Circolare numero 33 del 05-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i periodi di occupazione in lavori socialmente utili, già accreditati figurativamente ai soli fini del diritto a pensione, possono essere riscattati per ottenere anche valore utile alla misura della prestazione. Vengono disciplinati soggetti legittimati, assenza di termini di decadenza e di documentazione specifica, criteri di calcolo dell’onere secondo sistema retributivo o contributivo, modalità di accredito del periodo riscattato e conseguenze sulla posizione assicurativa. Sono inoltre fornite istruzioni operative e contabili per la gestione automatizzata delle domande.
Riscatto dei periodi di lavori socialmente utili ai fini della misura della pensione
Riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini della misura della pensione
La circolare disciplina la possibilità di riscattare i periodi di impiego in lavori socialmente utili (LSU) che risultano già accreditati figurativamente ai soli fini del diritto a pensione, così da renderli utili anche per la misura della prestazione pensionistica. Il chiarimento si fonda in particolare sull’art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 e richiama la disciplina generale del riscatto di cui al D.Lgs. n. 184/1997.
Inquadramento normativo
Il D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 ha rivisto la disciplina dei lavori socialmente utili. La circolare ricorda che:
- fino al 31 luglio 1995 i periodi di LSU con erogazione dell’assegno sono riconosciuti figurativamente sia per il diritto sia per la misura della pensione;
- dal 1° agosto 1995, invece, tali periodi restano efficaci solo ai fini del diritto a pensione;
- l’art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 consente però il loro riscatto ai fini pensionistici, con particolare riferimento agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. n. 184/1997.
Esercizio della facoltà di riscatto
La facoltà di riscatto:
- non è soggetta a limiti temporali di esercizio;
- non richiede un requisito contributivo minimo;
- è esercitabile sin dalla data di entrata in vigore del decreto;
- può riguardare tutti i periodi per i quali sia stato percepito l’assegno LSU, anche solo in parte.
La domanda può essere presentata:
- dall’interessato;
- dai superstiti.
Non opera alcuna decadenza. Inoltre, poiché i periodi sono già accreditati d’ufficio e risultano dall’estratto conto, non è richiesta documentazione particolare per la domanda di riscatto.
Modalità di determinazione dell’onere
L’onere di riscatto va calcolato in base all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, secondo i criteri previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997:
- sistema retributivo, tramite riserva matematica;
- sistema contributivo, tramite calcolo percentuale.
La circolare precisa che:
- tutti i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 sono interessati dal sistema retributivo;
- se il riscatto di periodi LSU anteriori al 1° gennaio 1996 fa raggiungere o superare 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, anche i periodi LSU successivi al 31 dicembre 1995 devono essere calcolati con il sistema retributivo, mediante riserva matematica.
Base imponibile da assumere a riferimento
Se alla data della domanda l’interessato vanta almeno un contributo settimanale effettivo utile alla misura della pensione, l’onere si determina sulla base di tale imponibile, secondo i criteri generali.
Per il sistema retributivo, la riserva matematica si calcola sulla retribuzione pensionabile maturata alla data della domanda, tenendo conto anche di anzianità contributiva, aliquota di rendimento e coefficiente attuariale collegato a età, sesso e anzianità complessiva.
Per il sistema contributivo, si assume:
- la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda;
- in mancanza dei dodici mesi, la retribuzione relativa ai soli contributi versati, rapportata ad anno.
L’onere è poi determinato in base a tale retribuzione, all’aliquota contributiva IVS vigente alla data della domanda e al numero di settimane riscattate.
Se il richiedente non ha maturato alcun contributo utile alla misura della pensione, l’onere viene quantificato sulla base di una retribuzione convenzionale pari al minimale settimanale previsto dall’art. 7 del D.L. n. 463/1983, vigente alla data della domanda. Nei casi di riserva matematica, le retribuzioni convenzionali dei periodi riscattati che concorrono alla retribuzione pensionabile devono essere attualizzate all’anno di riferimento secondo le indicazioni della circolare n. 24 del 26 gennaio 1995.
Accredito dei periodi riscattati e valore di copertura
Una volta versato integralmente l’onere, l’INPS procede all’accredito dei periodi riscattati, attribuendo loro un valore retributivo di copertura. Tale accredito è identificato dal codice ARPA-UNEX 472.
Per i periodi con onere determinato mediante riserva matematica:
- a ciascuna settimana riscattata è attribuito un valore pari alla retribuzione pensionabile utilizzata nel calcolo;
- tale valore va attualizzato con i coefficienti di rivalutazione vigenti nell’anno di presentazione della domanda, in relazione agli anni solari cui il periodo si riferisce.
Per i periodi con onere determinato a percentuale:
- a ciascuna settimana è accreditato un valore corrispondente alla retribuzione usata nel calcolo;
- il valore resta invariato rispetto alla collocazione temporale del riscatto;
- ciò è coerente con la rivalutazione del montante individuale con effetto dalla data della domanda.
