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Circolare

Circolare numero 30 del 03-03-2010

Premessa Contratto di lavoro part time di tipo orizzontale Contratto di lavoro part time di tipo verticale o misto Innovazioni procedurali e istruzioni operative

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di calcolo e liquidazione diretta delle indennità di malattia, maternità e congedo parentale per i lavoratori dipendenti non agricoli a tempo parziale, utilizzando i dati del flusso UNIEMENS. Distingue tra part time orizzontale, per il quale si applicano sostanzialmente i criteri già previsti per i full time, e part time verticale o misto, per i quali in alcuni casi la retribuzione teorica deve essere riproporzionata prima del calcolo della retribuzione media globale giornaliera. La circolare chiarisce inoltre che, dalla pubblicazione delle istruzioni, non devono più essere richiesti i modelli ind. mal 1 e ind. mal 2 e che, in mancanza di dati UNIEMENS, le sedi devono acquisire dal lavoratore documentazione retributiva e contrattuale integrativa.

Liquidazione diretta di malattia, maternità e congedo parentale per lavoratori part-time non agricoli tramite UNIEMENS

Liquidazione diretta di malattia, maternità e congedo parentale per lavoratori part-time non agricoli

La circolare detta le modalità di liquidazione a pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità e congedo parentale per i lavoratori dipendenti non agricoli con contratto part-time, utilizzando le informazioni contenute nel flusso UNIEMENS. L’intervento integra le precedenti istruzioni e chiarisce i criteri di calcolo da applicare nei diversi tipi di orario ridotto, nonché le relative istruzioni operative per le sedi.

Ambito di applicazione e novità documentali

Il documento si colloca a integrazione delle indicazioni già fornite con la circolare n. 94 del 22.07.2009 e richiama espressamente la circolare 41/2006 per gli aspetti non modificati. La finalità è disciplinare la liquidazione delle prestazioni economiche in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli a tempo parziale, distinguendo tra part time orizzontale, verticale e misto. Dal momento della pubblicazione delle istruzioni, vengono eliminati con effetto immediato i modelli ind. mal 1 e ind. mal 2, che non dovranno più essere richiesti ai datori di lavoro ai fini della liquidazione delle prestazioni.

Part time orizzontale

Nel part time orizzontale l’orario giornaliero è ridotto rispetto al tempo pieno, per cui anche la retribuzione del periodo di paga di riferimento risulta già ridotta. Per questa tipologia, le indennità di malattia e congedo di maternità seguono i criteri già adottati per i lavoratori full time con la circolare 94/2009.

Per la malattia e il congedo di maternità obbligatorio, ordinario, anticipato o posticipato, occorre prendere a riferimento la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente l’inizio del periodo indennizzabile; se il rapporto è cessato o sospeso, si considera la retribuzione del mese precedente la cessazione o sospensione, o comunque l’ultimo periodo di paga mensile scaduto immediatamente precedente l’evento. Individuata la retribuzione teorica mensile, si procede al calcolo della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) secondo i criteri della circolare 94/2009, distinti tra operai e impiegati.

Per il congedo parentale, anche nel part time orizzontale si assume la retribuzione teorica già ridotta del mese precedente l’inizio del congedo e si applica il procedimento di calcolo richiamato dalla circolare 94/2009.

Part time verticale o misto: malattia e maternità

Nel part time verticale, in cui il lavoro è svolto a tempo pieno solo in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno, e nel part time misto, in cui si alternano periodi a orario ridotto e periodi a orario pieno, la retribuzione teorica di riferimento per le indennità giornaliere di malattia e maternità può dover essere riproporzionata.

Per gli operai, il calcolo della RMGG richiede:

  • la somma delle retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio della malattia o del congedo di maternità;
  • la divisione dell’importo per 12 per ottenere la retribuzione teorica mensile;
  • la moltiplicazione per il numero delle mensilità annue espresso in millesimi e la divisione per 12.000;
  • la divisione del risultato per 26 giornate indennizzabili convenzionali nel mese.

Per gli impiegati, il procedimento è analogo, ma la divisione finale va effettuata per 30 giornate indennizzabili convenzionali. La circolare riporta esempi numerici che illustrano l’applicazione del metodo di riproporzionamento.

Le note precisano inoltre che, se alla data di inizio dell’evento indennizzabile non sono ancora trascorsi 12 mesi di lavoro, il riproporzionamento va effettuato prendendo a riferimento la retribuzione complessiva teorica prevista dal contratto per i primi 12 mesi; se il contratto ha durata inferiore a 12 mesi, la retribuzione teorica mensile va ricavata sui mesi solari interi compresi nella durata contrattuale.

Congedo parentale nel part time verticale o misto

Per il congedo parentale, la fruizione è limitata alle sole giornate di lavoro contrattualmente previste. L’indennità spetta nella misura del 30% della retribuzione giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito senza astensione, senza applicare riproporzionamenti.

Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera, esclusi i ratei di mensilità aggiuntive, si divide la retribuzione teorica del mese di fruizione del congedo parentale per il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nel mese. L’indennità del 30% va poi corrisposta esclusivamente per le giornate di lavoro contrattualmente previste, con esclusione delle eventuali giornate di pausa contrattuale, nelle quali il diritto non è esercitabile.

