Deliberazione n. 104 del 27/02/2025
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffuso tramite Facebook e Instagram senza consenso. L’intervento urgente aveva imposto alle piattaforme di impedire la diffusione del contenuto e di conservare, per finalità probatorie e per 12 mesi, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati. La decisione finale è una ratifica del provvedimento urgente, assunta entro il procedimento accelerato previsto per i casi di c.d. revenge porn.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica dell’ordine urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Facebook e Instagram: ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, nell’ambito della procedura accelerata prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il procedimento è stato attivato a seguito di una segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità rispetto a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite le piattaforme Facebook e Instagram senza consenso.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito lo riguardante possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso tramite piattaforme digitali senza consenso;
- l’obbligo per il Garante di decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimento urgente adottato il 17 febbraio 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina applicabile, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 40 del 17 febbraio 2025, con due misure principali:
- ingiunzione a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
La determinazione è stata poi trasmessa al gestore delle piattaforme in data 17 febbraio 2025.
Esito del procedimento e ratifica
Preso atto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione acquisita, il Garante ha deliberato in data 27 febbraio 2025 la ratifica del provvedimento d’urgenza n. 40/2025, adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
Rilievo operativo
Il provvedimento conferma il meccanismo di intervento rapido previsto per i casi di revenge porn, nel quale l’Autorità può attivare misure immediate per prevenire la diffusione del materiale e, al contempo, imporne la conservazione limitata e protetta per esigenze probatorie. Per i gestori di piattaforme digitali, il caso evidenzia l’obbligo di attivarsi senza ritardo per bloccare la circolazione del contenuto segnalato e di gestire con cautele rafforzate l’eventuale materiale acquisito in chiaro.
Punti principali
Presupposto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook e Instagram per prevenire la diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 17 febbraio 2025 la determinazione n. 40 in via d’urgenza, ingiungendo a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione probatoria del materiale
La determinazione urgente ha anche prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento urgente n. 40/2025 adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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