Cassazione Civile, Ordinanza n. 10823/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un controllo ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2001, relativa al periodo d'imposta 2000, presentata da una società residente in Italia. L'Ufficio recuperava a tassazione il credito indicato in dichiarazione per imposte asseritamente pagate in Egitto sul reddito prodotto dalla succursale estera, contestando la documentazione prodotta e la definitività delle imposte. In primo grado la società otteneva l'annullamento della cartella; in appello l'Ufficio sosteneva l'inaffidabilità dei documenti e l'assenza di prova certa del pagamento definitivo all'estero. Dopo un primo giudizio di cassazione favorevole in parte alla contribuente, il giudice di rinvio rigettava l'appello dell'Ufficio ritenendo provato il diritto al credito d'imposta. Avverso tale sentenza l'Agenzia proponeva nuovo ricorso per cassazione con un motivo: violazione dell'art. 165 TUIR (già art. 15) per non avere il giudice di rinvio verificato la corretta determinazione del credito, assumendo che il reddito estero si era formato in più anni (1994-1998) mentre il credito era stato portato in detrazione solo nel 2000. La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, censurando la compensazione delle spese per violazione degli artt. 92 e 384 c.p.c., sostenendo che, una volta accertata la mancata leale collaborazione dell'Ufficio, non vi fossero giusti motivi per compensare le spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia perché introduceva una questione nuova e diversa rispetto alla motivazione dell'atto impositivo: il recupero a tassazione si fondava infatti sulla mancanza di documentazione attendibile/ufficiale e sull'assenza di definitività delle imposte, non sulla riferibilità del reddito estero a più anni. La Corte ha ritenuto che tale nuova doglianza non potesse essere proposta per la prima volta in cassazione, in quanto estranea al perimetro del recupero e tale da integrare indebitamente la motivazione dell'atto. È stato invece rigettato il ricorso incidentale della contribuente: la compensazione delle spese è stata giudicata legittima sia alla luce della disciplina ratione temporis dell'art. 92, comma 2, c.p.c. ("giusti motivi") sia perché la decisione di rinvio aveva motivato la compensazione valorizzando la correttezza complessiva della difesa dell'Ufficio e l'obiettiva difficoltà tecnica della questione, senza violare il dictum di rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Costituisce il fondamento del controllo automatizzato/di liquidazione da cui è derivato il recupero a tassazione del credito d'imposta contestato.
art. 165 TUIR
(art. 15 nella formulazione all'epoca vigente)
Regola il credito per imposte pagate all'estero; nel caso concreto la Corte ha rilevato che la censura dell'Ufficio sulla corretta quantificazione del credito era nuova e quindi inammissibile perché estranea alla motivazione dell'atto impositivo.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nei precedenti gradi per i poteri istruttori del giudice tributario, in particolare in relazione alla produzione e valutazione dei documenti tradotti.
art. 123 c.p.c.
La Corte aveva già affermato che nel processo tributario il giudice ha facoltà, non obbligo, di nominare un traduttore per documenti in lingua straniera, salvo specifiche condizioni; nel giudizio di rinvio tale principio è stato richiamato come già definito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei precedenti gradi per la ripartizione dell'onere della prova sul credito d'imposta e sul pagamento delle imposte estere.
art. 10 l. n. 212/2000
Invocato in relazione ai doveri di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente; nel precedente giudizio di legittimità era stato ritenuto non pienamente rispettato dall'Ufficio.
art. 33 d.P.R. n. 445/2000
Richiamato a proposito della validità della certificazione della traduzione giurata, anche se eseguita con timbro consolare e non con sottoscrizione formalmente completa.
art. 15 d.P.R. n. 917/1986
Norma allora vigente sul credito per imposte estere; l'Ufficio la richiamava per sostenere che la detrazione richiedesse preventiva verifica della corretta determinazione del credito.
art. 36 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo originario per contestare la legittimità della procedura di liquidazione usata dall'Ufficio; nel presente giudizio non è stata oggetto della decisione finale.
art. 92 c.p.c.
Nel testo ratione temporis consentiva la compensazione delle spese in presenza di 'giusti motivi'; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione disposta dal giudice di rinvio.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha escluso che la motivazione sulle spese del giudice di rinvio violasse il principio di diritto affermato nella precedente cassazione.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per gli effetti sul contributo unificato in caso di soccombenza, con precisazione che per l'Agenzia delle entrate non si applica la maggiorazione per la prenotazione a debito, mentre per la ricorrente incidentale sussistono i presupposti del versamento ulteriore.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove e non ricomprese nel perimetro della motivazione dell'atto impugnato: la censura che introduce un diverso fondamento della pretesa fiscale è inammissibile perché altera il thema decidendum e integra postumamente la motivazione dell'atto.
- In materia di credito d'imposta per imposte pagate all'estero, il contribuente deve fornire una prova attendibile e ufficiale del pagamento e della definitività delle imposte; tuttavia, una volta delimitata la motivazione del recupero a tassazione, l'Ufficio non può spostare il terreno del contendere su ragioni diverse da quelle poste a base dell'atto.
- Nel processo tributario il giudice, di fronte a documenti in lingua straniera, non ha un obbligo generalizzato di nominare un traduttore, ma deve farlo solo quando la traduzione non consente comunque la decisione e non vi siano concordi elementi di comprensione o contestazioni idonee a superare il documento.
- La compensazione delle spese, nella disciplina ratione temporis dell'art. 92 c.p.c., è legittima quando il giudice motivi con riferimento a giusti motivi desumibili dall'obiettiva difficoltà della questione e dalla condotta processuale complessiva, senza necessità di una totale soccombenza o di una particolare gravità della condotta della parte.
- La violazione del principio di leale collaborazione tra fisco e contribuente non comporta automaticamente l'illegittimità della compensazione delle spese, se il giudice di rinvio fonda la decisione su autonome ragioni non incompatibili con il principio di diritto già enunciato in cassazione.
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