Effetti previdenziali del riscatto
La contribuzione acquisita con il riscatto si sovrappone ai periodi già accreditati figurativamente e li rende utili anche per la misura della pensione. La circolare precisa inoltre che tale contribuzione:
- è utile a perfezionare i requisiti contributivi per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria;
- non è utile per determinare l’importo del contributo volontario, che resta commisurato alla retribuzione imponibile assoggettata a contribuzione obbligatoria;
- non consente di perfezionare il requisito contributivo per l’accredito di contribuzione figurativa.
A seguito del riscatto, anche totale o parziale, il lavoratore socialmente utile acquisisce la posizione di soggetto iscritto al FPLD.
Termini di pagamento e decadenza
La circolare ribadisce che non sono innovati:
- i termini e le modalità di pagamento dell’onere;
- le condizioni e i termini di decadenza dalla facoltà di riscatto.
Istruzioni operative e contabili
Per la gestione automatizzata delle pratiche è stato istituito il tipo pratica LSU468. Sono in corso gli aggiornamenti degli applicativi di calcolo dell’onere e le istruzioni operative di utilizzo delle procedure saranno fornite con successivo messaggio.
Sul piano contabile, le somme versate a titolo di riscatto sono registrate al conto GPA 54/061 e poi attribuite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti tramite imputazione in DARE del GPA 54/061 e in AVERE del conto FPR 22/079. In caso di versamento rateale:
- la quota capitale è imputata in AVERE del conto FPR 22/079;
- la quota interessi è imputata in AVERE del conto FPR 24/010.
Punti principali
Ambito e finalità del riscatto
La circolare riguarda i periodi di impiego in lavori socialmente utili per i quali l’assegno è stato erogato e che sono già riconosciuti d’ufficio ai soli fini del diritto a pensione. In base all’art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997, tali periodi possono essere riscattati ai fini della misura della pensione, secondo le regole del D.Lgs. n. 184/1997.
Soggetti legittimati e presentazione della domanda
La facoltà di riscatto non è soggetta a limiti temporali né a requisiti contributivi specifici ed è esercitabile per tutti i periodi per i quali sia stato percepito l’assegno LSU. La domanda può essere presentata dagli interessati o dai loro superstiti, senza termini di decadenza e senza necessità di particolare documentazione, poiché i periodi risultano già accreditati d’ufficio e visibili nell’estratto conto.
Criteri di calcolo dell’onere
L’onere di riscatto va determinato, secondo l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, con le modalità della riserva matematica o del calcolo percentuale. I periodi anteriori al 1° gennaio 1996 ricadono nel sistema retributivo; se il riscatto di periodi ante 1996 consente di raggiungere o superare i 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, anche i periodi LSU successivi al 31 dicembre 1995 devono essere calcolati con il sistema retributivo. Se non vi è alcun contributo utile alla misura, l’onere si determina sulla base di una retribuzione convenzionale corrispondente al minimale settimanale vigente alla data della domanda.
Base imponibile e retribuzione di riferimento
Se il richiedente possiede almeno un contributo settimanale utile alla misura, il calcolo si fonda sulla retribuzione pensionabile o, per il sistema contributivo, sulla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla domanda. In mancanza di dodici mesi si considera la retribuzione relativa ai soli contributi versati, rapportata ad anno. Per il sistema retributivo la circolare richiama la riserva matematica sulla base della retribuzione pensionabile e degli elementi di calcolo vigenti alla data della domanda; per il sistema contributivo si applica l’aliquota IVS vigente e il numero di settimane riscattate.
Accredito del valore di copertura
Dopo il pagamento integrale dell’onere, i periodi riscattati vengono accreditati con un valore retributivo di copertura e identificati dal codice ARPA-UNEX 472. Se l’onere è stato determinato con riserva matematica, a ogni settimana va attribuito un valore pari alla retribuzione pensionabile utilizzata, attualizzata con i coefficienti di rivalutazione dell’anno di domanda. Se l’onere è calcolato a percentuale, il valore accreditato corrisponde alla retribuzione usata per il calcolo, senza variazioni legate alla collocazione temporale.
Effetti del riscatto sulla posizione assicurativa
La contribuzione da riscatto si colloca contestualmente ai periodi figurativi già esistenti e rende quei periodi utili anche per la misura della pensione. La stessa contribuzione è utile per perfezionare i requisiti contributivi necessari all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ma non per determinare l’importo del contributo volontario né per l’accredito di altra contribuzione figurativa. Dopo il riscatto, i lavoratori socialmente utili acquisiscono la posizione di soggetto iscritto al FPLD.
Istruzioni operative e contabili
Per la gestione automatizzata dei riscatti è stato istituito il tipo pratica LSU468, con aggiornamento degli applicativi di calcolo. Le somme versate sono registrate sul conto GPA 54/061 e attribuite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con imputazione in DARE del GPA 54/061 e in AVERE del conto FPR 22/079; nei pagamenti rateali, la quota capitale va in AVERE del conto FPR 22/079 e la quota interessi in AVERE del conto FPR 24/010.
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