Circolare numero 32 del 04-03-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene sul Fondo di garanzia per il TFR per adeguarne il funzionamento alla riforma del diritto fallimentare e ai principi della normativa comunitaria. Chiarisce quando un datore di lavoro deve considerarsi "non soggetto" alle procedure concorsuali, amplia l’accesso al Fondo nei casi in cui il tribunale non proceda all’accertamento del passivo ex art. 102 l.f., e disciplina la documentazione necessaria. Indica inoltre le condizioni per l’esame delle istanze di riesame e precisa i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
Fondo di garanzia TFR: modifiche alla circolare n. 74/2008
Fondo di garanzia TFR: chiarimenti e modifiche alla circolare n. 74 del 15 luglio 2008
La circolare interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto alla luce della riforma del diritto fallimentare e della necessità di garantire coerenza con la disciplina comunitaria. Vengono chiariti i presupposti di accesso al Fondo nei casi di mancata apertura della procedura concorsuale e nei casi in cui il tribunale disponga di non procedere all’accertamento del passivo ex art. 102 l.f., con conseguenti aggiornamenti alle istruzioni precedenti.
Premessa e ratio dell’intervento
L’Istituto segnala che l’applicazione della L. 29 maggio 1982, n. 297, istitutiva del Fondo di garanzia, ha mostrato criticità operative in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007 alla legge fallimentare. Il problema principale riguarda il coordinamento tra il requisito dell’insolvenza, la disciplina delle procedure concorsuali e la finalità di tutela dei crediti di lavoro sancita dalla normativa dell’Unione Europea, in particolare dalla direttiva 80/987/CEE, poi codificata dalla direttiva 2008/94/CE.
La circolare afferma che l’interpretazione delle nuove norme deve essere sistematica e conforme al diritto europeo, così da assicurare ai lavoratori subordinati la piena accessibilità alle prestazioni del Fondo anche nei casi in cui le modifiche procedurali interne potrebbero altrimenti escludere la tutela.
Datore di lavoro "non soggetto" alle disposizioni fallimentari
La L. n. 297/1982 prevede regole diverse a seconda che il datore di lavoro sia o meno soggetto alla legge fallimentare. La circolare richiama l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, per gli imprenditori commerciali privati soggetti a fallimento, l’insolvenza si prova mediante l’apertura della procedura concorsuale.
Viene poi valorizzato l’indirizzo espresso da Cass. sez. lav. n. 1178/2009: se il datore di lavoro è astrattamente fallibile ma non può essere dichiarato fallito per aver cessato l’attività da oltre un anno, esso va considerato come fallibile e si applica l’art. 2, comma 5, della L. n. 297/1982. In questa prospettiva, l’espressione "non soggetto alle disposizioni del RD 267/42" va letta in senso concreto, cioè come impossibilità effettiva di essere assoggettato al fallimento.
La circolare precisa che il lavoratore può accedere al Fondo quando il tribunale non apre la procedura concorsuale per i motivi previsti:
- dall’art. 1, comma 2, l.f.;
- dagli artt. 10, 11 e 15, comma 9, l.f.
Ai fini della prova della non soggezione alle procedure concorsuali, non è necessario produrre il decreto di reiezione dell’istanza di fallimento se il lavoratore presenta certificato o visura camerale dalla quale risulti la cancellazione del datore di lavoro dal registro delle imprese da oltre un anno rispetto alla data della domanda.
La circolare dichiara non più valida la precedente lett. b) del par. 3.1.1 della circolare n. 74/2008 nella parte in cui escludeva l’accoglimento delle richieste relative a tali ipotesi, inclusa quella del limite dei debiti scaduti e non pagati inferiore a euro 30.000, precisando che il limite riguarda l’insieme dei debiti aziendali e non il singolo debito del lavoratore.
Mancato accertamento del passivo e accesso al Fondo
La riforma fallimentare ha creato una criticità nel caso in cui il tribunale, ex art. 102 l.f. (“Previsione di insufficiente realizzo”), disponga di non procedere alla verifica dello stato passivo. In questa ipotesi manca lo stato passivo, che nella disciplina del Fondo di garanzia rappresenta il presupposto per il termine di presentazione della domanda.