Procedura informatica e istruzioni operative

La procedura informatica è indicata come in fase di modifica, e il relativo rilascio sarà comunicato con uno specifico messaggio della Direzione competente. Nel frattempo, per garantire omogeneità e tempestività del servizio e la continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, le sedi devono usare esclusivamente i dati già presenti in UNIEMENS per liquidare le prestazioni di malattia, maternità e congedo parentale a pagamento diretto ai lavoratori part-time non agricoli.

Solo nel caso in cui, al momento della domanda, risulti che il datore di lavoro non abbia utilizzato il flusso UNIEMENS, la sede deve richiedere al lavoratore la documentazione necessaria alla liquidazione dell’indennità, come autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali e ultime buste paga, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla circolare 28/2007 per DS e mobilità.

Riferimenti richiamati

La circolare richiama espressamente:

  • la circolare n. 94 del 22.07.2009, per i criteri già adottati nei confronti dei lavoratori full time;
  • la circolare 41/2006, che resta ferma per quanto non modificato;
  • la circolare 28/2007, quale modello operativo per la richiesta di documentazione integrativa in assenza di dati UNIEMENS.

Il documento, quindi, si concentra sulla transizione operativa verso un utilizzo esclusivo delle informazioni UNIEMENS per la gestione delle prestazioni a pagamento diretto, disciplinando in dettaglio i calcoli per le diverse tipologie di part-time.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare integra le istruzioni già fornite per il pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità ai lavoratori a tempo pieno non agricoli, estendendo le modalità operative ai lavoratori part-time non agricoli. Il calcolo si basa sulle informazioni presenti nel flusso UNIEMENS, tenendo conto che in alcuni casi la retribuzione teorica va riproporzionata. Viene inoltre disposto che i modelli ind. mal 1 e ind. mal 2 siano eliminati con effetto immediato e non più richiesti ai datori di lavoro.

Part time orizzontale: criteri di calcolo

Per il part time orizzontale, caratterizzato dalla riduzione dell’orario giornaliero, la retribuzione del periodo di paga di riferimento è già ridotta. Per malattia e congedo di maternità si prende a base la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente l’inizio dell’evento, o l’ultimo periodo di paga utile in caso di cessazione o sospensione; poi si ricava la retribuzione media globale giornaliera secondo i criteri della circolare 94/2009, distinti per operai e impiegati. Per il congedo parentale si utilizza la retribuzione teorica già ridotta del mese precedente l’inizio del congedo, secondo il procedimento richiamato dalla circolare 94/2009.

Part time verticale o misto: riproporzionamento della retribuzione teorica

Nei contratti part time verticale o misto, in cui l’attività si svolge a tempo pieno solo in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno, la retribuzione teorica di riferimento può dover essere riproporzionata per il calcolo delle indennità giornaliere di malattia e maternità. Il riproporzionamento si fonda sulle retribuzioni teoriche dei 12 mesi solari interi precedenti l’inizio dell’evento; se il rapporto non copre 12 mesi, si applicano i criteri indicati nelle note per individuare il periodo di riferimento e la media mensile teorica.

Calcolo della RMGG per operai e impiegati in malattia e maternità

Per gli operai, la retribuzione media globale giornaliera si ottiene sommando le retribuzioni teoriche dei 12 mesi precedenti, dividendo per 12, moltiplicando per il numero delle mensilità annue espresso in millesimi e dividendo per 12.000; il risultato va poi diviso per 26 giornate indennizzabili convenzionali mensili. Per gli impiegati, il procedimento è analogo, ma il valore finale va diviso per 30. La circolare riporta esempi numerici che illustrano il procedimento, con risultati di 25 euro per un operaio e 29,16 euro per un impiegato.

Congedo parentale nel part time verticale o misto

Per il congedo parentale, il lavoratore può fruire del beneficio solo nelle giornate di lavoro contrattualmente previste ed è indennizzato nella misura del 30% della retribuzione giornaliera che avrebbe percepito se non si fosse astenuto, senza riproporzionamenti. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione teorica del mese di fruizione per le giornate lavorate o comunque retribuite del mese, escludendo i ratei di mensilità aggiuntive. L’indennità va corrisposta solo per le giornate di lavoro previste, non per le eventuali giornate di pausa contrattuale.

Istruzioni operative e uso dei dati UNIEMENS

Nelle more dell’aggiornamento della procedura informatica, le sedi devono utilizzare esclusivamente i dati già presenti in UNIEMENS per liquidare malattia, maternità e congedo parentale a pagamento diretto ai lavoratori part-time non agricoli, applicando i criteri di calcolo indicati nei paragrafi precedenti. Solo se, al momento della domanda, risulta che il datore di lavoro non ha utilizzato il flusso UNIEMENS, deve essere richiesta al lavoratore documentazione integrativa, come autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali e ultime buste paga, secondo modalità analoghe a quelle previste per DS e mobilità dalla circolare 28/2007.

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