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Circolare

Circolare numero 31 del 04-03-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per le aziende interessate dall’evento di Viareggio e individuate dal Comune, la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi e la sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi e assicurativi dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010. Vengono inoltre definite le modalità operative per DM10 e UniEmens, le scadenze sospese per artigiani, commercianti, liberi professionisti e committenti della Gestione separata, nonché le regole per il recupero rateale dei contributi sospesi e le relative istruzioni contabili. La sospensione dei termini processuali e di riscossione opera automaticamente, mentre per i contributi è richiesta apposita istanza alla sede INPS competente.

Incidente ferroviario di Viareggio: sospensioni contributive e istruzioni contabili

Incidente ferroviario di Viareggio: sospensioni contributive e istruzioni contabili

La circolare fornisce le disposizioni INPS applicative dell’OPCM n. 3834 del 22 dicembre 2009, adottata per fronteggiare l’emergenza derivante dall’incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009. Le misure riguardano esclusivamente i soggetti individuati nell’elenco predisposto dal Comune di Viareggio e incidono sia sui termini procedurali e di riscossione, sia sugli adempimenti e versamenti contributivi.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare richiama il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, e l’OPCM n. 3834/2009, che ha previsto ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile. Le agevolazioni e sospensioni illustrate si applicano soltanto ai soggetti compresi nell’allegato 2, contenente l’elenco delle aziende interessate predisposto dal Comune di Viareggio.

Sospensione dei termini prescrizionali, decadenziali ed esecutivi

L’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza dispone la sospensione, dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010, di:

  • termini di prescrizione e decadenza;
  • termini perentori, legali e convenzionali;
  • termini sostanziali e processuali, anche previdenziali;
  • termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

Nel medesimo arco temporale, Equitalia sospende d’ufficio ogni attività di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali. Inoltre Poste Italiane sospende la notifica degli atti emessi dall’Istituto. Sono sospese anche le emissioni di avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative. Tali sospensioni operano automaticamente, senza necessità di istanza da parte dei soggetti interessati.

Sospensione contributiva: contenuto e requisiti

L’articolo 2, comma 1, dell’OPCM sospende gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, comprensivi della quota a carico dei lavoratori dipendenti e di quella relativa ai collaboratori coordinati e continuativi.

La sospensione si riferisce al periodo dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010 e interessa:

  • datori di lavoro privati;
  • lavoratori autonomi artigiani e commercianti;
  • liberi professionisti;
  • committenti e associanti in partecipazione tenuti alla Gestione separata.

Il requisito essenziale è che, alla data dell’evento, l’attività di impresa o professionale fosse svolta in immobili dichiarati inagibili o comunque interdetti all’uso con ordinanza del Sindaco di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal Comune di Viareggio. Per accedere al beneficio è obbligatoria un’apposita istanza alla sede INPS competente, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti e la volontà di fruire della sospensione. La sede attribuisce il codice di autorizzazione previsto per l’evento.

La circolare sottolinea anche l’esigenza di una corretta gestione delle posizioni ai fini del monitoraggio del costo della sospensione e della prevenzione di contenzioso.

Aziende: modalità operative per DM10 e UniEmens

Per i datori di lavoro che denunciano i contributi tramite DM10 o flusso UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga da giugno 2009 a maggio 2010. Le posizioni interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "8V", che assume il significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’Incidente ferroviario di Viareggio, Ordinanza n. 3834/2009.

Per i DM10 relativi ai periodi di paga da giugno 2009 a dicembre 2009, le aziende devono:

  • compilare i quadri B-C del DM10 con le consuete modalità;
  • compilare il quadro D senza effettuare la sommatoria del totale B al rigo 57;
  • determinare l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali è richiesta la sospensione totale o parziale;
  • calcolare la differenza rispetto agli eventuali importi già esposti nel quadro D a titolo di agevolazioni contributive;
  • esporre tale differenza, che rappresenta l’importo dei contributi sospesi, in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduta dal codice di nuova istituzione "N956" e dalla dicitura "contr. sosp. Ord. N. 3834/2009";
  • effettuare la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel rigo 57 (totale B);
  • calcolare la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del DM10 e riportarla nel corrispondente riquadro sottostante il rigo 57;
  • versare l’eventuale saldo della denuncia a credito INPS con le consuete modalità F24, nei casi in cui non tutti i lavoratori siano interessati alla sospensione;
  • in caso di saldo zero o di credito azienda, inviare la denuncia secondo le ordinarie modalità ai fini del rimborso o della compensazione.

Per le denunce UniEmens relative ai periodi di paga da gennaio 2010 a maggio 2010, le aziende devono inserire nell’elemento "CausaleACredito" il codice "N956".

Artigiani e commercianti

La sospensione dell’obbligo di versamento riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

  • 20/08/2009: contribuzione sul minimale per il II trimestre 2009;
  • 16/11/2009: contribuzione sul minimale per il III trimestre 2009;
  • 30/11/2009: 2° acconto della contribuzione eccedente il minimale 2009;
  • 16/02/2010: contribuzione sul minimale per il IV trimestre 2009;
  • 16/05/2010: contribuzione sul minimale I trimestre 2010;
  • 16/06/2010: saldo della contribuzione eccedente il minimale 2009 e 1° acconto della contribuzione eccedente il minimale 2010.

