto prima della scadenza del termine.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, prima facie, i presupposti per la tutela cautelare. Ha rilevato che l’art. 22, comma 5-ter, del testo unico sull’immigrazione esclude la revoca del nulla osta quando il ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno dipenda da forza maggiore o da cause comunque non imputabili al lavoratore. Poiché nel caso concreto l’omissione era stata ammessa dal datore di lavoro e il contratto era stato sottoscritto anteriormente alla scadenza, il ritardo non poteva essere imputato al ricorrente. Il giudice ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso il provvedimento impugnato ai fini del riesame e fissato l’udienza pubblica di merito. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
“il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore”
La mancata trasmissione del contratto di soggiorno entro il termine non comporta la revoca del nulla osta quando il ritardo dipenda da cause non imputabili al lavoratore; l’errore ammesso dal datore di lavoro, a fronte di un contratto sottoscritto tempestivamente, esclude l’imputabilità al lavoratore.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e la concessione della tutela cautelare.
Massime di principio
- La mancata trasmissione allo Sportello Unico per l’Immigrazione del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 non giustifica la revoca del nulla osta quando il ritardo dipenda da cause di forza maggiore o comunque non sia imputabile al lavoratore.
- Quando il contratto di soggiorno sia stato sottoscritto prima della scadenza del termine e la mancata trasmissione sia riconducibile a un errore ammesso dal datore di lavoro, il ritardo non può essere imputato al lavoratore ai fini della revoca del nulla osta.
- In presenza di una revoca del nulla osta fondata su un ritardo non imputabile al lavoratore, il giudice amministrativo può sospendere il provvedimento ai fini del riesame, lasciando impregiudicata la decisione di merito.
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