Circolare numero 27 del 01-03-2010
Precisazioni sulle modalità di compilazione del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della Certificazione CUD 2010. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il modello CUD 2010, approvato dall’Agenzia delle Entrate, per certificare i redditi di lavoro dipendente, assimilati, pensionistici e i relativi dati previdenziali e assistenziali. Vengono richiamati i termini di rilascio della certificazione, le regole generali per la parte INPS e numerosi casi particolari (agricoli, edilizia, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori dello spettacolo, cariche elettive o sindacali, contribuzione aggiuntiva e figurativa). Sono inoltre fornite istruzioni di dettaglio su compilazione dei principali campi, contributi dovuti e trattenuti, mesi coperti da EMens e gestione delle variabili retributive.
CUD 2010: certificazione redditi e dati previdenziali INPS
CUD 2010: certificazione dei redditi e dei dati previdenziali
La circolare riepiloga le regole di utilizzo del modello CUD 2010, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento direttoriale n. 166436 del 15 gennaio 2010. Il documento ha la funzione di certificare, per l’anno 2009, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i trattamenti pensionistici, le ritenute e le detrazioni operate, oltre ai dati previdenziali e assistenziali collegati ai contributi dovuti o versati agli enti interessati.
Ambito di applicazione e soggetti tenuti
La certificazione riguarda, in generale, i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, nonché le prestazioni pensionistiche erogate nel 2009. Per la parte previdenziale, l’obbligo di compilazione si estende anche a soggetti che non sono sostituti d’imposta, come ambasciate, organismi internazionali e aziende estere che impiegano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia, già tenuti alle denunce individuali delle retribuzioni (modello 01/M) o al modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.
Devono essere certificati anche i compensi corrisposti nel 2009 ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, quando il reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente. La certificazione CUD 2010 rilasciata dal datore di lavoro può essere esibita all’INPS per gli adempimenti istituzionali.
Termine di rilascio
Il CUD deve essere consegnato al contribuente entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la consegna deve avvenire entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato.
Parte previdenziale INPS e rapporto con EMens
La parte C del CUD 2010, dedicata ai dati previdenziali e assistenziali INPS, non ha subito variazioni rispetto al CUD 2009. La circolare sottolinea che l’introduzione delle denunce retributive mensili EMens non ha eliminato l’obbligo di certificazione CUD anche ai fini previdenziali, obbligo che resta fondato sull’art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998.
Casi particolari
Operai agricoli
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, la certificazione dei dati previdenziali e assistenziali è resa dall’INPS sulla base delle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Il datore di lavoro è quindi esonerato dalla certificazione dei dati già dichiarati. Tali lavoratori sono inoltre esclusi dalla denuncia EMens.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative previste dalla legge n. 240/1984, non vanno certificati i dati previdenziali relativi a CIG, CIGS, mobilità e ANF versati con DM10 (posizioni CSC 1.01.06). Per questi lavoratori è però prevista la denuncia EMens per l’allineamento dei dati.
Lavoratori autonomi dello spettacolo
Per i lavoratori autonomi dello spettacolo, in ragione della autonoma qualificazione del reddito, non è previsto il rilascio del CUD. Rimane tuttavia necessaria la denuncia EMens.
Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche o sindacali
Il datore di lavoro non deve compilare il CUD 2010 per i lavoratori che hanno svolto per l’intero anno funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali nazionali o provinciali e sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300/1970. Le relative informazioni saranno riportate nella denuncia EMens.
Contribuzioni particolari
Il CUD deve essere compilato anche per la contribuzione aggiuntiva versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 564/1996, per la contribuzione figurativa collegata agli assegni straordinari per il sostegno del reddito nel settore del credito, e per la contribuzione dovuta dagli amministratori locali ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 267/2000.
Compilazione della sezione 1: lavoratori subordinati
Dati identificativi e iscrizione previdenziale
Nel punto 1 va indicata la matricola azienda attribuita dall’INPS al datore di lavoro con cui sono stati denunciati e versati i contributi. Il punto 2 va barrato quando i contributi pensionistici sono versati all’INPS, mentre il punto 3 va barrato quando il lavoratore è iscritto a un ente pensionistico diverso dall’INPS ma sono dovute all’INPS contribuzioni minori.