La sospensione opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.

Liberi professionisti, committenti e Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di 2° acconto 2009, saldo 2009 e 1° acconto 2010, in coincidenza con il versamento fiscale.

Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sono sospesi i versamenti mensili dalla scadenza del 16 luglio 2009 fino a quella del 16 giugno 2010.

La circolare precisa che il settore pubblico è escluso dall’ambito delle sospensioni contributive previste dalle ordinanze di protezione civile per effetto della legge n. 290/2006; di conseguenza sono esclusi anche i collaboratori delle pubbliche amministrazioni, poiché rileva lo status del datore di lavoro.

Recupero dei contributi sospesi

Il comma 3 dell’OPCM stabilisce che i contributi sospesi dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010 siano recuperati senza applicazione di oneri accessori mediante 48 rate mensili, a decorrere da agosto 2010. La circolare rinvia a successive istruzioni operative per le modalità di recupero.

Il comma 5 precisa inoltre che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Istruzioni contabili e nuovo conto

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sospesi per i datori di lavoro, evidenziati nelle denunce DM10 e UniEmens con il codice "N956", è istituito il conto GPA 00/122, da assistere con apposito partitario contabile.

Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede alla stampa, in duplice copia, di una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto. Una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità, così da consentire l’apertura e la gestione dei crediti sul partitario. Il nuovo conto è richiamato nell’allegato 3 della circolare.

Punti principali

Ambito applicativo e soggetti interessati

Le misure derivano dallo stato di emergenza dichiarato per l’incidente ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e dall’OPCM n. 3834 del 22 dicembre 2009. La circolare si applica esclusivamente ai soggetti inclusi nell’elenco delle aziende interessate predisposto dal Comune di Viareggio (allegato 2).

Sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi

Dal 29 giugno 2009 al 1° luglio 2010 sono sospesi i termini di prescrizione, decadenza e i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, oltre ai termini relativi alla riscossione coattiva. Equitalia sospende d’ufficio le attività di recupero contributivo; Poste Italiane sospende la notifica degli atti emessi dall’Istituto. Sono sospese anche le emissioni di avvisi bonari, i verbali di accertamento ispettivo e le sanzioni amministrative.

Sospensione contributiva: contenuto e istanza

L’ordinanza sospende adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, inclusa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi. La sospensione riguarda i soggetti che svolgevano attività in immobili dichiarati inagibili o interdetti all’uso con ordinanza del Sindaco di Viareggio del 3 luglio 2009. Per fruire del beneficio è necessaria un’apposita istanza alla sede INPS competente con dichiarazione del possesso dei requisiti; la sede attribuisce il codice di autorizzazione previsto.

Gestione aziende: DM10, UniEmens e codice N956

Per le aziende tenute a DM10 o UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga da giugno 2009 a maggio 2010. Le posizioni contributive devono essere contraddistinte dal codice autorizzativo "8V". Nei DM10 relativi a giugno 2009-dicembre 2009 occorre compilare i quadri B-C e D secondo le consuete modalità, indicare nel quadro D l’importo dei contributi sospesi con il codice "N956" e la dicitura "contr. sosp. Ord. N. 3834/2009", effettuare le somme e gestire l’eventuale saldo a debito o credito secondo le ordinarie modalità F24/rimborso o compensazione. Nei flussi UniEmens da gennaio 2010 a maggio 2010 va inserito il codice "N956" nell’elemento "CausaleACredito".

Artigiani, commercianti e Gestione separata

Per artigiani e commercianti sono sospese le contribuzioni in scadenza il 20 agosto 2009, 16 novembre 2009, 30 novembre 2009, 16 febbraio 2010, 16 maggio 2010 e 16 giugno 2010, con riferimento sia alla contribuzione sul minimale sia agli acconti/saldi della contribuzione eccedente il minimale, compresi i periodi pregressi posti in riscossione a tali scadenze. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata sono sospesi il 2° acconto 2009, il saldo 2009 e il 1° acconto 2010; per i committenti della Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili dal 16 luglio 2009 al 16 giugno 2010. Il settore pubblico è escluso, e quindi anche i collaboratori delle pubbliche amministrazioni, in ragione dello status del datore di lavoro.

Recupero dei contributi sospesi

L’OPCM prevede il recupero delle somme sospese, senza oneri accessori, mediante 48 rate mensili a partire da agosto 2010. La circolare riserva ulteriori istruzioni operative. È inoltre precisato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dei contributi sospesi evidenziati con il codice N956 è istituito il conto GPA 00/122, assistito da apposito partitario contabile. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM emette una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto, da trasmettere all’ufficio competente per l’apertura e la gestione dei crediti sul partitario. Il nuovo conto è riportato nell’allegato 3.

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