La circolare ricostruisce la fattispecie alla luce della direttiva comunitaria, evidenziando che essa rientra nella nozione di insolvenza quando l’autorità competente constata la chiusura definitiva dell’impresa e l’insufficienza dell’attivo disponibile. Di conseguenza, anche se non viene svolto l’accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo purché il credito risulti accertato ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. n. 297/1982.
Documentazione necessaria per la domanda
Per ottenere la prestazione, il lavoratore deve allegare una serie di documenti che attestino tanto la propria identità quanto il credito e la situazione concorsuale del datore di lavoro. La documentazione indicata comprende:
- copia di un documento di identità, se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario INPS;
- originale del titolo esecutivo, come decreto ingiuntivo o sentenza, da cui risulta il credito di lavoro;
- copia del ricorso su cui il titolo esecutivo è fondato;
- copia autentica del decreto con cui il tribunale ha disposto di non procedere alla verifica del passivo;
- copia autentica del decreto di chiusura della procedura concorsuale;
- copia autentica del verbale di pignoramento negativo;
- visura o certificato della Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro;
- certificato di residenza del datore di lavoro;
- modello TFR3/bis SOST, compilato e sottoscritto dal lavoratore quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cod. SR53).
Istanze di riesame e decadenza dall’azione giudiziaria
Le richieste di riesame sono accoglibili solo se non è intervenuta la decadenza dall’azione giudiziaria per ottenere le prestazioni a carico del Fondo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992. Inoltre, non deve essere intervenuta sentenza passata in giudicato.
La circolare ricorda che la decadenza matura dopo un anno in tre ipotesi:
- dalla comunicazione tempestiva dell’esito del ricorso amministrativo presentato nei termini;
- dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo, se il Comitato non ha deciso e il ricorso è stato presentato nei termini;
- dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda, se l’Istituto non ha adottato alcun provvedimento, ha adottato un provvedimento tardivo o l’assicurato non ha proposto ricorso avverso il provvedimento di reiezione.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare riporta, in allegato, gli estratti degli artt. 10, 11, 15 e 102 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo vigente dal 1° gennaio 2008, nonché l’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. Tali norme sono richiamate per chiarire i presupposti di fallibilità, la procedura prefallimentare, la previsione di insufficiente realizzo e i termini di decadenza in materia previdenziale.
Punti principali
Finalità dell’intervento
La circolare chiarisce le difficoltà operative emerse nell’applicazione del Fondo di garanzia per il TFR dopo le modifiche al diritto fallimentare. L’obiettivo è coordinare la disciplina della L. n. 297/1982 con le nuove disposizioni concorsuali, in modo da non compromettere la tutela dei lavoratori subordinati garantita anche dalla normativa comunitaria.
Definizione di datore di lavoro non soggetto alla legge fallimentare
L’espressione dell’art. 2, comma 5, L. n. 297/1982 va intesa in senso concreto: il datore di lavoro è considerato non soggetto alle procedure concorsuali quando, pur astrattamente fallibile, non può essere dichiarato fallito per le cause previste dalla legge fallimentare. In tali casi il lavoratore può accedere al Fondo di garanzia secondo i requisiti della circolare n. 74/2008.
Intervento del Fondo nei casi di mancato accertamento del passivo ex art. 102 l.f.
Quando il tribunale dispone di non procedere all’accertamento del passivo per insufficiente realizzo, il lavoratore non resta privo di tutela. La circolare afferma che la fattispecie rientra nella nozione comunitaria di insolvenza e consente l’accesso al Fondo, purché il credito sia accertato secondo l’art. 2, comma 5, L. n. 297/1982.
Documentazione da allegare alla domanda
Per dimostrare il diritto all’intervento del Fondo, il lavoratore deve produrre specifici documenti: documento di identità, titolo esecutivo, ricorso su cui si fonda il titolo, decreti del tribunale relativi alla mancata verifica del passivo e alla chiusura della procedura, verbale di pignoramento negativo, visure/certificati della Conservatoria e certificato di residenza del datore di lavoro, oltre al mod. TFR3/bis SOST con dichiarazione sostitutiva.
Riesame e decadenza
Le istanze di riesame possono essere accolte solo se non è maturata la decadenza dall’azione giudiziaria e se non vi è sentenza passata in giudicato. La circolare richiama i termini di decadenza di un anno, a seconda della data di comunicazione dell’esito del ricorso amministrativo, della scadenza del termine per la decisione del Comitato o della mancata adozione di provvedimenti da parte dell’Istituto.
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