Imponibile previdenziale
Nel punto 4 va indicato l’importo complessivo delle retribuzioni mensili e non mensili dovute nell’anno solare, comprese competenze accessorie, arretrati da norme di legge o contratto, mensilità aggiuntive, premi di risultato, ferie e festività non godute, fringe benefits e altre voci assoggettate a contribuzione ordinaria. Per i lavoratori soggetti a basi imponibili diverse, si deve riportare l’importo assoggettato al contributo IVS; per i soggetti al massimale contributivo, il riferimento per il 2009 è euro 91.507,00.
La circolare precisa che, per i premi di risultato, va indicato l’intero importo erogato, compresa la parte soggetta allo sgravio previsto dalla disciplina introdotta dalla legge n. 247/2008 e dal D.M. 7 maggio 2008. L’indennità sostitutiva del preavviso va inclusa nel campo, con il periodo di riferimento poi specificato nell’EMens.
Sono da includere solo gli arretrati spettanti per effetto di norme di legge o di contratto con efficacia retroattiva e corrisposti nel 2009; restano esclusi gli arretrati liquidati per transazione, conciliazione o sentenza, che devono essere gestiti tramite le procedure di regolarizzazione e, per i periodi successivi a gennaio 2005, tramite EMens. In questi casi deve essere rilasciata una certificazione sostitutiva per la parte previdenziale eventualmente già emessa.
Per i lavoratori iscritti anche ai fondi integrativi gestiti dall’INPS, nel CUD si indica il solo imponibile riferito alla contribuzione dovuta al FPLD, con annotazione dell’iscrizione anche ai fondi speciali. Sono inoltre disciplinati i casi di contribuzione aggiuntiva sindacale e di contribuzione figurativa nel credito cooperativo e nel credito, con specifiche modalità di esposizione nel CUD e nell’EMens.
Operai dell’edilizia e lavoranti a domicilio
Per gli operai dell’edilizia, la circolare richiama il sistema contrattuale delle maggiorazioni per ferie, riposi annui e gratifica natalizia, che può essere assolto direttamente dall’impresa o tramite versamento alla Cassa edile in forma mutualistica. Nel campo dell’imponibile vanno compresi gli importi assoggettati a contribuzione per ferie, riposi, gratifica natalizia e il 15% delle somme da versare alle Casse Edili diverse da quelle specifiche per tali istituti, con esclusione delle quote di adesione contrattuale.
Per i lavoranti a domicilio, i contratti collettivi prevedono maggiorazioni retributive a titolo sostitutivo di gratifica natalizia, ferie annuali e festività nazionali e infrasettimanali; tali importi devono essere esposti secondo le medesime logiche evidenziate per il settore edile.
Variabili retributive
Il modello CUD 2010 deve tenere conto delle variazioni riferite al 2009, comprese le somme pagate o recuperate nei mesi di gennaio o febbraio 2010 ma riferite a dicembre 2009. La circolare richiama anche l’uso, nelle denunce EMens/UNIEMENS, degli elementi con attributo anno 2009 per rettificare le certificazioni e le dichiarazioni dell’anno 2009.
Contributi dovuti e trattenuti
Punti 5, 6 e 7
Questi campi attestano il versamento totale, parziale o mancato dei contributi dovuti, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore, scaduti al momento del rilascio del CUD. In caso di mancato versamento, per esempio per calamità naturali, il motivo può essere indicato nelle annotazioni. La circolare richiama anche la disciplina di deducibilità fiscale dei contributi sospesi per calamità naturali, precisando che la deduzione resta ferma nei periodi di sospensione e che i contributi non possono essere ulteriormente dedotti quando vengono effettivamente versati.
Punto 8
Nel punto 8 va indicato esclusivamente l’importo dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore. Non devono essere riportate trattenute per pensionati che lavorano né contributi dovuti ad altri enti. Sono richiamate, a titolo esemplificativo, le principali aliquote e contribuzioni da indicare, tra cui il 9,19% IVS o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici, lo 0,30% CIGS, lo 0,125% per il credito cooperativo, l’1% IVS sulla quota eccedente la prima fascia pensionabile, il contributo integrativo per i lavoratori in miniera e il contributo di solidarietà del 2% per gli iscritti agli ex fondi integrativi INPS. Le ritenute riferite a componenti variabili della retribuzione regolate nel mese di gennaio dell’anno successivo non vanno esposte nel punto.
Mesi coperti da EMens
Nei punti 10 e 11 si certificano i mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMens relativa al lavoratore. Il punto 10 va barrato se la denuncia è stata presentata in tutti i mesi dell’anno solare; in alternativa, nel punto 11 vanno indicati i singoli mesi in cui la denuncia non è stata trasmessa. Se al momento del rilascio del CUD alcuni flussi non risultano ancora inviati, la situazione può essere comunicata nelle annotazioni.
