Cassazione Penale, Sentenza n. 16238/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna lamentando la violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p.: dopo la rideterminazione della pena in seguito al riconoscimento della circostanza attenuante (art. 62, n. 4, c.p.), la Corte d'Appello non ha applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato, che era stata invece correttamente applicata dal giudice di primo grado
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena applicando la riduzione di un terzo per il rito abbreviato: da 6 mesi di reclusione ed euro 200 di multa la pena è stata ridotta a 4 mesi di reclusione ed euro 133,00 di multa (calcolo: 200 - 67), con indicazione di non considerare le frazioni di euro ai sensi dell'art. 134, comma 2, c.p.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato; la Corte di appello ha omesso l'applicazione di tale beneficio nella rideterminazione della pena, omissione censurata e corretta dalla Cassazione
art. 62, n. 4, cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'Appello in equivalenza rispetto alla recidiva contestata, che ha determinato la rideterminazione della pena nello specifico
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Norma sulla recidiva; nella sentenza d'appello la circostanza attenuante è stata considerata equivalente alla recidiva ai fini della composizione del trattamento sanzionatorio
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio e rideterminare il trattamento sanzionatorio quando la decisione può essere rettificata mediante applicazione diretta della norma, come nel caso di omissione della riduzione per il rito abbreviato
art. 134, secondo comma, cod. pen.
Stabilisce che non si debbano considerare le frazioni di euro nel calcolo delle sanzioni pecuniarie; la Corte l'ha richiamata per il computo finale della multa (euro 133,00)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione per il rito abbreviato; il ricorso era formulato nei limiti consentiti e ha riguardato una precisa omissione di applicazione di una misura automatica
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 e art. 8 d.l. 198/2022
Richiamati in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; indicano la procedura speciale seguita per la trattazione del ricorso
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ridetermina la pena deve anche applicare automaticamente i benefici legati al rito prescelto (es. riduzione di un terzo per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442 c.p.p.), salvo che esista una motivazione che impedisca l'applicazione
- Se la mancata applicazione di un beneficio automatico è evidente e la correzione non richiede accertamenti di fatto, la Cassazione può annullare senza rinvio e procedere direttamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio (art. 620, lett. l))
- Nella rideterminazione delle sanzioni pecuniarie occorre rispettare le regole di arrotondamento previste (art. 134 c.p.); le frazioni di euro non devono essere considerate ai fini dell'adeguamento della multa
- L'equiparazione di una circostanza attenuante alla recidiva incide sul calcolo complessivo della pena e deve essere considerata congiuntamente all'applicazione di eventuali benefici processuali
- In fase di impugnazione per cassazione è efficace censurare omissioni di calcolo o di applicazione di benefici normativi anche con un motivo specifico e circoscritto, nei limiti stabiliti dalle disposizioni transitorie e processuali
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