Sezione 2: collaborazioni coordinate e continuative
La sezione 2 è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti nel 2009 ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, e agli altri soggetti iscritti alla gestione separata INPS il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente. Restano esclusi dalla certificazione CUD i lavoratori autonomi occasionali, i titolari di borse di studio e dottorati MIUR, gli associati in partecipazione e i medici in formazione specialistica.
Compensi e contributi dei collaboratori
Nel punto 12 va indicato il totale dei compensi corrisposti nell’anno, entro il massimale contributivo 2009 di euro 91.507,00; sono considerate erogate nel 2009 anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2010 ma riferite al 2009.
Il punto 13 riporta il totale dei contributi dovuti all’INPS sulla base delle aliquote vigenti nel 2009. Il punto 14 indica i contributi trattenuti al collaboratore, cioè la quota a suo carico pari a un terzo dei contributi dovuti. Il punto 15 espone i contributi effettivamente versati dal committente.
EMens per i collaboratori
I punti 16 e 17 riguardano le denunce retributive dei collaboratori trasmesse con il flusso EMens, con riferimento ai compensi dal mese di gennaio 2005. Il punto 16 va barrato se la denuncia è stata presentata in tutti i mesi dell’anno; in alternativa, nel punto 17 vanno barrati i mesi in cui la denuncia non è stata trasmessa.
Sintesi operativa per il compilatore
La circolare fornisce, nel complesso, una guida operativa per la compilazione della parte previdenziale del CUD 2010, con attenzione alla corretta individuazione degli imponibili, dei contributi dovuti e trattenuti, dei mesi coperti da EMens e delle diverse peculiarità settoriali e soggettive. Il riferimento costante al coordinamento tra CUD, EMens e altre procedure di regolarizzazione consente di gestire in modo corretto sia le ipotesi ordinarie sia le situazioni speciali o non standard.
Punti principali
Adozione del modello CUD 2010 e finalità
Il provvedimento direttoriale n. 166436 del 15 gennaio 2010 approva lo schema di certificazione unica CUD 2010 e le relative istruzioni. Il modello serve ad attestare i redditi 2009 di lavoro dipendente, assimilati e pensionistici, le ritenute operate, le detrazioni, nonché i dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti a INPS, INPDAP e IPOST.
Obbligo di certificazione per i dati INPS
La parte previdenziale del CUD 2010 deve essere compilata anche da soggetti che non sono sostituti d’imposta, ma che già presentano le denunce individuali delle retribuzioni o il modello DAP/12. Devono inoltre essere certificati i compensi 2009 dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Termine di rilascio della certificazione
La certificazione va consegnata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; in caso di cessazione del rapporto di lavoro, va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato.
Struttura della parte previdenziale
La parte C del CUD 2010, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, non presenta variazioni di tracciato rispetto al CUD 2009. La presenza delle denunce telematiche EMens non elimina l’obbligo di rilascio del CUD anche ai fini previdenziali.
Casi particolari e esclusioni
Sono disciplinati casi specifici: operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali certifica l’INPS; operai agricoli delle cooperative ex legge n. 240/1984, con particolari esclusioni per CIG, CIGS, mobilità e ANF; lavoratori autonomi dello spettacolo, per i quali non si rilascia CUD; lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, per i quali il datore non compila il CUD; e alcuni casi di contribuzione aggiuntiva, figurativa e per amministratori locali.
Compilazione dei principali campi previdenziali
La circolare dettaglia i criteri di compilazione dei punti 1-17: matricola azienda, ente pensionistico INPS o altro ente, imponibile previdenziale, contributi dovuti e trattenuti, mesi coperti da EMens, compensi e contributi dei collaboratori coordinati e continuativi. Sono indicati anche i criteri per il massimale contributivo 2009 pari a euro 91.507,00.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 1 mar 2010Circolare numero 28 del 01-03-2010
- Circolare · 3 mar 2010Circolare numero 30 del 03-03-2010
- Circolare · 3 mar 2010Circolare numero 29 del 03-03-2010
- Circolare · 4 mar 2010Circolare numero 32 del 04-03-2010
- Circolare · 4 mar 2010Circolare numero 31 del 04-03-2010
- Circolare · 5 mar 2010Circolare numero 33 del 05-03-2010
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →